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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17219/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

A un socio di una società di persone era stato notificato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2005, con imputazione per trasparenza, in proporzione alla quota del 20% di partecipazione agli utili, del maggior reddito d’impresa accertato separatamente in capo alla società. Il contribuente aveva impugnato l’atto ottenendo inizialmente l’annullamento in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, assumendo che al processo dovessero partecipare sin dall’inizio la società e gli altri soci; (2) omessa pronuncia o motivazione insufficiente sulla decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento per decorso del termine di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973; (3) violazione delle norme in tema di prova presuntiva e dell’art. 8, comma 2, del D.L. 16/2012, sostenendo che, se le operazioni di acquisto ritenute inesistenti avevano generato anche operazioni di vendita inesistenti, non vi sarebbe stata evasione ai fini delle imposte dirette né in capo alla società né, di riflesso, in capo al socio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, qualificandolo come denuncia di error in procedendo. Ha affermato che, nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente automatica imputazione del reddito ai soci, il giudizio è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché il contraddittorio non era stato integrato nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero processo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati assorbiti; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per censurare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio processuale relativo al litisconsorzio necessario e all’omessa pronuncia.

  • art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992

    impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità del giudizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per difetto di motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la motivazione della decisione tributaria.

  • art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973

    invocato come termine di decadenza del potere di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla ripartizione e valutazione della prova.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per l’uso delle presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici.

  • art. 8, comma 2, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    «ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi»

    invocato dal ricorrente per sostenere che, se i componenti negativi/positivi derivano da operazioni inesistenti, non vi sarebbe evasione ulteriore ai fini delle imposte dirette oltre i limiti di legge.

  • art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per il principio di imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone ai soci.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio al primo giudice per nullità processuale rilevata in cassazione.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il rinvio al giudice tributario di primo grado e per le spese.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese da parte del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci, il rapporto processuale è inscindibile: società e tutti i soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali del singolo.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, si verifica una nullità assoluta e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Quando la nullità deriva dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non presenti, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado affinché il giudizio sia rinnovato con integrazione del contraddittorio.
  • La riunione in cassazione dei giudizi separati relativi a società di persone e soci evita la cassazione con rinvio solo se ricorrono congiuntamente identità di causa petendi, simultanea proposizione, identità di difese, trattazione simultanea nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni; in mancanza, resta necessario il rinvio per nullità.
  • La presenza di ulteriori questioni di merito, come decadenza dell’accertamento o utilizzabilità di operazioni inesistenti, resta assorbita quando il giudizio è colpito da una nullità processuale radicale che impedisce l’esame delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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