Sentenza n. 387/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare della nota prot. n. 55983/2026 del 27.04.2026 (notificata in pari data) della Regione Molise – Direzione generale della Giunta regionale – Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro, a firma del Direttore, recante rigetto di richieste formulate dal ricorrente con atto di significazione e diffida datato 27.03.2026, notificato in pari data; nonché del comportamento omissivo e, per quanto occorrer possa e per la parte di eventuale lesività, dell’inerzia o silenzio-inadempimento amministrativo, formatisi a seguito della notifica dell'atto di significazione e diffida datato 27.03.2026, notificato in pari data, in ordine: a) al mancato transito del ricorrente nei ruoli organici della Regione Molise; b) alla mancata pubblicazione dell’avviso-bando previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 01.04.2009; c) alla mancata conferma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2-bis, L.R. n. 37 del 01.12.1999 integrata con successiva L.R. n. 21 del 25.09.2002, del suo status giuridico originario di dipendente pubblico della P.A. con diritto al trattamento economico di cui al CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali; in ogni caso, della mancata conclusione del procedimento amministrativo inerente il diritto di opzione del ricorrente al transito nei ruoli organici regionali ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. n. 37/1999 e successive modificazioni; nonché per l’accertamento dell’obbligo della Regione Molise di dare corretta esecuzione al disposto dell’art. 20, comma 3, L.R. Molise n. 37/1999; dell’obbligo della Regione Molise di concludere il procedimento amministrativo mediante attivazione della procedura di transito e di pubblicazione dell’avviso previsto dalla delibera di G.R. n. 328/2009; del diritto o interesse legittimo pretensivo del ricorrente a essere ammesso alla procedura di transito nei ruoli organici regionali con l'esercizio del suo diritto di opzione stabilito con L.R. 37/1999, art. 20 comma 3; nonché per la condanna della Regione Molise ad adottare gli atti necessari all’attivazione e alla conclusione della procedura di transito del ricorrente negli organici regionali; in via principale, a disporre il transito del ricorrente nei ruoli organici regionali; in via subordinata, a pubblicare l’avviso-bando previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 01.04.2009 e ad accogliere il diritto di opzione del ricorrente al transito nei ruoli organici regionali all’esito della procedura; con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale di rigetto delle richieste di attivazione e conclusione della procedura di transito nei ruoli regionali, nonché inerzia relativa alla pubblicazione dell'avviso e alla definizione del procedimento di mobilità
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato presso l'E.R.I.M. e successivamente transitato alle dipendenze dell'Azienda speciale regionale “Molise Acque” a seguito della trasformazione dell'ente, aveva esercitato nel 2002 e nel 2008 l'opzione prevista dall'art. 20, comma 3, della L.R. Molise n. 37/1999 per il transito nei ruoli organici della Regione. Dopo l'adozione delle deliberazioni regionali del 2009, che prevedevano la definizione della procedura mediante pubblicazione di un apposito avviso, tale avviso non veniva pubblicato e le precedenti istanze non venivano esaminate. Con atto di significazione e diffida del 27 marzo 2026 il ricorrente chiedeva l'attivazione e la conclusione del procedimento, il riconoscimento del diritto di opzione e, in via principale, il transito nei ruoli regionali. La Regione respingeva le richieste con nota del 27 aprile 2026. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 3, L.R. n. 37/1999, errore nei presupposti, insussistenza di un termine di decadenza, violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, illogicità, contraddittorietà, violazione dell'autovincolo, strumentalità dell'inadempimento, violazione dei principi di buona fede, buon andamento e imparzialità, nonché violazione dell'art. 97 Cost. Sosteneva inoltre che la pretesa avesse natura di interesse legittimo pretensivo e che fosse esperibile dinanzi al giudice amministrativo anche l'azione avverso il silenzio-inadempimento. La Regione eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e irricevibilità del ricorso, la prescrizione del diritto e l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha qualificato il transito richiesto come mobilità volontaria o passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, che comporta una modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, assimilabile alla cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto mediante concorso pubblico né l'attribuzione di una nuova qualifica. La controversia non riguardava una procedura concorsuale aperta all'esterno, né un atto generale di macro-organizzazione impugnato autonomamente: le deliberazioni regionali del 2009, pur richiamate, non erano state oggetto di impugnazione. Secondo il TAR, nella gestione del personale privatizzato la Regione agiva con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; l'eventuale inerzia integrava quindi un inadempimento contrattuale o una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non il mancato esercizio di un potere amministrativo autoritativo. Ne conseguiva anche l'inconfigurabilità, dinanzi al giudice amministrativo, del silenzio-inadempimento, poiché il rimedio ex artt. 31 e 117 c.p.a. tutela soltanto interessi legittimi. Il ricorrente avrebbe potuto riassumere la causa dinanzi al giudice ordinario nei termini della translatio iudicii, eventualmente chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere o del diritto al transito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, L.R. Molise n. 37/1999
È consentita, a domanda del personale interessato, l'opzione per transitare nel ruolo organico regionale
La disposizione disciplina la possibilità di transito del personale dell'ente trasformato nei ruoli regionali, ma la relativa controversia, ove attinente alla gestione del rapporto di lavoro e alla mobilità, appartiene al giudice ordinario.
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
Il passaggio diretto tra amministrazioni è ricostruito come procedura articolata in pubblicazione dell'avviso, domanda e nulla-osta, e perfezionamento con il consenso delle amministrazioni e del dipendente; esso integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione ordinaria comprende le controversie relative alla mobilità e al rapporto di lavoro privatizzato; resta al giudice amministrativo la cognizione sulle procedure concorsuali in senso stretto e sugli atti generali di macro-organizzazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Nella gestione del personale privatizzato l'amministrazione opera con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro, sicché le relative controversie concernono diritti soggettivi e non l'esercizio di potestà autoritative.
art. 31 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio è esperibile dinanzi al giudice amministrativo per la tutela di interessi legittimi nei settori governati dal diritto pubblico, non per ottenere l'adempimento di obblighi inerenti a un rapporto di lavoro privatizzato.
art. 117 c.p.a.
Il rito sul silenzio non è applicabile quando l'inerzia dedotta riguarda un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro privatizzato.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non modificano il riparto di giurisdizione quando la pretesa azionata riguarda la gestione privatistica del rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Le controversie relative al passaggio diretto o alla mobilità volontaria di un dipendente tra pubbliche amministrazioni, quando non comportino una procedura concorsuale aperta all'esterno né la costituzione di un nuovo rapporto o l'attribuzione di una nuova qualifica, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Il transito mediante mobilità volontaria costituisce, di regola, una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente, assimilabile alla cessione del contratto, anche quando il passaggio avvenga tra un ente pubblico e l'amministrazione vigilante.
- Nella gestione del personale pubblico contrattualizzato l'amministrazione agisce con i poteri del privato datore di lavoro; l'eventuale mancata attivazione o conclusione della procedura di mobilità integra una questione di adempimento del rapporto e non l'esercizio omesso di un potere amministrativo autoritativo.
- Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile soltanto per la tutela di interessi legittimi connessi all'omesso esercizio di poteri pubblicistici e non per ottenere l'adempimento di obblighi derivanti da un rapporto di lavoro privatizzato.
- La giurisdizione amministrativa residua in materia di pubblico impiego privatizzato per le procedure concorsuali in senso stretto e per l'impugnazione di atti generali di macro-organizzazione; il mero richiamo a deliberazioni organizzative non impugnate non sposta la giurisdizione quando la domanda sostanziale mira al riconoscimento del diritto al trasferimento.
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