Cassazione Civile, Ordinanza n. 10104/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un avvocato sosteneva di vantare un credito professionale di euro 48.000 nei confronti di uno dei coeredi, per prestazioni legali rimaste insolute. Assumendo che i debitori avessero stipulato un atto di divisione ereditaria poi trascritto, chiedeva che tale atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., perché idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale generica. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'Appello confermava, ritenendo che la divisione non costituisse atto di disposizione patrimoniale poiché avrebbe incrementato la disponibilità di beni mobili e immobili per una delle parti. In cassazione il ricorrente deduceva, con il terzo motivo esaminato per primo, nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre a violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la revocabilità dell'atto senza adeguata motivazione e senza confrontarsi con la dedotta alterazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale e con l'asserito occultamento del corrispettivo. Gli altri motivi riguardavano, rispettivamente, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 111 Cost., e doglianze sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo nei limiti indicati, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apodittica e quindi apparente. Ha affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non occorre la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, rilevando anche la variazione qualitativa del patrimonio se incide sulla garanzia generica ex art. 2740 c.c. Ha ritenuto che la Corte d'Appello non avesse spiegato perché la divisione ereditaria non potesse costituire atto di disposizione pregiudizievole, né avesse esaminato le deduzioni sull'effetto peggiorativo della divisione e sull'occultamento del corrispettivo. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, secondo e quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile contro atti del debitore che rendano più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; l'atto di divisione può essere revocabile se ha effetto dispositivamente pregiudizievole per il creditore.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; una affermazione generale e astratta, non sorretta da un giudizio di fatto, integra nullità della sentenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito o accolto sotto il profilo della motivazione apparente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla valutazione delle prove e del materiale di causa; il relativo profilo resta assorbito.
art. 2740 c.c.
La garanzia patrimoniale generica può risultare pregiudicata anche da una variazione qualitativa del patrimonio, non solo da una diminuzione quantitativa.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come motivo di ricorso per omessa pronuncia; il motivo è stato dichiarato assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al vizio motivazionale e alla tutela del giusto processo; il motivo è stato assorbito.
art. 10 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite; il motivo è stato assorbito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in tema di condanna alle spese; il motivo è stato assorbito.
d.m. n. 55/2014
Richiamato nel quarto motivo per la liquidazione dei compensi; il motivo è stato assorbito.
d.m. n. 147/2022
Richiamato come modifica del decreto sulle tariffe professionali; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria non presuppone che l'atto del debitore azzeri o comprometta totalmente il patrimonio: è sufficiente che l'atto renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito.
- Ai fini dell'eventus damni rileva non solo la riduzione quantitativa del patrimonio, ma anche il suo mutamento qualitativo, quando comporti un concreto peggioramento della garanzia generica del creditore.
- Un atto di divisione ereditaria può avere natura dispositiva e, quindi, essere soggetto a revocatoria se determina uno squilibrio tra le attribuzioni ai condividenti o produce un risultato patrimonialmente pregiudizievole per i creditori.
- La motivazione è apparente quando si risolve in una formula generale e astratta, senza confronto con i fatti di causa e con le specifiche deduzioni delle parti; tale vizio determina nullità della sentenza.
- Quando il giudice di merito esclude la revocabilità di un atto dispositivamente neutro solo in base a un'apodittica affermazione sull'incremento patrimoniale di una parte, senza esaminare la concreta incidenza sulla garanzia del credito, la decisione è cassabile.
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