Cassazione Penale, Sentenza n. 27605/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Agostini impugnava l'ordinanza di convalida dell'arresto del 23/02/2023 e la successiva ordinanza di riesame del 13/03/2023 sostenendo che il giudice aveva applicato una misura cautelare non richiesta dal pubblico ministero. In particolare il PM, all'udienza di convalida, aveva chiesto l'applicazione dell'obbligo di dimora (obbl. dimora) in aggiunta all'obbligo di presentazione alla P.G. già in atto per giorni e orari prefissati; il tribunale, invece, aveva interpretato la richiesta come domanda di un più ampio obbligo di presentazione alla P.G. (con sovrapposizione agli obblighi già esistenti) e aveva disposto obbligo di presentazione quotidiano e prescrizione accessoria di permanenza domiciliare notturna. Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 178 c.p.p. (domanda cautelare) e faceva riferimento a giurisprudenza che vieta decisioni extra petita o in peius rispetto alla richiesta del PM.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del riesame sia l'ordinanza originaria del 23/02/2023. Il Collegio ha ritenuto che il giudice avesse applicato una misura piu' grave e diversa da quella effettivamente richiesta dal PM, violando il principio della domanda cautelare; ciò determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'ordinanza cautelare, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Il mancato rispetto del principio della domanda cautelare (iniziativa del pubblico ministero) integra una nullità di ordine generale dell'ordinanza cautelare quando il giudice adotta una misura non richiesta o in peius rispetto alla richiesta.
art. 291 cod. proc. pen.
La richiesta del pubblico ministero attiva un fenomeno devolutivo: il PM individua gli elementi su cui si fonda la domanda cautelare e limita lo spazio decisionale del giudice ai confini del devolutum.
art. 179 co. 1 cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla tutela sulla validità delle ordinanze cautelari e ai rimedi esperibili; richiamato nel contesto della nullità derivante dall'inosservanza della domanda cautelare.
Sez. U. n. 8388/2009 (Novi)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inosservanza della preclusione derivante dal principio della domanda cautelare configura una nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Sez. 3 n. 5721/2016
Precedente di sezioni unite che conferma l'impossibilità per il giudice di adottare misure cautelari extra petita o comunque in peius rispetto alla domanda del PM.
Massime di principio
- Il giudice non può applicare misure cautelari non richieste dal pubblico ministero: l'adozione di una misura 'extra petita' o 'in peius' integra una nullità assoluta dell'ordinanza cautelare.
- La richiesta del PM delimita il procedimento devolutivo: la decisione del giudice deve restare entro i confini della domanda formulata dal PM (art. 291 c.p.p. e giurisprudenza consolidata).
- Se il provvedimento cautelare applica una misura diversa o più gravosa rispetto a quella richiesta, la difesa deve tempestivamente proporre il riesame o altra impugnazione e può ottenere l'annullamento senza rinvio.
- La sovrapposizione di misure cautelari provenienti da procedimenti diversi richiede attenzione al contenuto delle richieste formulate dal PM in ciascun procedimento; eventuali duplicazioni o aggravamenti non autorizzati possono costituire vizio insanabile.
- Per tutelarsi è utile che la difesa produca e valorizzi il verbale d'udienza che attesti la richiesta effettiva del PM; la conformità tra domanda del PM e dispositivo giudiziale è elemento decisivo.
- Quando vi è controversia sull'interpretazione della richiesta del PM, la giurisprudenza tende a privilegiare la protezione del principio della domanda cautelare: decisioni giudiziali che eccedono la domanda vanno annullate.
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