Ordinanza n. 776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. I, n. 772/2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il privato ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza semplificata del TAR Lazio n. 772/2026. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi d’appello. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente la fondatezza dell’appello, rilevando che le valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo e della sentenza di primo grado non apparivano manifestamente illogiche o irragionevoli, anche alla luce della verificazione svolta nel giudizio di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’appello non fosse assistito da significativi elementi di fondatezza e che le valutazioni dell’Amministrazione e del TAR non presentassero vizi manifesti di illogicità o irragionevolezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone che l’impugnazione presenti, alla cognizione sommaria propria della fase, significativi elementi di fondatezza.
- La domanda cautelare può essere respinta quando le valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo e della sentenza di primo grado non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
- Ai fini della valutazione cautelare dell’appello, il giudice può considerare anche gli esiti dell’attività di verificazione svolta nel giudizio di primo grado.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate in presenza di peculiarità della fattispecie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 473/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 476/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 2 mar 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →