Sentenza n. 1383/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del -OMISSIS-, Punto 3.1.4 (Reg. delib. -OMISSIS-), di nomina della Commissione Giudicatrice per l’Avviso unico di selezione a.a. -OMISSIS-, quale atto presupposto, per la parte di interesse del ricorrente; - del Verbale di determinazione dei criteri generali di valutazione comparativa datato -OMISSIS-, redatto dalla Commissione Giudicatrice in seduta preliminare, per la parte di interesse del ricorrente; - del Verbale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-, contenente la valutazione dei titoli dei candidati per il corso di laurea in Infermieristica, per la parte di interesse del ricorrente; - del Verbale della Commissione Giudicatrice del 1-OMISSIS-, contenente l’elenco degli idonei anno accademico -OMISSIS-, relativamente alle graduatorie dei moduli Informatica – I Anno Canale A (ID Copertura -OMISSIS-) e Canale B (ID Copertura -OMISSIS-), sede di -OMISSIS-, per la parte di interesse del ricorrente; - della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del -OMISSIS-, Punto 3.1.6 (Reg. delib. -OMISSIS-), di approvazione dell’esito dell’avviso unico di selezione n. -OMISSIS-, per la parte di interesse del ricorrente; - nonché di tutti gli atti della procedura presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento dell’illegittimità con conseguente declaratoria di nullità - del Verbale di determinazione dei criteri generali di valutazione comparativa datato-OMISSIS-, redatto dalla Commissione Giudicatrice in seduta preliminare, per la parte di interesse del ricorrente; - del Verbale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-, contenente la valutazione dei titoli dei candidati per il corso di laurea in Infermieristica, per la parte di interesse del ricorrente; - del Verbale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-, contenente l’elenco degli idonei anno accademico -OMISSIS-, relativamente alle graduatorie dei moduli Informatica – I Anno Canale A (ID Copertura -OMISSIS-) e Canale B (ID Copertura -OMISSIS-), sede di -OMISSIS-, per la parte di interesse del ricorrente; e per l’accertamento dell’illegittimità con conseguente declaratoria di invalidità e/o nullità e/o inefficacia - dei contratti eventualmente stipulati tra l’Amministrazione e i controinteressati in dipendenza dell’approvazione delle due graduatorie di cui in premessa, a seguito della conclusione della procedura concorsuale de qua; e per l’accertamento del diritto in capo al ricorrente di essere valutato da una Commissione Giudicatrice munita delle competenze tecnico-scientifiche ad espletare la procedura valutativa in oggetto ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, con conseguente condanna alla riedizione della procedura concorsuale. Con riserva di formulare, anche in corso di causa, domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per il conferimento di due incarichi di insegnamento di Informatica nel corso di laurea in Infermieristica, inclusi la nomina della commissione, i criteri di valutazione, i verbali di valutazione e le graduatorie finali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato alla selezione per due moduli di Informatica, ha impugnato gli atti della procedura deducendo, anzitutto, l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, formata da componenti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari MED/01, MED/04, MED/09 e MED/45, estranei al SSD INF/01 oggetto dell’insegnamento. Ha contestato che la nomina di un esperto esterno della materia potesse sanare il vizio, sostenendo che tale soggetto non fosse docente universitario strutturato e non appartenesse ad alcun SSD. Sono stati inoltre dedotti la nullità dei verbali per asseriti vizi relativi alla formazione e sottoscrizione dei documenti informatici; la violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, buon andamento e della lex specialis nella predeterminazione e applicazione dei criteri di valutazione; l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, arbitrarietà e ingiustizia manifesta; il difetto di istruttoria e motivazione; nonché l’illogicità dell’assegnazione degli incarichi. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., poiché nelle more le attività didattiche risultavano concluse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento degli atti, poiché le lezioni relative agli incarichi erano state svolte e concluse. Ha tuttavia esaminato la domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente rispetto alle ulteriori censure, secondo il principio per cui l’illegittima composizione dell’organo collegiale impedisce di ritenere validamente esercitato il potere amministrativo. Il regolamento di Ateneo imponeva che le commissioni fossero costituite per aree o settori scientifico-disciplinari. Poiché nessun componente effettivo o supplente apparteneva al SSD INF/01, la commissione era stata costituita in violazione del regolamento, al cui rispetto l’Università si era autovincolata. La presenza di un esperto esterno, dirigente ICT non docente universitario strutturato e non appartenente ad alcun SSD, non era idonea a sanare il vizio. Il TAR ha inoltre escluso che la natura elementare dell’insegnamento o la continuità didattica potessero giustificare la deroga alle regole di competenza: la selezione deve individuare il candidato migliore e più qualificato, mentre la preferenza per la continuità didattica può determinare una disparità di trattamento nei confronti dei candidati più qualificati ma privi di precedenti incarichi. È stata ritenuta inconferente anche la giustificazione relativa alla pretesa saturazione dei docenti del SSD INF/01, poiché la partecipazione a commissioni non costituisce didattica frontale e l’art. 6, comma 4, l. 240/2010 non prevede il limite di 120 ore invocato dall’Università. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; l’Università è stata condannata al pagamento di 4.000 euro oltre accessori, mentre le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 23 l. 240/2010
Contratti per attività di insegnamento
La disciplina dei contratti di insegnamento costituisce il quadro normativo cui si collega il regolamento di Ateneo applicato alla procedura selettiva.
art. 4, comma 5, Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, l. 240/2010 dell’Università
specifiche Commissioni, formate da almeno tre componenti, nominate dal Responsabile della Struttura didattica, costituite per Aree/Settori scientifico-disciplinari - come da Allegato A del D.M. 4 ottobre 2000
La commissione deve essere costituita in relazione all’area o al settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento oggetto della selezione; la composizione con componenti appartenenti a settori estranei rende invalida la procedura.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può comunque accertare l’illegittimità dell’atto se permane un interesse ai fini risarcitori.
art. 34, comma 2, c.p.a.
In presenza di vizi di incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere, dovendo limitarsi a rilevare il vizio.
art. 6, comma 4, l. 240/2010
La disposizione disciplina l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori e non stabilisce il limite di 120 ore richiamato dall’Università; inoltre, la partecipazione a commissioni giudicatrici non costituisce attività didattica frontale.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità ostano a una selezione affidata a una commissione priva delle competenze tecnico-scientifiche richieste e all’utilizzo della continuità didattica in modo discriminatorio.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato tra le disposizioni poste a fondamento delle censure di difetto di motivazione, ma la decisione è definita sulla base dell’illegittima composizione della commissione.
Massime di principio
- Quando il regolamento di un’università stabilisce che le commissioni giudicatrici siano costituite per aree o settori scientifico-disciplinari, i componenti devono possedere competenza riferibile al settore dell’insegnamento oggetto della selezione; non è sufficiente la competenza relativa al corso di studi nel quale l’insegnamento è inserito.
- La partecipazione di un esperto esterno non docente universitario e non appartenente ad alcun settore scientifico-disciplinare non sana l’illegittima composizione di una commissione che, secondo il regolamento di Ateneo, deve essere formata per il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento.
- L’illegittima composizione della commissione giudicatrice costituisce vizio assorbente: impedendo di ritenere validamente esercitato il potere valutativo, impone la riedizione della procedura da parte di un organo correttamente composto e preclude al giudice di sostituirsi all’amministrazione.
- La natura elementare dell’insegnamento o la continuità didattica del precedente incaricato non giustificano la deroga alle regole sulla competenza della commissione né possono trasformare una procedura comparativa in una conferma del titolare precedente, poiché la selezione deve individuare il candidato migliore e più qualificato nel rispetto di imparzialità e par condicio.
- Quando, nelle more del giudizio, l’attività oggetto della selezione è stata eseguita e la domanda di annullamento è divenuta improcedibile, permane l’interesse a una pronuncia di accertamento dell’illegittimità degli atti se tale accertamento è funzionale a una possibile domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
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