Regolamento (UE) 2025/659
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/659 della Commissione, del 3 aprile 2025, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di fogli da impiallacciatura provenienti da diverse specie di Acer L. originarie del Canada e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga mirata alle regole fitosanitarie dell'Unione per consentire, a condizioni rigorose, l'importazione dal Canada di fogli da impiallacciatura di alcune specie di acero. La misura si fonda sulla valutazione scientifica dell'EFSA e su specifiche prescrizioni di produzione, trattamento, ispezione e certificazione volte a ridurre il rischio di introduzione di organismi nocivi da quarantena. La deroga ha natura temporanea e modifica conseguentemente l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie UE per l'importazione nel territorio dell'Unione di fogli da impiallacciatura di acero originari del Canada, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Ambito di applicazione
Si applica all'introduzione nel territorio dell'Unione di fogli da impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm ottenuti da specifiche specie di Acer L. originarie del Canada: Acer saccharum Marsh., Acer macrophyllum Pursh, Acer buergerianum Miq., Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch. e Acer pseudoplatanus L. La deroga opera rispetto alle prescrizioni particolari dell'allegato VII, punti 85, 86, 102 e 111, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, purché siano rispettate le condizioni del regolamento e sia presentata una relazione annuale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada. Il regolamento è temporaneo: si applica fino al 30 settembre 2029. Resta escluso il legname diverso da quello espressamente indicato e qualsiasi importazione non conforme alle prescrizioni procedurali e documentali stabilite.
Deroga per i fogli da impiallacciatura di acero originari del Canada
Il regolamento introduce una disciplina speciale e temporanea per l'importazione nell'Unione di fogli da impiallacciatura di alcune specie di Acer L. provenienti dal Canada. La misura deroga alle prescrizioni fitosanitarie ordinarie del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e si fonda sulla valutazione tecnica dell'EFSA, che ha ritenuto idonee le misure descritte a ridurre a un livello molto basso il rischio legato agli organismi nocivi specificati.
Finalità fitosanitaria e base scientifica
Il provvedimento nasce per prevenire l'introduzione nell'Unione di Davidsoniella virescens, Euwallacea fornicatus sensu lato e Phytophthora ramorum (isolati non UE). La Commissione rileva che il processo di produzione canadese dei fogli da impiallacciatura, comprensivo di trattamenti termici, scortecciamento, sramatura, taglio ed essiccazione ad alte temperature, consente di raggiungere un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalle misure ordinarie dell'Unione.
Ambito materiale e definizioni
L'articolo 1 circoscrive l'oggetto del regolamento ai fogli da impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originari del Canada. L'articolo 2 precisa che il "legname specificato" riguarda le specie di acero elencate nel testo e che gli "organismi nocivi specificati" sono quelli puntualmente indicati dal regolamento. La deroga non riguarda in via generale tutto il legname di acero, ma solo il materiale trasformato in fogli da impiallacciatura e conforme alle condizioni stabilite.
Condizioni per beneficiare della deroga
L'articolo 3 consente l'introduzione nel territorio dell'Unione solo se sono rispettate due condizioni cumulative: il rispetto delle prescrizioni tecniche dell'allegato I, punto 1, e la trasmissione alla Commissione, da parte dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada, di una relazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno. La relazione deve riguardare l'anno civile precedente e contenere tutti gli elementi richiesti dal regolamento.
Prescrizioni tecniche di produzione, trattamento e controllo
L'allegato I, punto 1, descrive in modo dettagliato il processo produttivo richiesto in Canada. I tronchi devono provenire da popolamenti misti rigenerati naturalmente e privi di sintomi di organismi da quarantena; devono essere rimasti in foresta non oltre due mesi dopo l'abbattimento; devono essere esaminati visivamente e risultare esenti da sintomi; devono poi essere immersi in acqua calda per almeno 20 minuti fino a 50 °C nella parte più interna. Successivamente, corteccia e cambio devono essere completamente rimossi, il legname deve essere tagliato in fogli di spessore non superiore a 6 mm e i fogli devono essere essiccati termicamente fino a un contenuto di umidità non superiore al 12%. È inoltre richiesta la supervisione sistematica dell'autorità competente canadese sulle fasi di riscaldamento ed essiccazione.
Relazione annuale e controlli ufficiali
L'allegato I, punto 2, impone che la relazione annuale per ciascun sito di trattamento indichi la quantità esportata nell'Unione, il resoconto delle ispezioni ufficiali prima dell'esportazione, gli eventuali rinvenimenti degli organismi nocivi specificati e, in caso di positività, l'analisi delle cause e delle misure adottate per impedirne la ricomparsa. La relazione costituisce quindi uno strumento di monitoraggio ex post del rischio fitosanitario.
Certificazione fitosanitaria
L'articolo 4 richiede che ciascuna partita sia accompagnata da un certificato fitosanitario con una dichiarazione supplementare standardizzata. La formula prescritta attesta che la partita rispetta le prescrizioni dell'Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/659. La certificazione è quindi elemento essenziale per l'importazione in deroga.
Modifica del regolamento (UE) 2019/2072
L'articolo 5, in combinato disposto con l'allegato II, modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 nei punti 85, 86, 102 e 111. Le modifiche inseriscono, nelle varie categorie di legname soggetto a restrizioni, un'espressa eccezione per i fogli da impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originari del Canada, subordinandone l'introduzione al rispetto del regolamento 2025/659. In tal modo la deroga viene coordinata con la disciplina generale già vigente.
Entrata in vigore e durata temporanea
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica fino al 30 settembre 2029. La sua natura temporanea è giustificata dal fatto che il commercio in questione non aveva precedenti nel territorio dell'Unione e richiede una valutazione completa del rischio fitosanitario. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità della deroga
L'articolo 1 stabilisce misure specifiche per l'introduzione nell'Unione di legname di acero in forma di fogli da impiallacciatura, di spessore pari o inferiore a 6 mm, originario del Canada. La deroga risponde all'esigenza di prevenire l'introduzione di organismi nocivi specificati, riconoscendo che il processo produttivo canadese può garantire un livello di protezione equivalente alle prescrizioni ordinarie.
Definizioni di legname specificato e organismi nocivi specificati
L'articolo 2 definisce il "legname specificato" come i fogli da impiallacciatura, di spessore pari o inferiore a 6 mm, ricavati dalle specie di Acer indicate e originari del Canada. Definisce inoltre gli "organismi nocivi specificati": Davidsoniella virescens, Euwallacea fornicatus sensu lato e Phytophthora ramorum (isolati non UE).
Condizioni per l'importazione in deroga
Ai sensi dell'articolo 3, il legname specificato può essere introdotto nell'Unione in deroga all'allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072 solo se: a) sono rispettate le prescrizioni dell'allegato I, punto 1; e b) l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'anno civile precedente contenente gli elementi previsti dall'allegato I, punto 2.
Certificato fitosanitario
L'articolo 4 richiede che ogni partita sia accompagnata da un certificato fitosanitario con la dichiarazione supplementare: "La partita rispetta le prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/659".
Prescrizioni di produzione, trattamento e controllo in Canada
L'allegato I, punto 1, impone una catena di condizioni di produzione e controllo: raccolta in popolamenti misti rigenerati naturalmente senza sintomi di organismi nocivi da quarantena; permanenza dei tronchi in foresta per non più di due mesi dopo l'abbattimento; esame visivo dei tronchi; assenza di sintomi; immersione in acqua calda per almeno 20 minuti fino a 50 °C nella parte più interna; rimozione completa di corteccia e cambio; taglio in fogli da impiallacciatura di spessore non superiore a 6 mm; essiccazione termica con umidità finale non superiore al 12%; supervisione sistematica dell'autorità competente canadese sulle fasi di riscaldamento ed essiccazione.
Contenuto della relazione annuale
L'allegato I, punto 2, richiede che la relazione annuale per ciascun sito di trattamento indichi: quantità di legname esportata nell'Unione; resoconto delle ispezioni ufficiali pre-esportazione; rilevamenti degli organismi nocivi specificati; e, in caso di rilevamenti, analisi delle cause e delle misure adottate per prevenirne la ricomparsa.
Modifica dell'allegato VII del regolamento (UE) 2019/2072
L'articolo 5 e l'allegato II aggiornano i punti 85, 86, 102 e 111 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per inserire l'eccezione relativa ai fogli da impiallacciatura di spessore pari o inferiore a 6 mm originari del Canada, che possono essere introdotti nell'Unione solo nel rispetto del regolamento (UE) 2025/659.
Entrata in vigore e durata
L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento si applica fino al 30 settembre 2029 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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