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Ordinanza

Ordinanza n. 65/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di approvazione delle operazioni della commissione giudicatrice, esclusione della ricorrente e aggiudicazione della concessione della Chiesa della Pietà alla controinteressata, nonché richiesta di riconsegna degli spazi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione con cui l'Istituto ha approvato le operazioni della commissione giudicatrice relative all'avviso pubblico per l'ottenimento della concessione della Chiesa della Pietà di Venezia, disponendo l'esclusione della ricorrente e l'aggiudicazione alla controinteressata. Sono stati impugnati anche gli atti connessi e presupposti, comprese le operazioni della commissione, nonché la richiesta di riconsegna degli spazi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente ha contestato, tra l'altro, la necessità del carattere di esclusività della prestazione proposta e l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione delle valutazioni della commissione, facendo altresì affidamento sulla possibilità di svolgere una prestazione priva di tale carattere.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il secondo e il terzo motivo non presentassero sufficienti profili di fondatezza, poiché l'art. 4 dell'avviso pubblico pareva qualificare l'esclusività come elemento necessario del contenuto della proposta progettuale. Ha inoltre ritenuto che le valutazioni della commissione apparissero adeguatamente istruite e motivate e che l'affidamento della ricorrente allo svolgimento di una prestazione priva del carattere di esclusività non fosse legittimo. Non ravvisando quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, il Collegio ha negato la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie. L'ordinanza dà atto anche del precedente rigetto, da parte del Consiglio di Stato, della domanda cautelare proposta contro una sentenza del medesimo TAR.

Norme richiamate

  • art. 4 dell'Avviso pubblico 5-7-2024

    L'esclusività è stata ritenuta, in sede cautelare e sulla base di una valutazione sommaria, un elemento necessario del contenuto della proposta progettuale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare, risultando insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura per l'affidamento di una concessione qualifica l'esclusività come elemento necessario della proposta progettuale, una proposta priva di tale carattere può legittimamente essere esclusa.
  • In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando le censure dedotte non presentano sufficienti profili di fondatezza e le valutazioni della commissione risultano, a un esame sommario, adeguatamente istruite e motivate.
  • L'affidamento dell'operatore economico sulla possibilità di eseguire una prestazione non conforme a un requisito qualificato come necessario dalla lex specialis non è tutelabile, ove tale requisito risulti chiaramente imposto dall'avviso.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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