Regolamento (UE) 2025/675
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/675 della Commissione, del 4 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri del sistema ferroviario dell’Unione europea e la decisione di esecuzione 2011/665/UE relativa al registro dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la STI LOC&PAS per consentire una procedura di autorizzazione unica, più semplice e armonizzata, per le vetture ferroviarie destinate al trasporto di personale non passeggero. Introduce una nuova categoria tecnica, ne definisce le condizioni di utilizzo e i requisiti aggiuntivi per l’autorizzazione, distinguendo tra impiego in composizioni predefinite, in esercizio generale e in treni passeggeri. Contestualmente modifica il registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati per inserire il nuovo tipo "vetture per il personale". Non sono previste nuove regole per gli organismi notificati, ma sono aggiornate le specifiche tecniche e i riferimenti normativi applicabili.
Modifica la STI LOC&PAS per introdurre e disciplinare le "vetture per il personale" non destinate al servizio passeggeri e aggiorna il registro UE dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli del sistema ferroviario dell’Unione rientranti nella STI del regolamento (UE) n. 1302/2014, in particolare alle nuove "vetture per il personale" usate per trasportare personale (militare, ferroviario, vigili del fuoco, personale del gestore dell’infrastruttura o dell’impresa ferroviaria) e non destinate al servizio passeggeri. La disciplina riguarda l’autorizzazione dei tipi di veicoli e/o l’autorizzazione di immissione sul mercato, anche non limitata a una specifica area d’uso, nonché i relativi requisiti tecnici, documentali e di compatibilità con l’infrastruttura; sono espressamente esclusi i veicoli destinati ai servizi di navetta per autovetture e autocarri privati con conducenti e passeggeri. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della STI per le "vetture per il personale"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/675 interviene sulla STI LOC&PAS del regolamento (UE) n. 1302/2014 per introdurre una disciplina specifica delle vetture ferroviarie destinate al trasporto di personale non passeggero. La ratio espressa nei considerando è semplificare e armonizzare l’autorizzazione di veicoli impiegati, tra l’altro, per trasporti connessi alla difesa, al servizio dei vigili del fuoco e ad altre esigenze operative, riducendo complessità, incertezze e ritardi dovuti alla consultazione delle autorità nazionali.
Ambito e finalità della modifica
La nuova disciplina si colloca nel quadro della direttiva (UE) 2016/797 e della decisione delegata (UE) 2017/1474, che richiedono l’adeguamento delle STI ai cambiamenti della procedura di immissione sul mercato dei sottosistemi mobili. Il regolamento mira a consentire autorizzazioni uniche per le vetture per il personale, limitando al minimo i controlli preautorizzazione, le prove e la certificazione basati su norme nazionali, pur preservando la compatibilità con la rete e con le tratte non ancora pienamente armonizzate.
Definizione e perimetro delle "vetture per il personale"
Nel testo della STI viene inserita una definizione espressa di "vettura per il personale": si tratta di un’unità in grado di trasportare persone, ma non destinata al servizio passeggeri. Rientrano nel nuovo perimetro i veicoli privi di trazione, non accessibili al pubblico, impiegati principalmente per trasportare personale militare, personale di scorta, vigili del fuoco o personale ferroviario, e destinati a essere inseriti in treni normalmente non aperti al pubblico e non destinati al trasporto passeggeri.
È invece esclusa, secondo i considerando, la fattispecie dei veicoli destinati ai treni navetta per autovetture e autocarri privati con i rispettivi conducenti e passeggeri, i quali non sono contemplati dalle STI e restano soggetti ad altre disposizioni applicabili ai veicoli del regolamento originario.
Regime di autorizzazione unico e requisiti generali
Il nuovo punto 7.1.1.6 stabilisce le condizioni per ottenere un’autorizzazione di tipo e/o un’autorizzazione di immissione sul mercato non limitata a una particolare area d’uso. Tali condizioni sono complementari ai requisiti della STI e devono essere soddisfatte integralmente. Il punto 7.1.1.5 non si applica alle vetture per il personale disciplinate dal nuovo regime.
La struttura della disciplina distingue tre livelli:
- requisiti obbligatori per tutte le vetture per il personale di cui al punto 7.1.1.6.1;
- requisiti facoltativi, che diventano obbligatori solo se la vettura è destinata all’impiego in condizioni di esercizio generale, di cui al punto 7.1.1.6.2;
- requisiti ulteriori, applicabili solo se la vettura in esercizio generale deve poter essere inserita in treni passeggeri, di cui al punto 7.1.1.6.3.
Requisiti tecnici delle vetture per il personale destinate a composizioni predefinite
Il punto 7.1.1.6.1 contiene il nucleo più importante della disciplina. La vettura deve essere un’unità senza trazione, priva di CCS di bordo installato, progettata per determinati scartamenti e conforme a requisiti di sicurezza, struttura e interoperabilità tecnica. In particolare:
- deve rispettare i requisiti strutturali e di resistenza longitudinale previsti, inclusa la verifica della circolazione sicura in presenza di forze di compressione longitudinali;
- deve avere ruote forgiate e laminate, con diametro minimo superiore a 760 mm;
- deve essere compatibile con inclinazioni di rotaia predeterminate;
- deve essere conforme a determinati profili di riferimento;
- il carico massimo per asse non può superare 22,5 tonnellate;
- la velocità massima non può superare 140 km/h;
- deve essere almeno in categoria A;
- deve essere dotata di dispositivi di autosoccorso per tutte le persone a bordo.
Per alcune funzioni di bordo, il regolamento ammette deroghe o modulazioni: il sistema di comunicazione sonora e i dispositivi di comunicazione per i passeggeri non sono obbligatori, purché siano predisposti mezzi operativi alternativi e la conformità o non conformità sia registrata nella documentazione tecnica. Analogamente, il sistema di allarme passeggeri e alcune sue sottoparti sono parzialmente esclusi, con regole particolari in caso di collegamento alla locomotiva o di guasto/isolamento intenzionale.
Requisiti di sicurezza e compatibilità operativa
Il regolamento dedica ampio spazio alle condizioni di sicurezza operativa. Le vetture per il personale devono essere conformi alle specifiche tecniche su porte, interfacce, reti di comunicazione, dispositivi di frenatura e allarmi. Sono espressamente disciplinati:
- il possibile uso di lubrificatori dei bordini, freni a corrente parassita sul binario e freni magnetici a pattino, che devono poter essere attivati e disattivati secondo le specifiche tecniche richiamate;
- la conformità alle specifiche sul sistema frenante EN-UIC e la relativa prova;
- la conformità alle reti di comunicazione secondo IEC 61375-1:2012;
- la descrizione delle interfacce elettriche e dei protocolli di comunicazione nella documentazione tecnica;
- la mitigazione del rischio di interferenza delle apparecchiature di bordo con i sistemi di rilevamento dei treni a terra.
Su questo ultimo punto, il regolamento introduce anche una presunzione di conformità quando, in un treno trainato da una sola locomotiva, siano usate al massimo due di queste unità e il resto della composizione non sia elettrificato.
Casi specifici nazionali per scartamento 1 435 mm e 1 668 mm
Per le unità progettate per lo scartamento di 1 435 mm e per quelle da 1 668 mm, il regolamento mantiene e modula casi specifici nazionali. In particolare, per le unità da 1 435 mm si prevedono verifiche e registrazioni documentali su:
- monitoraggio delle condizioni dei cuscinetti degli assi mediante attrezzature di rilevamento a terra, con possibili esclusioni di Francia e/o Svezia dall’area d’uso in caso di non conformità;
- requisiti di esercizio in Germania su linee con pendenza superiore al 40 ‰, senza esclusione della rete nazionale in caso di non conformità;
- requisiti di capacità termica dei freni e di geometria del contatto ruota-rotaia in Austria e Germania, con effetti variabili da limitazioni di velocità a restrizioni su specifiche tratte o reti;
- verifica della sicurezza di marcia in curve con raggio inferiore a 250 m per l’esercizio in Austria.
Per le unità da 1 668 mm, la conformità ai punti 7.3.2.5 e 7.3.2.6 è obbligatoria e la non conformità al caso specifico relativo ai carrelli progettati per tale scartamento comporta l’esclusione della rete spagnola da 1 668 mm dall’area d’uso.
Condizioni facoltative per l’esercizio generale e per l’inserimento in treni passeggeri
Il punto 7.1.1.6.2 introduce condizioni opzionali per le vetture destinate all’esercizio generale, pensate per facilitare lo scambio di unità in composizioni di treno non definite in fase di progettazione. Se il richiedente sceglie tale opzione, l’organismo notificato deve verificarne la conformità nell’ambito della procedura di verifica CE e il relativo esito va indicato nel certificato e nella documentazione tecnica.
Tra i requisiti figurano, tra gli altri, il sistema di accoppiamento manuale, il sistema frenante EN-UIC, la temperatura operativa minima nell’intervallo T1 (-25 °C / +40 °C), fanali di coda fissi, eventuale passerella conforme, alimentazione elettrica a polo unico, interfaccia fisica compatibile con il cavo a 18 poli e dispositivo di controllo porte conforme.
Il successivo punto 7.1.1.6.3 si applica alle unità inseribili, quando non occupate, in un treno passeggeri. Oltre ai requisiti precedenti, richiede che l’unità sia di categoria A o B; per le unità di categoria B sono necessari elementi di separazione trasversali a sezione completa. È inoltre prevista una presunzione di conformità per la composizione del treno con la vettura in coda e senza energia elettrica.
Aggiornamento delle appendici tecniche e della documentazione
Il regolamento modifica le tabelle delle appendici J-1 e J-2 della STI per allineare i riferimenti tecnici alle nuove condizioni. Le norme e i documenti citati coprono, tra l’altro, resistenza strutturale, marcatura dei veicoli, prove dinamiche, sistemi frenanti, accessi laterali, condizioni ambientali, intercomunicazione tra veicoli, interfacce di controllo remoto, protocolli di rete e procedure di prova.
In particolare, per le vetture per il personale sono richiamati documenti ERA specifici sui requisiti di compatibilità con i sistemi di rilevamento dei treni e un catalogo ÖBB-INFRA relativo a capacità termica di frenatura e sicurezza di marcia in curve strette.
Modifica del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati
La decisione di esecuzione 2011/665/UE è modificata per aggiornare il registro dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. Nell’allegato III, la categoria "Veicoli viaggiatori rimorchiati" è sostituita da "Veicoli rimorchiati" e, al codice 32, la sottocategoria "Riservato" viene sostituita da "Vetture per il personale".
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della STI LOC&PAS (regolamento (UE) n. 1302/2014)
L’allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è modificato per inserire nella definizione di materiale rotabile la "vettura per il personale", intesa come unità in grado di trasportare persone ma non destinata al servizio passeggeri, e per includere i veicoli adibiti al trasporto di personale non passeggero tra i tipi di materiale rotabile rientranti nella STI.
Nuovo regime di autorizzazione per le vetture per il personale
È introdotto il punto 7.1.1.6, che stabilisce le condizioni per ottenere autorizzazioni di tipo e/o di immissione sul mercato non limitate a una particolare area d’uso. Le condizioni sono complementari alla STI e devono essere soddisfatte integralmente; il punto 7.1.1.5 non si applica. La conformità al punto 7.1.1.6.1 è obbligatoria, mentre quelle ai punti 7.1.1.6.2 e 7.1.1.6.3 sono facoltative e diventano obbligatorie solo per l’esercizio generale o per l’inserimento in treni passeggeri.
Condizioni tecniche per le vetture destinate a composizioni predefinite
Il punto 7.1.1.6.1 fissa requisiti dettagliati: unità senza trazione e senza CCS di bordo installato; esercizio su specifici scartamenti; requisiti strutturali e di resistenza longitudinali; ruote forgiate e laminate con diametro minimo superiore a 760 mm; compatibilità con inclinazioni di rotaia determinate; profili di riferimento ammessi; carico massimo per asse di 22,5 t; velocità massima non superiore a 140 km/h; categoria almeno A; dispositivi di autosoccorso per tutte le persone a bordo; requisiti su comunicazione sonora, allarme passeggeri, dispositivi di comunicazione per i passeggeri, porte, lubrificatori, freni, reti di comunicazione, interfacce elettriche e protocolli di comunicazione; misure contro interferenze con sistemi di rilevamento dei treni; marcature; e allarme incendio ottico e acustico in tutta la vettura.
Condizioni aggiuntive per l’esercizio generale
Il punto 7.1.1.6.2 prevede requisiti opzionali, verificati da organismo notificato se scelti dal richiedente, per favorire lo scambio delle unità in composizioni non definite in fase di progettazione. Tra questi figurano: accoppiamento manuale, sistema frenante EN-UIC, temperatura operativa almeno nell’intervallo T1 (-25 °C / +40 °C), fanali di coda fissi, passerella conforme, alimentazione elettrica a polo unico conforme, interfaccia fisica compatibile con cavo a 18 poli e dispositivo di controllo porte conforme.
Condizioni aggiuntive per l’inserimento in treni passeggeri
Il punto 7.1.1.6.3 si applica alle unità inseribili, quando non occupate, in un treno passeggeri. Richiede la conformità aggiuntiva rispetto ai punti precedenti, introduce una presunzione di conformità per la composizione con la vettura in coda e senza energia elettrica, e impone che l’unità sia di categoria A o B; le unità di categoria B devono essere dotate di elementi di separazione trasversali a sezione completa.
Esclusioni, deroghe e casi specifici nazionali
Sono mantenute e/o ridotte alcune applicazioni nazionali specifiche, in particolare per Svezia, Germania e Austria. Per i veicoli da 1 435 mm, 1 668 mm e altri scartamenti, il regolamento disciplina quali non conformità comportano esclusione da aree d’uso, limitazioni di velocità, limitazioni di tratte o obblighi di registrazione nella documentazione tecnica. È inoltre previsto che la non conformità ad alcune condizioni ambientali comporti restrizioni all’uso e non l’esclusione della rete.
Aggiornamento dei riferimenti tecnici e della documentazione
Sono aggiornate le tabelle delle appendici J-1 e J-2 con nuovi riferimenti a norme EN, UIC, IEC e documenti ERA/ÖBB-INFRA. Tra i riferimenti rilevanti figurano, tra gli altri, EN 12663-1:2010+A1:2014, EN 15877-2:2013, EN 14363:2016+A2:2022, EN 14198:2016+A1:2018+A2:2021, EN 14752:2019+A1:2021, EN 50125-1:2014, EN 16286-1:2013, IEC 61375-1:2012, IRS UIC 50558:2017, UIC 541-6:2010-10, EN 17065:2018 e EN 15839:2024.
Modifica del registro dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati
La decisione di esecuzione 2011/665/UE è modificata per includere nel registro il nuovo tipo "vetture per il personale". Nell’allegato III, tabella, la categoria "Veicoli viaggiatori rimorchiati" è sostituita da "Veicoli rimorchiati" e, al codice 32, la sottocategoria "Riservato" è sostituita da "Vetture per il personale".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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