Cassazione Civile, Ordinanza n. 22153/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività alle dipendenze di una fondazione ospedaliera, in successione di più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato tra il 2006 e il 2015, ha agito per far dichiarare la nullità del termine finale apposto ai contratti, ottenere la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il ripristino del rapporto e della mansione/qualifica, il pagamento dell’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010, delle retribuzioni e dell’anzianità, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato rinnovo. In primo grado il tribunale ha dichiarato inammissibili o infondate varie domande, ritenendo decorsi i termini di decadenza per l’impugnazione e, per i periodi non formalizzati, difetto di allegazione e prova. La corte d’appello ha rigettato il gravame, ritenendo tardivo il ricorso introduttivo perché il termine di 180 giorni dalla impugnazione stragiudiziale era scaduto e perché, a suo avviso, rilevava la data di iscrizione a ruolo (29/09/2015) e non quella di deposito telematico; ha inoltre ritenuto assorbite o infondate le ulteriori censure su causale, limite quinquennale, conversione, indennizzo, periodi non formalizzati e perdita di chance. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 e dell’art. 6 L. n. 604/1966, sostenendo che, in caso di deposito telematico, la tempestività va misurata sulla ricevuta di avvenuta consegna PEC e che il ricorso era stato depositato il 28/09/2015; (2) violazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 e vizio motivazionale, sostenendo che l’unica impugnazione stragiudiziale del 30/03/2015 doveva valere per tutti i contratti, trattandosi di rapporto continuativo e/o di abuso nella successione di contratti a termine; (3) violazione dell’art. 244 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando il rigetto delle prove testimoniali sui periodi di lavoro non formalizzati e deducendo che i capitoli erano specifici e rilevanti per dimostrare subordinazione e continuità lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso principale: ha ritenuto fondato il primo, affermando che il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna PEC e che, pertanto, la data rilevante era il 28/09/2015, non il 29/09/2015; ha ritenuto fondato anche il secondo, richiamando il principio per cui, se la successione di contratti a termine è in realtà espressione di un unico rapporto o di un abuso del termine, la decadenza va valutata tenendo conto di tale continuità, con possibile sufficienza dell’unica impugnazione stragiudiziale; ha accolto infine il terzo motivo, osservando che i capitoli di prova, come riportati nel ricorso, erano specifici e idonei a provare i periodi non formalizzati e gli elementi di subordinazione, sicché non potevano essere liquidati come generici. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio, affinché il giudice di merito riesamini le questioni assorbite, verifichi la continuità del rapporto e ammetta/espleti le prove richieste. I ricorsi incidentali condizionati sono stati dichiarati assorbiti; quello fondato sulla pretesa cessione del contratto ex art. 2112 c.c. è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e privo di specificità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
è stata usata come base per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale sui profili di decadenza, prova e motivazione della sentenza d’appello
art. 32 L. n. 183/2010
il termine di impugnazione dei contratti a termine decorre dalla cessazione del singolo contratto, salvo che il rapporto sia in realtà unico e continuativo o che vi sia abuso della successione di contratti; inoltre, ai fini del rispetto del termine, nel deposito telematico conta la ricevuta di avvenuta consegna PEC generata entro la scadenza
art. 6 L. n. 604/1966
richiamato in tema di impugnazione del termine e rispetto del termine di decadenza
art. 16 bis, co. 7, d.l. n. 179/2012
il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona con la seconda PEC, ossia la ricevuta di avvenuta consegna, entro la fine del giorno di scadenza
art. 51, co. 2, lett. a) e b), d.l. n. 90/2014
ha modificato la disciplina del deposito telematico, superando la regola precedente delle ore 14:00 prevista dal d.m. n. 44/2011
art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato come regola generale di proroga del termine quando la scadenza cade in giorno festivo o non lavorativo
art. 13, co. 3, d.m. n. 44/2011
menzionato per contrapposizione: la vecchia disciplina faceva decorrere il deposito al giorno feriale successivo se la ricevuta arrivava dopo le ore 14:00
art. 244 c.p.c.
la prova testimoniale è ammissibile se i capitoli sono specifici e riferiti a circostanze rilevanti e decisive; il ricorrente aveva assolto l’onere di specificazione in cassazione
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla pretesa indeterminatezza/contestazione delle domande in appello
art. 434 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale sulla specificità dei motivi di appello
art. 414 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale con riguardo alla determinazione delle domande introduttive
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia
art. 2112 c.c.
richiamato nel motivo incidentale in tema di trasferimento del rapporto/azienda, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
base della censura per violazione di legge nei motivi principale e incidentale
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
base della censura per vizio motivazionale nei motivi principale e incidentale
Massime di principio
- Nel deposito telematico degli atti processuali, la tempestività si valuta con riguardo al momento in cui si perfeziona il deposito tramite la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia, non già con riferimento alla successiva iscrizione a ruolo operata dalla cancelleria.
- In materia di contratti a termine, la decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 decorre dalla cessazione di ciascun contratto, salvo che sia dimostrato che la pluralità dei contratti sia solo apparente e mascheri un unico rapporto continuativo o un uso abusivo della tipologia a termine.
- Quando il lavoratore deduce che più contratti a termine e/o periodi non formalizzati integrino un unico rapporto di fatto, l’unica impugnazione stragiudiziale può essere sufficiente se la continuità del rapporto è accertata in concreto.
- In cassazione, la doglianza contro il diniego di prova testimoniale è ammissibile e può essere accolta se il ricorrente indica specificamente i capitoli di prova e questi riguardano circostanze rilevanti e decisive; non è consentito qualificare come generici capitoli che descrivano elementi tipici della subordinazione, dell’inserimento organizzativo e dell’osservanza di turni e direttive.
- Se il giudice di merito dichiara assorbite altre domande o censure in base a una questione preliminare ritenuta assorbente, la critica della sola statuizione assorbente è idonea a evitare il giudicato interno sulle questioni non esaminate, quando la prima venga cassata.
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