Sentenza n. 484/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato della Sentenza n. 1227/2023 pubblicata in data 15/06/2023 e resa dal Tribunale di Torino, nella persona della Giudice del Lavoro, Dott. Mauro Mollo, notificata in data 29/06/2023, passata in giudicato in data 15/12/2023, come da dichiarazione del Tribunale resa in data 17/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, notificata al Ministero e passata in giudicato, con conseguente pagamento delle somme liquidate. Ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale, ed era passato in giudicato. Ha inoltre accertato l'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi consente la proposizione del giudizio di ottemperanza, secondo quanto accertato dal TAR.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, soggetti a dimidiazione e a ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda volta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato quando il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- L'assenza di contestazione dell'omessa esecuzione del giudicato, unitamente alla prova della definitività del titolo e dell'inutile decorso del termine per l'adempimento, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare direttamente il pagamento delle somme liquidate dal giudice della cognizione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo nel caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
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