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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19524/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna a mesi otto di reclusione (con sospensione condizionale della pena e non menzione parzialmente riconosciute in appello) per il delitto di falso relativo alla denuncia di un contratto di locazione verbale inesistente, sostenendo in primo motivo la mancata prova del dolo (per difficoltà linguistiche, ignoranza normativa e perché fu accompagnata dal convivente che l'avrebbe indotta a denunciare il rapporto) e in secondo motivo la mancata riclassificazione della condotta ai sensi dell'art. 483 c.p. (sosteneva che il pubblico ufficiale si limitò a trascrivere la dichiarazione del privato e non attestò conformità al vero).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato l'argomento sulla mancanza di dolo: la ricorrente era consapevole della falsità della denuncia (chiese se risultasse un contratto a suo nome, denunciò la presunta locazione subito dopo lo sfratto per morosità e per ottenere benefici fiscali) e non è stato ritenuto che difficoltà linguistiche avessero effettivamente impedito la consapevolezza; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che definisce sufficiente il dolo generico (rappresentazione e volontà dell'immutatio veri) senza richiedere animus nocendi. Sul secondo motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha richiamato il principio che quando la dichiarazione del privato induce in errore il pubblico ufficiale che poi forma un atto pubblico con forza probatoria (registrazione che attribuisce data certa e opponibilità ai terzi), si configura il reato previsto dagli artt. 48 e 479 c.p., non l'art. 483 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 48

    Individua la fattispecie del falso ideologico in atti pubblici commesso dal pubblico ufficiale, esteso dalla giurisprudenza anche ai casi in cui il pubblico ufficiale è indotto in errore dal privato (autore mediato).

  • Codice penale, art. 479

    Sanziona il falso ideologico in atto pubblico; applicato congiuntamente all'art. 48 quando l'atto pubblico acquisisce forza probatoria e viene attestata falsamente l'esistenza di un atto.

  • Codice penale, art. 476, comma 1

    Richiamato in riferimento alla fattispecie di falso (contesto normativo e riferimenti tra articoli del codice penale).

  • Codice penale, art. 483

    Norma sulla fattispecie alternativa (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico quando il pubblico ufficiale si limita a trascrivere la dichiarazione senza attestare la conformità al vero); la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la registrazione abbia funzione autonoma probatoria, configurando gli artt. 48 e 479.

  • Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 32, art. 3 comma 8

    "Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti."

    La norma introduce incentivi alla denuncia dei contratti non registrati (regimi di favore), spiegando il motivo per cui la denunciante poteva avere interesse a registrare un presunto rapporto locativo; tale finalità è stata ritenuta elemento che prova la consapevolezza della falsità della denuncia.

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico imposta di registro), artt. 3 comma 1 lett. a), 12 e 18 comma 1

    Stabiliscono il dovere del funzionario di registrare le denunce di contratti verbali e attribuiscono alla registrazione efficacia di atto che 'attesta l'esistenza degli atti' e attribuisce data certa opponibile ai terzi, conferendo all'atto pubblico autonoma forza probatoria.

  • Codice civile, art. 2704

    Richiamato per il principio che l'atto pubblico con data certa è opponibile ai terzi; la registrazione attribuisce data certa all'atto denunciato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di comminare somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, applicato nella sentenza di cassazione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiama il limite di enunciazione dei motivi in cassazione (motivazione nei limiti strettamente necessari), citato in relazione alla forma del ricorso.

Massime di principio

  • Se un privato denuncia falsamente l'esistenza di un atto o di un rapporto giuridico e tale denuncia induce il pubblico ufficiale a formare un atto pubblico con efficacia probatoria (es. registrazione che attribuisce data certa e opponibilità ai terzi), la condotta integra gli artt. 48 e 479 c.p.: la responsabilità deriva dall'inganno che produce un atto pubblico fidefacente.
  • Per integrare il "dolo" nel falso ideologico non è richiesto l'animus nocendi: è sufficiente la rappresentazione e la volontà della falsità (dolo generico); difficoltà linguistiche o ignoranza della normativa possono escluderlo solo se concretamente idonee a dimostrare che l'agente non aveva consapevolezza della falsità.
  • La distinzione tra art. 483 c.p. e artt. 48/479 c.p. dipende dalla funzione dell'atto: se il pubblico ufficiale si limita a riportare la dichiarazione del privato senza attribuire all'atto efficacia probatoria autonoma, si configura l'art. 483; se invece la registrazione o l'atto pubblico ha autonoma funzione probatoria e la dichiarazione induce il pubblico ufficiale a certificare l'esistenza di un atto, si applicano gli artt. 48 e 479.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione, i motivi devono essere specifici e collegati puntualmente alla motivazione della decisione impugnata: censure generiche o che ripropongono ragioni già rigettate senza critica puntuale sono dichiarate inammissibili.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene dimostrare concreti elementi che escludano la consapevolezza della falsità (es. prove di incomprensione effettiva della procedura, attestazioni sulla non conoscenza degli atti, ruolo attivo e diretto del pubblico ufficiale nella creazione della falsità) oppure far emergere che l'atto non aveva funzione probatoria autonoma rispetto alla semplice trascrizione della dichiarazione del privato.

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