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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31274/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del sequestro preventivo della somma di Euro 78.460,00 ritenuta parte del profitto del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione (quantificato in Euro 619.649,00). Il ricorrente ha contestato la pertinenzialità della somma rispetto al reato (mancata prova della derivazione), la notevole distanza temporale tra i fatti contestati e l’apprensione del denaro, la parziale restituzione di Euro 281.000,00 e la riconducibilità di parte delle somme alla madre; ha altresì censurato l’insussistenza dell’elemento soggettivo (dolo) e dedotto l’effettiva attività professionale svolta e rapporti con la curatela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al primo motivo, ritenendolo fondato, e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Verbania avesse adeguatamente motivato il fumus relativo al dolo di bancarotta, ma non abbia dato sufficiente prova del nesso di derivazione necessario per la confisca diretta di denaro contante alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Massini). Pertanto il provvedimento di sequestro della somma contante deve essere riesaminato dal Tribunale del riesame, che dovrà valutare e motivare specificamente se quella provvista in contanti derivi dal reato o rappresenti il reimpiego/metamorfosi riconducibile all’illecito; in difetto il sequestro non può reggersi come confisca per equivalente.

Norme richiamate

  • D. lgs. 14/2019, artt. 322 lett. a), 326 commi 1 e 2

    Norme che disciplinano il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato; la Corte ha valutato la loro applicazione richiedendo prova del nesso di derivazione per la confisca diretta di somme in contanti.

  • Sezioni Unite, Massini, n.13783 del 26/09/2024 (dep. 2025)

    "definizione della nozione di 'profitto del reato' e limite alla confisca diretta senza prova di derivazione"

    Ha stabilito che la confisca diretta di denaro richiede la prova del nesso di derivazione tra la somma e il reato o della metamorfosi/reimpiego collegata eziologicamente all’illecito; ha criticato l’approccio che, per effetto della fungibilità del denaro, prescinderebbe da tale prova.

  • Sez. U, Lucci, n.31617 del 26/06/2015

    "confisca diretta possibile senza prova del nesso di derivazione quando si dimostra l'accrescimento delle disponibilità del percipiente"

    Decisione che aveva ritenuto possibile la confisca diretta per l’accrescimento patrimoniale del percipiente; le Sezioni Unite Massini ne hanno criticato e ridimensionato la portata.

  • Sez. U, n.36072 del 19/04/2018 (Botticelli) e Sez. 6, n.21122 del 29/03/2017 (Peritore)

    Principi procedurali relativi al contenuto motivazionale necessario per decreti di sequestro probatorio: anche il sequestro probatorio richiede motivazione specifica delle finalità probatorie; distinguono le finalità e i presupposti del sequestro probatorio e del sequestro preventivo.

  • Sez. 3, n. 42410 del 17/06/2021 (Basile)

    Richiamato sul punto dell’irrimovibilità della richiesta di trattazione orale in Cassazione in presenza di determinate garanzie procedurali e temporali.

Massime di principio

  • Il sequestro di somme in contanti come profitto del reato richiede, per la confisca diretta, la prova del nesso di derivazione tra la somma e l’illecito oppure prova della metamorfosi/reimpiego collegata eziologicamente al reato; non basta la sola circostanza della presenza di denaro o la sua fungibilità.
  • L’annullamento di un sequestro probatorio non impedisce in astratto l’adozione successiva di un sequestro preventivo sul medesimo bene, ma i due provvedimenti hanno finalità e presupposti diversi e ciascuno richiede motivazione specifica e adeguata.
  • In sede di riesame il giudice compie una valutazione sommaria (fumus) comprensiva dell’elemento soggettivo; per il dolo generico sono sufficienti indici che non consentano di escluderlo "ictu oculi" (es. serie di bonifici rilevanti, causali fittizie, contesto di decozione societaria).
  • Una restituzione parziale delle somme (o atti di riparazione) non necessariamente esclude la sussistenza del dolo o rende immediatamente illegittimo il sequestro preventivo: la restituzione può essere valutata come riparazione parziale, senza cancellare gli indici di fraudolenza sulle somme residue.
  • Richieste procedurali come la trattazione orale devono essere tutelate: la rinuncia unilaterale quando altre parti (es. Procuratore generale) hanno legittimamente affidato la trattazione orale può ledere il contraddittorio e il diritto di difesa.

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