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Sentenza

Sentenza n. 3175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR che, accogliendo il ricorso per l'esecuzione del giudicato relativo all'attribuzione della carta elettronica, aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in euro 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva ottenuto dal TAR l'accoglimento del ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile, con cui era stato ordinato al Ministero di attribuire la carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, deducendo che l'importo di euro 500,00 era manifestamente inferiore ai parametri previsti dalla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. n. 55 del 2014. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese. Ha precisato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non esiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi. Tuttavia, quando condanna una parte alle spese, deve considerare i parametri del d.m. n. 55 del 2014 e, in caso di scostamento apprezzabile dai relativi valori, deve motivare i criteri della liquidazione. Nel caso concreto il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione di euro 500,00 né giustificare una compensazione parziale. La serialità della controversia non costituiva motivo sufficiente per ridurre le spese e poteva, anzi, evidenziare la reiterazione di una condotta amministrativa già riconosciuta illegittima. La liquidazione immotivata e manifestamente ridotta risultava lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale. In riforma parziale, il Consiglio di Stato ha liquidato le spese del primo grado in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha compensato le spese del grado d'appello, disponendo comunque la rifusione del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica attribuita al personale docente; il giudizio di primo grado aveva riguardato l'esecuzione del giudicato relativo alla sua attribuzione.

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri generali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione giudiziale dei compensi, insieme ai valori medi delle tabelle, suscettibili di variazione entro i limiti previsti.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Ricollega la liquidazione giudiziale del compenso ai parametri stabiliti con decreto ministeriale quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite legale alla liquidazione, precludendo la determinazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiede una tutela giurisdizionale effettiva; tale esigenza rileva anche nella determinazione delle spese necessarie per accedere alla giustizia.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    È richiamato in relazione al dovere di leale collaborazione della pubblica amministrazione con i cittadini, rilevante nella valutazione della reiterazione di una condotta amministrativa già riconosciuta illegittima.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo conserva un'ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione, ma deve considerare le circostanze concrete della controversia e motivare adeguatamente la scelta quando la liquidazione si discosti in modo apprezzabile dai parametri ministeriali.
  • L'abrogazione delle tariffe professionali elimina l'inderogabilità legale dei minimi, ma non esonera il giudice dal fare riferimento ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 nella liquidazione giudiziale dei compensi, né dall'indicare i criteri dello scostamento rilevante.
  • La liquidazione delle spese in un importo meramente simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto all'attività difensiva, senza congrua motivazione, può violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il carattere seriale della controversia, da solo, non giustifica la riduzione o la compensazione delle spese; quando deriva dalla reiterazione di una condotta amministrativa già riconosciuta illegittima, può concorrere a escludere la compensazione e a giustificare una liquidazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

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