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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11275/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro la sentenza di appello che aveva ridotto la pena per ricettazione. Il ricorrente deduceva: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al capo 3) dell'imputazione, in particolare contestando che l'intera somma di 310.000 euro rinvenuta fosse stata ritenuta provento di rapina; sosteneva che parte della somma derivasse da risparmi leciti e quindi la valutazione probatoria sarebbe viziata; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 541 cod. proc. pen. per avere la corte di appello liquidato le spese processuali a carico dell'imputato nei confronti della parte civile benché non vi fosse un motivo civile dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi reiterativi già esaminati in appello. Ha ritenuto che non sussistesse il presupposto del cosiddetto 'macroscopico travisamento' dei fatti né il caso della cosiddetta 'doppia conforme' che permetterebbe la sindacabilità delle valutazioni probatorie; la corte di merito aveva motivato adeguatamente la valutazione che l'intera somma fosse provento di reato sulla base delle modalità anomale di conservazione, di ammissioni parziali dell'imputato e di conversazioni interpretate come riferite all'intera somma, nonché della pattuizione di un compenso che indicava un tornaconto personale (distinzione tra ricettazione e favoreggiamento reale). Quanto all'assegnazione delle spese, la Cassazione ha ritenuto legittima la condanna alle spese della parte civile ove la responsabilità sia confermata in appello anche se la pena è stata ridotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla dovuto alla parte civile per la presente fase per mancata partecipazione all'udienza.

Norme richiamate

  • disp. att. art. 173 cod. proc. pen.

    Utilizzata per il riassunto dei motivi nella impugnazione; citata come riferimento formale per la esposizione dei motivi di cassazione.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese: la Corte interpreta la norma nel senso che la violazione del principio della soccombenza sussiste solo se l'imputato è totalmente vittorioso (assoluzione con formula preclusiva dell'azione civile); se la responsabilità è confermata in appello, è legittima la condanna al pagamento delle spese della parte civile anche se la pena è stata ridotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che impugna valutazioni di fatto deve dimostrare un macroscopico travisamento delle risultanze; la mera contrapposizione o richiesta di diversa valutazione probatoria è inammissibile se i giudici del merito hanno motivato in modo congruo.
  • Quando sia intervenuta una 'doppia conforme' (conferma in primo e secondo grado), il sindacato di legittimità sulle prove è possibile solo in presenza di evidente e palese discrepanza tra motivazioni e compendio probatorio.
  • La qualificazione tra ricettazione e favoreggiamento reale dipende dall'elemento psicologico: la ricettazione richiede il dolo specifico di trarre profitto per sé o per terzi; l'esistenza di un compenso o di un vantaggio personale può far propendere per la ricettazione.
  • La presenza di ingenti somme di denaro può essere ritenuta provento di reato in base a elementi indiziari complessivi (modo di conservazione, ammissioni, conversazioni) anche se non è possibile ricostruire analiticamente l'origine di ogni singola somma.
  • La condanna alle spese a favore della parte civile in appello è legittima se la responsabilità dell'imputato è confermata in grado di appello, anche quando la pena viene ridotta; il principio della soccombenza opera pienamente solo in caso di assoluzione che precluda l'azione civile.
  • Un ricorso manifestamente reiterativo o che ripropone questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito è di norma dichiarato inammissibile e può comportare la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende.

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