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Parere

Parere n. 102/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla signora -OMISSIS- (avv. Vittorio Fiasconaro) contro Comune di Pantelleria per l’annullamento dell’ordinanza del responsabile di settore, IV, area urbanistica, Settore n. 2, Generale n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi in riferimento ad un'opera edilizia realizzata nell'immobile sito a Pantelleria, in località -OMISSIS-, via -OMISSIS-, identificato al catasto terreni con il foglio di mappa n. -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS- e al catasto fabbricati, particella n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione di un’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a un’opera edilizia abusiva realizzata in un immobile sito nel territorio di Pantelleria.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione deducendo: violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; in subordine, violazione degli artt. 31, commi 3, 4, 4-bis e 5, e dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per contraddittorietà. Nel corso del procedimento il Comune ha riconosciuto che l’abuso avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art. 33, anziché dell’art. 31, ha annullato in autotutela l’ordinanza impugnata e ha adottato una nuova ordinanza, collegata anche alla presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria. La questione decisiva è quindi se l’annullamento dell’atto impugnato abbia determinato la cessazione della materia del contendere oppure la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso straordinario.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso originariamente ricevibile, essendo stato proposto entro il termine di 120 giorni e previo pagamento del contributo unificato. Ha tuttavia rilevato che l’ordinanza impugnata è stata successivamente annullata dal Comune e sostituita da nuovi provvedimenti, con diversa qualificazione giuridica dell’abuso e con una nuova disciplina dell’obbligo di demolizione, anche in relazione alla domanda di sanatoria presentata dalla ricorrente. Poiché l’annullamento non ha comportato l’integrale soddisfazione della pretesa della ricorrente, non ricorrono i presupposti per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. L’interesse residuo si è trasferito sull’impugnazione dei nuovi atti eventualmente lesivi, compreso il diniego della sanatoria, e non riguarda più l’originaria ordinanza. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.

Osservazioni

Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990

Il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è stato esaminato nel merito, poiché l’annullamento dell’ordinanza impugnata ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001

Il Comune ha riconosciuto che la qualificazione dell’abuso ai sensi dell’art. 31 era erronea e ha annullato in autotutela l’ordinanza originaria, riformulando la qualificazione dell’intervento ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001. Il motivo non è stato comunque deciso nel merito.

Applicazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere per contraddittorietà

Anche i motivi subordinati non sono stati esaminati, poiché la nuova ordinanza di demolizione e l’eventuale diniego della domanda di sanatoria costituiscono i nuovi atti sui quali si concentra l’eventuale interesse della ricorrente.

Sopravvenuta carenza di interesse

L’annullamento dell’atto impugnato non ha prodotto l’integrale soddisfazione della pretesa della ricorrente, sicché non ricorre la cessazione della materia del contendere. L’interesse alla contestazione dell’originaria ordinanza è venuto meno perché l’atto è stato annullato e sostituito da nuovi provvedimenti.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Il Comune aveva inizialmente qualificato l’abuso ai sensi di tale disposizione, ma ha successivamente riconosciuto l’erroneità della qualificazione e annullato l’ordinanza originaria.

  • art. 33 d.P.R. n. 380/2001

    La nuova qualificazione dell’abuso è stata ricondotta agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede l’integrale soddisfazione della pretesa; tale presupposto non è stato ravvisato nel caso concreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando l’eventuale interesse del ricorrente si trasferisca su nuovi provvedimenti sostitutivi o consequenziali, senza che sia necessario esaminare i vizi dedotti contro l’atto originario.
  • L’annullamento dell’atto impugnato non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
  • Quando l’amministrazione adotti una nuova ordinanza di demolizione dopo aver annullato quella originaria, l’eventuale contestazione della nuova disciplina repressiva deve essere rivolta contro il nuovo provvedimento, anche mediante un autonomo ricorso o, ove ammissibile, motivi aggiunti.
  • La presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria e l’eventuale successivo diniego possono costituire vicende autonome rispetto all’impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione, con conseguente trasferimento dell’interesse a ricorrere sui nuovi atti.

Improcedibilità del ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione annullata in autotutela

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una privata contro il Comune di Pantelleria per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a un’opera edilizia realizzata senza titolo.

Premesse e oggetto del ricorso

L’ordinanza impugnata era stata adottata a seguito di un sopralluogo e delle risultanze dell’accertamento tecnico comunale dell’abuso. La ricorrente ne ha chiesto l’annullamento deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la non corretta applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e, in subordine, la violazione degli artt. 31 e 33 del medesimo testo unico, oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà.

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile, poiché proposto entro il termine di 120 giorni dalla data del provvedimento impugnato, con pagamento del contributo unificato.

Sviluppi intervenuti nel procedimento

Nel corso dell’istruttoria il Comune ha riconosciuto che l’ordinanza originaria avrebbe dovuto applicare l’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale difformità, anziché l’art. 31, richiamato per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Il Comune ha quindi annullato in autotutela l’ordinanza impugnata e ha adottato nuovi provvedimenti. Dagli atti risulta inoltre che la ricorrente aveva presentato una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Una successiva ordinanza ha ribadito l’obbligo di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, fissando il termine di novanta giorni dalla notifica dell’eventuale diniego della domanda di sanatoria.

Valutazione sulla sopravvenuta carenza di interesse

Il Consiglio ha ritenuto che l’annullamento dell’ordinanza impugnata rendesse priva di utilità una pronuncia sui motivi di ricorso. L’interesse della ricorrente non è stato però considerato integralmente soddisfatto, perché l’amministrazione ha adottato una nuova ordinanza di demolizione e il procedimento di sanatoria non risultava definito.

Per questa ragione non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Tale esito presuppone infatti l’integrale soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio.

L’effetto prodotto è stato invece individuato nella sopravvenuta carenza di interesse: l’originaria ordinanza non era più contestabile in quanto annullata, mentre l’eventuale interesse della ricorrente si era trasferito sui nuovi provvedimenti e sull’eventuale diniego della sanatoria. La ricorrente si era riservata di impugnare la nuova ordinanza, ma non risultavano notificati ulteriori ricorsi o motivi aggiunti.

Conclusione

Il Consiglio ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla comunicazione di avvio del procedimento e alla corretta applicazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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