Sentenza n. 2426/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2365/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2365/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 2365/2024, aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 2 novembre 2024, non era stata impugnata ed era stata dichiarata irrevocabile dalla cancelleria il 23 giugno 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale e di pagare le spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che il deposito degli atti dovrà avvenire tramite il Processo amministrativo telematico. Ha inoltre applicato, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lettera e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella.
art. 8 l. n. 417/1978
È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, la prova della definitività del titolo giudiziale, dell’avvenuta conoscenza da parte dell’amministrazione e dell’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento.
- Quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale pagamento entro un termine congruo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; decorso quest’ultimo termine, l’interessato deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere presentata nel termine decadenziale decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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