Sentenza n. 836/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. n. AOO_145/3556 del 19.4.2021 con la quale la Regione Puglia ha definitivamente rigettato l'istanza ex art. 104, n.t.a. p.p.t.r. presentata dalla ricorrente il 4.12.2019; - ove occorra, della p.e.c. del 19.4.2021 con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. AOO_145/3556/'21; - della nota regionale prot. n. AOO_145/3715 del 13.5.2020 recante comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/'90 rispetto alla predetta istanza della ricorrente del 4.12.2019; - ove occorra, della p.e.c. del 13.5.2020 con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. AOO_145/3715/'20; - delle eventuali osservazioni – ove esistenti e comunque non conosciute dalla ricorrente – presentate dal Ministero della Cultura e dal Comune di Porto Cesareo; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, della delibera G.r. Puglia n. 248/'21 con la quale l'A.r. ha approvato l'«Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR», qui pure impugnato con i relativi allegati; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, del parere (menzionato nella predetta delibera G.r. n. 248/'21, ma ignoto alla ricorrente) espresso dal Comitato-tecnico paritetico nella seduta dell'11 gennaio 2021; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, del verbale (ove esistente e, in ogni caso, ignoto alla ricorrente) della riunione dell'11.1.2021 nel corso della quale il Comitato-tecnico paritetico ha approvato il predetto «Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR»; - ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere, della predetta approvazione dell'«Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'espletamento dei procedimenti di cui all'art. 104 commi 1, 2 e 3 delle NTA del PPTR» da parte del Comitato-tecnico paritetico, avvenuta nella menzionata riunione dell'11.1.2021; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto regionale di un'istanza ex art. 104 delle NTA del PPTR, con i relativi atti procedimentali e di indirizzo presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato la nota regionale del 19 aprile 2021 con cui era stata definitivamente rigettata l'istanza presentata il 4 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, gli eventuali pareri e osservazioni degli enti coinvolti e, nei limiti dell'interesse dedotto, l'atto di indirizzo e coordinamento approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 248/2021 e gli atti del Comitato tecnico paritetico. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 3 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il rigetto dell'istanza e gli atti connessi. Il Collegio ha ritenuto che, fino al momento della trattenuta della causa in decisione, la parte disponga dell'azione e possa dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo quest'ultimo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, anche considerando la mancata opposizione della Regione e la definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 104 NTA del PPTR
Costituiva la base normativa dell'istanza amministrativa il cui rigetto era stato impugnato; la sentenza non esamina nel merito la disciplina sostanziale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguardava la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; la sentenza non esamina nel merito eventuali vizi della comunicazione.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- Quando la parte ricorrente dichiara tempestivamente il sopravvenuto difetto di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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