Cassazione Penale, Sentenza n. 4014/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di cessazione della misura cautelare della custodia in carcere e la richiesta di sostituzione con arresti domiciliari. Si deduceva: (1) violazione dell'art. 303, comma 4, c.p.p. e vizio di motivazione per mancata declaratoria di inefficacia della custodia per alcuni reati dopo il decorso dei termini di custodia (si sosteneva che il detenuto era ininterrottamente in custodia dal 18/10/2019 e quindi aveva superato i termini consentiti); (2) violazione di legge e vizio di motivazione nel rigetto della sostituzione con arresti domiciliari in quanto il ricorrente starebbe scontando in custodia cautelare l'intera pena, la riqualificazione dei reati ridurrebbe la sua pericolosità, i coimputati sono sottoposti a misure meno afflittive e il domicilio proposto è vicino a tre caserme dei carabinieri; si aggiungeva che la tentata estorsione non fu posta in essere telefonicamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) il termine rilevante per la custodia cautelare va calcolato sulla pena complessivamente inflitta per i reati per i quali è in corso la misura (cumulo per effetto della continuazione), e la declaratoria di inefficacia parziale è utile solo se produce un concreto beneficio, non ravvisato; (2) per il reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso opera la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza del carcere (art.275, comma 3, c.p.p.), non superata qui: non risultano interrotte le relazioni delinquenziali, non è stato offerto risarcimento alla persona offesa e vi è reiterazione di condotte criminose dopo precedente condanna. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 303, comma 4, cod. proc. pen.
La corte ha ritenuto che la valutazione dei termini di custodia cautelare dopo sentenza di condanna richiede il computo sulla pena complessiva inflitta per tutti i reati rispetto ai quali è applicata la misura; la declaratoria di inefficacia parziale è utile solo se comporta un concreto beneficio per l'imputato
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73, comma 5 e 74, comma 6
Per i delitti connessi agli stupefacenti i termini di custodia sono valutati nel quadro della pena complessiva e l'eventuale cessazione della misura per alcuni capi è rilevante solo se produce un effettivo vantaggio
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i reati aggravati dal metodo mafioso opera una doppia presunzione: sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione è di difficile superamento e richiede elementi concreti per essere confutata
art. 81, comma 2, cod. pen.
Il cumulo delle pene (per effetto della continuazione) è applicato per quantificare unitariamente la pena complessiva ai fini del computo dei termini rilevanti per la custodia cautelare
art. 616, cod. proc. pen.
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il termine utile per valutare la durata massima della custodia cautelare dopo una condanna va calcolato sulla pena complessiva risultante dall'unitaà di esecuzione (cumulo) per tutti i reati oggetto della misura cautelare
- La declaratoria di inefficacia della misura cautelare rispetto ad alcuni reati è rilevante solo se produce un concreto e attuale beneficio per il detenuto (p.e. riduzione effettiva della misura o altro vantaggio), altrimenti il requisito è privo di efficacia
- Per reati aggravati da metodo mafioso (o con analoghe aggravanti), opera una presunzione rafforzata in favore della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza del carcere; il difensore deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione
- La mera vicinanza dell'abitazione proposta a caserme o presidi non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia in carcere se sussistono altre esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, relazioni criminali non recise, insussistenza di risarcimento alla persona offesa)
- La reiterazione di condotte criminose dopo precedenti condanne pesa fortemente contro la richiesta di attenuazione della misura cautelare
- Un ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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