Cassazione Penale, Sentenza n. 27269/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria d'inefficacia della custodia cautelare in carcere (art. 297, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che il termine di decorrenza della custodia dovesse essere retrodatato alla precedente ordinanza del GIP di Roma (25/02/2021) in ragione della connessione dei procedimenti e deduceva l'esistenza di elementi nuovi (deposizione del Luogotenente Tarantino e informative GICO, nonché una sentenza della Cassazione) tali da superare il cosiddetto "giudicato cautelare" formato sulle precedenti pronunce che avevano già respinto le istanze di inefficacia.
La decisione
Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: il giudicato cautelare opera come preclusione rispetto alle questioni dedotte nello stato degli atti e può essere superato solo da elementi effettivamente nuovi e decisivi. La deposizione del Luogotenente Tarantino e le informative indicate sono state giudicate, nei limiti dedotti nel ricorso, meramente ricognitive o non provate come sorgenti di sviluppi di indagine tali da rendere nuova e decisiva la valutazione cautelare; inoltre il ricorrente non aveva adeguatamente dedotto dinanzi al giudice di appello la portata innovativa dell'ordinanza del Tribunale di Roma. Per tali ragioni non è stato superato il giudicato cautelare e l'impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare la norma secondo cui il Tribunale ha deciso l'ordinanza nell'ambito del riesame delle misure cautelari.
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per decorso dei termini; il ricorrente invocava tale istituto per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia.
art. 306 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come vizio dedotto (violazione dell'art. 306 in relazione all'art. 297); la Corte non ha ritenuto fondata la censura.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiami al principio del 'ne bis in idem' quale base del concetto di giudicato cautelare che impedisce la rinnovata decisione su questioni già decise salvo l'emersione di elementi nuovi.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente agli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna alle spese.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U n. 14535/2006; n. 7931/2010 e altre)
Principio consolidato che il 'giudicato cautelare' preclude solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte nello stato degli atti e cede in presenza di fatti nuovi; la Corte ha applicato tale indirizzo per valutare la novità degli elementi prodotti dal ricorrente.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3 n. 48034/2019, Sez. 4 n. 29174/2024)
Richiamate per distinguere la nozione di 'anteriore desumibilità' (la conoscenza derivata da un compendio documentale che consentiva già una valutazione prognostica) e per escludere che la nozione di unicità del procedimento applicabile alle intercettazioni si estenda ad altri ambiti processuali.
Massime di principio
- Il 'giudicato cautelare' blocca la riproposizione delle stesse questioni cautelari: per superarlo è necessario allegare e provare elementi realmente nuovi e decisivi, non semplici riproposizioni o atti ricognitivi.
- Perché una prova sopravvenuta sia rilevante ai fini della revoca o della declaratoria di inefficacia della misura cautelare occorre dimostrare che essa costituisce uno sviluppo d'indagine capace di modificare sostanzialmente l'apprezzamento degli indizi rispetto allo stato degli atti all'epoca della precedente decisione (non basta la mera conoscibilità storica dei fatti).
- La difesa ha l'onere processuale di dedurre chiaramente davanti al giudice d'appello la novità e la rilevanza degli elementi nuovi: omissioni nella motivazione o nella deduzione possono risultare in inammissibilità o inidoneità a superare il giudicato.
- La mera esibizione in udienza di una sentenza o di deposizioni non automaticamente supera il giudicato se non emerge con chiarezza che il loro contenuto non era già desumibile dal compendio probatorio precedentemente acquisito.
- Questioni specifiche come la qualificazione della 'connessione' ai fini delle intercettazioni seguono regole autonome: l'affermata unicità procedurale per le intercettazioni non è automaticamente traslabile a ogni altra questione cautelare.
- In casi simili il rimedio pratico è documentare e motivare puntualmente, già in sede di appello cautelare, in quale modo e perché i nuovi elementi incidono concretamente sui presupposti della misura (per es. dimostrare che le nuove informative contengono indizi effettivamente non desumibili dal precedente compendio probatorio).
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