Sentenza n. 1028/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l'effetto, la condanna dell'amministrazione resistente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6 bis D.L. 387/1987
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti contributivi previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti forze di polizia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti a forze di polizia e collocati a riposo per limiti di età o a domanda, hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento di sei scatti biennali, pari al 2,50% ciascuno, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, nonché la condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa è stata fondata sull'art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987, sull'art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997 e sull'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare. I ricorrenti hanno sostenuto che il beneficio, espressamente rilevante ai fini pensionistici, debba essere computato anche nel trattamento di fine servizio. Per il personale cessato a domanda è stato ritenuto necessario il possesso congiunto di almeno 55 anni di età e di 35 anni di servizio utile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata la domanda nei limiti dei ricorrenti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile. Ha affermato che i sei scatti biennali devono essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, oltre che in quella pensionabile, richiamando l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare e l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato e dei TAR. Per chi è cessato anticipatamente a domanda, il beneficio è subordinato al compimento dei 55 anni e alla maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Il ricorso è stato quindi respinto limitatamente ai ricorrenti che non possedevano il requisito anagrafico, tra i quali sono indicati soggetti cessati rispettivamente a 54 anni e 8 mesi e a 54 anni e 11 mesi. Il ricorso è stato accolto nei restanti limiti; le spese di lite sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito
Attribuisce sei scatti biennali al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate cessato per età, inabilità permanente o decesso; estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997
gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua
Estende al personale cessato su richiesta l'attribuzione dei sei scatti, subordinandola al versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911 Codice dell'ordinamento militare
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987
Impone il computo degli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 anche ai fini del trattamento di fine servizio e conferma, per la cessazione a domanda, il requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile.
Massime di principio
- I sei scatti biennali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 per il personale delle forze di polizia devono essere computati non solo nella base pensionabile, ma anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, in quanto l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare ne prevede espressamente la rilevanza ai fini del trattamento di quiescenza e di fine servizio.
- Per il personale delle forze di polizia cessato dal servizio a domanda, il riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio richiede il compimento del 55° anno di età e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile, oltre agli eventuali ulteriori adempimenti contributivi previsti dalla legge.
- La domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio può essere accolta soltanto in favore dei ricorrenti che dimostrino individualmente il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina; la mancanza anche del requisito anagrafico impedisce il riconoscimento del beneficio.
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