Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso e dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto indicato in epigrafe ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano in data 16/10/2023. Prima della decisione della Corte, ha però regolarmente rinunciato al ricorso. La Corte rileva che la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo del procedimento. Non emergono dal testo i contenuti sostanziali dell'ordinanza impugnata né specifici motivi di doglianza sul merito, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla rinuncia.
Norme richiamate
art. 591, lett. d), c.p.p.
La rinuncia all'impugnazione integra causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia validamente effettuata all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
- Quando la decisione è fondata esclusivamente sulla rinuncia all'impugnazione, la Corte non esamina il merito delle censure proposte.
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