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Ordinanza

Ordinanza n. 776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sez. I, n. 772/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza semplificata del TAR Lazio n. 772/2026. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi d’appello. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente la fondatezza dell’appello, rilevando che le valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo e della sentenza di primo grado non apparivano manifestamente illogiche o irragionevoli, anche alla luce della verificazione svolta nel giudizio di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto che, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’appello non fosse assistito da significativi elementi di fondatezza e che le valutazioni dell’Amministrazione e del TAR non presentassero vizi manifesti di illogicità o irragionevolezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti o di persone citate nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone che l’impugnazione presenti, alla cognizione sommaria propria della fase, significativi elementi di fondatezza.
  • La domanda cautelare può essere respinta quando le valutazioni poste a fondamento del provvedimento amministrativo e della sentenza di primo grado non risultino manifestamente illogiche o irragionevoli.
  • Ai fini della valutazione cautelare dell’appello, il giudice può considerare anche gli esiti dell’attività di verificazione svolta nel giudizio di primo grado.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate in presenza di peculiarità della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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