Sentenza n. 14813/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. del 27 novembre 2025, prot. GSEWEB/P20250992113, notificato a mezzo PEC in data 28/11/2025 recante “238860 - Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 238860, di potenza pari a 953,605 kW, sito in via Eridano, snc, nel Comune di Ferrara (FE). Soggetto Responsabile: Trea S.r.l.”, con cui il GSE ha disposto la riclassificazione dell’impianto da “integrato architettonicamente” a “non integrato architettonicamente” e la conseguente riduzione della tariffa incentivante da 0,422 €/kWh a 0,346 €/kWh, con obbligo di effettuare i relativi conguagli; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e in particolare: - della comunicazione del 20 giugno 2025, prot. GSEWEB/P20250432657, con cui il GSE ha comunicato le risultanze emerse dall’attività di controllo eseguita in data 5 giugno 2024; della lettera del 27 maggio 2024, prot. GSEWEB/P20240415601, con cui il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica relativo all’impianto in oggetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di riclassificazione dell’impianto fotovoltaico da integrato architettonicamente a non integrato architettonicamente, con riduzione della tariffa incentivante e obbligo di conguaglio
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 953,605 kW ammesso agli incentivi del Secondo Conto Energia, ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un sopralluogo, ha ridotto la tariffa da 0,422 a 0,346 euro/kWh, ritenendo che le pensiline fotovoltaiche non svolgessero effettivamente una funzione di copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione del D.M. 19 febbraio 2007 e della relativa guida GSE, nonché l’erroneità dell’accertamento, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che la funzione di parcheggio fosse prevista ab origine, che il mancato utilizzo dipendesse dal venir meno di un progetto industriale più ampio e che l’incentivo dovesse remunerare la conformazione costruttiva dell’impianto, non l’effettiva utilizzazione dell’area. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché la riduzione tariffaria sarebbe stata sproporzionata rispetto alla persistente funzione di produzione energetica dell’impianto. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, del principio di legittimo affidamento e dei limiti temporali dell’autotutela, essendo intercorso un lungo periodo tra l’ammissione agli incentivi e la rideterminazione tariffaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il sopralluogo avesse accertato non già un’area destinata a parcheggio, bensì mere strutture metalliche collocate in uno spazio aperto di campagna, privo di parcheggi, segnaletica, percorsi pedonali e concreta funzione viaria. La qualificazione come pensiline rilevante ai fini della maggiorazione tariffaria richiede una reale funzione di copertura di parcheggi o percorsi pedonali e non una mera astratta possibilità di ombreggiare mezzi. L’incentivo maggiorato remunera la concreta modalità di utilizzazione del territorio resa possibile dall’integrazione architettonica, non una conformazione costruttiva solo formale. Il secondo motivo è stato respinto perché, trattandosi dell’accesso a risorse economiche limitate gravanti sulla componente tariffaria dell’energia, i requisiti per l’attribuzione della maggiorazione devono essere interpretati in modo testuale e rigoroso. La misura è stata ritenuta proporzionata poiché il GSE ha eliminato soltanto la maggiorazione indebita, mantenendo l’incentivo nell’ambito del medesimo sistema e determinando una riduzione limitata al 18%. Quanto al terzo motivo, il TAR ha qualificato l’atto non come decadenza, ma come rideterminazione della tariffa ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014, con permanenza del rapporto incentivante. L’art. 21-nonies l. 241/1990, richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, riguarda la decadenza o il rigetto, non la rideterminazione della tariffa nell’ambito dello stesso sistema incentivante. Pertanto non era necessario il rispetto dei presupposti ordinari dell’annullamento d’ufficio. Il TAR ha inoltre rilevato che la non corrispondenza tra la rappresentazione delle condizioni dell’impianto e lo stato effettivo dei luoghi avrebbe comunque escluso la tutela dell’affidamento e l’applicazione del termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 2-bis. La società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro di spese di lite in favore del GSE; le spese sono state compensate nei confronti dei Ministeri costituiti.
Norme richiamate
D.M. 19 febbraio 2007
Ritenuto di dover orientare il processo di diffusione del fotovoltaico verso applicazioni più promettenti, in termini di potenziale di diffusione e connesso sviluppo tecnologico, e che consentano minor utilizzo del territorio, privilegiando l’incentivazione di impianti fotovoltaici i cui moduli sono posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli edifici e negli elementi di arredo urbano e viario
La maggiore tariffa è collegata all’effettiva integrazione architettonica dei moduli e alla concreta funzione di utilizzazione del territorio, non a una mera conformazione costruttiva astratta.
art. 20, comma 3, D.M. 6 agosto 2010
La dizione «pensiline» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso.
La nozione incentivabile di pensilina richiede una struttura accessoria effettivamente funzionale a parcheggi o percorsi pedonali, mentre sono escluse strutture isolate e prive di concreta funzione viaria o di servizio.
art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011
La disposizione distingue tra decadenza o rigetto, soggetti ai presupposti dell’autotutela, e rideterminazione dell’incentivo per violazioni non rilevanti che incidono sulla misura della tariffa.
art. 11, comma 3, D.M. 31 gennaio 2014
Consente al GSE di rideterminare l’incentivo quando la violazione incide sull’esatta quantificazione della tariffa o del premio, senza fuoriuscita dal sistema incentivante.
art. 21-nonies l. 241/1990
I presupposti dell’annullamento d’ufficio, compreso il termine di dodici mesi, non si applicano in generale alla mera rideterminazione della tariffa incentivante; inoltre il termine non tutela chi abbia determinato una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto.
art. 1 l. 241/1990
I principi di ragionevolezza e proporzionalità non consentono di derogare ai requisiti normativi tassativi per l’accesso a risorse incentivanti limitate.
Massime di principio
- Nel regime degli incentivi al fotovoltaico, la maggiorazione prevista per gli impianti integrati architettonicamente presuppone una reale integrazione edilizia, architettonica o viaria e non è riconoscibile quando le strutture siano soltanto astrattamente idonee a coprire veicoli ma siano collocate in uno spazio aperto privo di parcheggi, segnaletica, percorsi pedonali o concreta funzione di servizio.
- La qualificazione di una struttura come “pensilina” ai fini dell’accesso alla tariffa maggiorata richiede che essa sia effettivamente posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali e funzionale a una struttura ad uso pubblico o a un edificio; la mera previsione progettuale o la potenziale funzione ombreggiante non sono sufficienti.
- La riduzione della tariffa incentivante, quando mantenga l’operatore all’interno del medesimo sistema incentivante e corregga soltanto la misura dell’incentivo in ragione dell’insussistenza dei presupposti per la fascia tariffaria superiore, costituisce rideterminazione e non decadenza.
- Alla rideterminazione della tariffa incentivante, distinta dalla decadenza o dal rigetto dell’istanza, non si applicano in generale i presupposti dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
- I requisiti per l’attribuzione di incentivi finanziati mediante componenti tariffarie gravanti sulla collettività devono essere interpretati in modo testuale e rigoroso; i principi di proporzionalità e ragionevolezza non possono giustificare il riconoscimento di una maggiorazione in assenza dei presupposti normativi.
- Il legittimo affidamento sulla stabilità dell’incentivo non è tutelabile quando il beneficiario abbia rappresentato condizioni di fatto non corrispondenti allo stato reale dei luoghi, inducendo l’amministrazione in errore sui presupposti dell’incentivazione.
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