Sentenza n. 1727/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) del provvedimento del Comune di Torre del Greco - 8° Settore “Urbanistica” - Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni - Dissesti Statici R.O. n. 137 del 15 settembre 2023, avente a oggetto “irrogazione sanzione pecuniaria” ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato, in quanto lesivi dell’interesse dei ricorrenti; 3) di ogni relazione istruttoria e di ogni ulteriore atto del procedimento non conosciuto né comunicato, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti; 4) di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di irrogazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari destinatari della sanzione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha ingiunto loro il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, a seguito dell'accertamento, nel 2023, dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 4 novembre 2005. Hanno dedotto l'inapplicabilità della sanzione, introdotta nel 2014, poiché il termine di novanta giorni assegnato per la demolizione era già decorso inutilmente prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento sanzionatorio. Richiamando il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 dell'11 ottobre 2023, il Collegio ha rilevato che la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata quando il termine di novanta giorni per ottemperare all'ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, anche se l'inottemperanza è stata accertata successivamente. Nel caso concreto, il termine era scaduto nel 2006, a seguito della notificazione dell'ordinanza del 4 novembre 2005, e quindi anteriormente alla riforma del 2014. Il provvedimento comunale del 2023 è stato pertanto ritenuto illegittimo. Le spese di lite sono state compensate per la novità del principio, con rimborso ai ricorrenti del contributo unificato a carico del Comune soccombente.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione non è applicabile quando il termine di novanta giorni sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, anche se l'accertamento dell'inottemperanza è successivo.
art. 17, comma 1, lettera q-bis, d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014
La disposizione ha introdotto, con il comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Il termine di novanta giorni per provvedere alla demolizione decorre dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione; il suo inutile decorso rileva ai fini dell'applicazione del principio affermato dall'Adunanza Plenaria.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata quando il termine di novanta giorni per ottemperare all'ordine di demolizione sia inutilmente decorso prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, anche se l'inottemperanza sia stata accertata dopo tale entrata in vigore.
- Ai fini dell'applicazione temporale della sanzione per inottemperanza all'ordine di demolizione, assume rilievo il momento in cui è inutilmente decorso il termine di novanta giorni, non il successivo momento dell'accertamento amministrativo dell'inottemperanza.
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