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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37399/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello deducendo errata applicazione della legge penale quanto alla configurabilità del reato di truffa contrattuale e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese. Sostiene che, eccetto il capo A, le persone offese non avrebbero potuto quantificare il danno e non avrebbero indicato gli artifizi e i raggiri necessari per integrare la truffa, rendendo insufficienti gli elementi dichiarativi a sostenere le condotte contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le questioni di merito relative alla valutazione complessiva degli elementi di prova dichiarativa non erano state sollevate in appello e quindi risultano precluse in questa sede ai sensi delle norme processuali richiamate. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa; nel provvedimento è richiamata per valutare la sussistenza delle diverse ipotesi di truffa e per la verifica delle aggravanti/parziali estinzioni dei capi di imputazione

  • comma secondo dell'art. 640 cod. pen. e 2-bis

    Riferito dall'istruttoria rispetto alla valutazione dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 640 e alla contestazione/ esclusione di una specifica aggravante (2-bis); la Corte ha escluso l'applicazione di tale aggravante in sede d'appello

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Circostanza valutata in primo grado come aggravante e poi esclusa dalla Corte d'appello: la decisione d'appello ha escluso l'aggravante cui al n.7, riducendo la pena

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Norma processuale che delimita l'ambito delle censure in cassazione e impedisce di sollevare questioni che non siano state dedotte in sede di appello; usata come fondamento per dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    Ulteriore disposizione che preclude la cognizione in cassazione di questioni non tempestivamente svolte in grado d'appello; richiamata unitamente all'art. 606 per motivare la preclusione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente quando il ricorso é inammissibile; applicata dalla Corte per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.000

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni di fatto o di valutazione della prova che non siano state dedotte nel giudizio di appello; tali questioni sono precluse per effetto degli articoli 606 e 609 c.p.p.
  • La Corte di Cassazione interviene principalmente su profili di legittimità e non svolge un riesame libero del merito o della valutazione delle dichiarazioni testimoniali salvo specifiche eccezioni di diritto già prospettate in sede di merito.
  • Per contestare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese in sede di cassazione occorre aver sollevato tali censure in appello e aver indicato i vizi di diritto nella motivazione del giudice d'appello; altrimenti la censura sarà inammissibile.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; pertanto è strategico valutare la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre cassazione.
  • Differenziare sempre, sin dall'appello, i profili di fatto (valutazione delle prove, credibilità dei testimoni) dai profili di diritto (errata applicazione della legge, vizi formali della motivazione): le questioni di diritto possono più agevolmente essere portate in cassazione se affrontate tempestivamente in appello.
  • Se l'obiettivo è ottenere la riforma di valutazioni probatorie, è necessario proporre in appello motivi dettagliati che evidenzino contraddizioni o carenze nella motivazione del giudice di primo grado, indicando esattamente quali passaggi logici sarebbero viziati

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