Cassazione Penale, Sentenza n. 48294/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado qualificando il fatto come tentata estorsione in concorso ma escludendo l'aggravante delle "più persone riunite". Hanno lamentato che, a seguito della riqualificazione e dell'esclusione dell'aggravante, il termine di prescrizione applicabile al reato era già decorso (reato commesso il 22/6/2012) e che la Corte territoriale non aveva rilevato d'ufficio la prescrizione. Mercurio ha anche sollevato questioni di responsabilità e la valutazione della chiamata liberatoria del coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la riqualificazione in tentata estorsione senza l'aggravante abbia comportato un termine di prescrizione prorogato pari a 8 anni e 4 mesi, ulteriormente aumentato per sospensioni (mesi 4, giorni 21), con termine di perenzione scaduto il 13/3/2021 per il fatto commesso il 22/6/2012. Poiché la prescrizione era maturata prima della pronuncia d'appello, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. I rilievi di responsabilità formulati da Mercurio sono stati ritenuti generici e non hanno inciso.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
L'aggravante delle "più persone riunite" è stata esclusa dalla Corte territoriale; tale esclusione ha inciso sulla determinazione della pena ed, in conseguenza, sul termine prescrizionale applicabile (minore rispetto alla fattispecie aggravata)
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito dalla Cassazione in relazione alla richiesta di proscioglimento: il motivo di appello ritenuto dal giudice di merito come domanda di proscioglimento è stato considerato troppo generico e privo di adeguata correlazione critica con la motivazione impugnata
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto che riduce la gravità legale (es. esclusione di aggravanti) può ridurre il termine di prescrizione; il giudice deve valutare d'ufficio la prescrizione conseguente alla nuova qualificazione
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato
- Il calcolo del termine prescrizionale deve tener conto di tutte le maggiorazioni previste e delle sospensioni procedurali; la difesa deve verificarne e documentarne l'epoca di perenzione
- Motivi generici, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, rischiano di essere rigettati per carenza di autosufficienza argomentativa
- Questioni di responsabilità individuale (es. chiamata liberatoria) richiedono un'articolata confutazione delle valutazioni probatorie adottate dal giudice di merito per essere ritenute rilevanti in Cassazione
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