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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10612/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

La controversia

Una società ammessa a benefici pubblici per un programma di investimenti otteneva la stipula di un contratto di finanziamento agevolato, con erogazione scandita per stati di avanzamento lavori. Dopo la richiesta di pagamento del primo SAL, sopravveniva un sequestro penale del capannone in costruzione e del permesso di costruire, con conseguente sospensione delle agevolazioni e, poi, revoca del finanziamento da parte dell’ente concedente. La società sosteneva che la revoca fosse illegittima perché i procedimenti penali si erano conclusi con esito favorevole per il legale rappresentante e perché la comunicazione di sospensione del 14 giugno 2007 avrebbe comportato una rinuncia al termine essenziale oppure avrebbe subordinato la revoca alla sola inefficacia del permesso di costruire. In Cassazione deduceva: violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, errata interpretazione della comunicazione del 14/6/2007, violazione degli artt. 1353, 1375, 1256, 1457 e 1458 c.c., omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente, e omessa pronuncia sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi e il terzo motivo, ha ritenuto infondato il quarto motivo nella parte relativa alla motivazione apparente, ha respinto anche le doglianze sostanziali sul termine essenziale, sulla pretesa rinuncia al termine, sull’impossibilità temporanea della prestazione e sulla natura della risoluzione/revoca, nonché il quinto motivo sulle spese di lite. Ha quindi confermato integralmente la decisione della Corte d’appello di Roma, che aveva a sua volta confermato il rigetto della domanda della società beneficiaria. Il ricorso è stato sostanzialmente respinto nel merito, con prevalenza della tesi dell’ente concedente.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto richiede un percorso circolare che non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve considerare anche elementi testuali ed extratestuali e il comportamento complessivo delle parti.

  • artt. 1363, 1366, 1369 c.c.

    L’interpretazione deve coordinare il testo con il contesto negoziale, con la funzione concreta del contratto e con i canoni di buona fede e correttezza, per evitare letture cavillose o incoerenti con la causa concreta.

  • art. 1324 c.c.

    I criteri ermeneutici del contratto si applicano anche agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale.

  • art. 1375 c.c.

    La ricorrente lo invocava in combinazione con la tutela dell’affidamento; la Corte non ha riconosciuto nella comunicazione del 14/6/2007 una promessa vincolante o una rinuncia incompatibile con la successiva revoca.

  • art. 1457 c.c.

    L’essenzialità del termine è valutazione di fatto del giudice di merito; il creditore può rinunciarvi anche tacitamente, accettando l’adempimento tardivo, ma nel caso concreto tale rinuncia è stata esclusa.

  • art. 1256 c.c.

    "l'art. 1256 cod. civ. si limita ad escludere, finché detta impossibilità perduri, la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento"

    L’impossibilità temporanea sospende la responsabilità per ritardo, ma non determina automaticamente una proroga del rapporto o la reviviscenza di un contratto già risolto; se l’impossibilità diviene definitiva, estingue l’obbligazione e comporta risoluzione nei contratti sinallagmatici.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1256 c.c. per affermare che l’impossibilità sopravvenuta definitiva nei contratti a prestazioni corrispettive comporta estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto senza inadempimento colpevole.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite solo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica; nel caso esaminato il rapporto è stato ricondotto a un contratto con effetto retroattivo della risoluzione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia sulle spese è stata disattesa perché la Corte d’appello aveva comunque confermato integralmente la sentenza di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti o dell’interpretazione dell’atto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998

    La revoca dei benefici è ricondotta all’inadempimento o alla mancanza di requisiti/documentazione; nel caso concreto la revoca è stata letta come conseguenza dell’inadempimento del programma di investimenti.

  • d.lgs. n. 185 del 2000

    La disciplina agevolativa mira a favorire nuova imprenditorialità e sviluppo nelle aree economicamente svantaggiate, giustificando l’esigenza di rispetto rigoroso dei tempi del programma.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44

    Richiamato solo per descrivere uno dei profili penali emersi nella vicenda fattuale.

  • d.m. n. 55 del 2014

    I parametri tariffari costituiscono criteri orientativi di liquidazione delle spese, non minimi inderogabili.

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di clausole e atti unilaterali patrimoniali, il giudice deve seguire un criterio circolare: dato letterale, contesto complessivo, funzione concreta del negozio e comportamento successivo delle parti.
  • Chi denuncia in cassazione un errore di interpretazione contrattuale deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo; non basta contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
  • L’essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere superata solo se risulta una chiara rinuncia, anche tacita, del creditore ad avvalersene.
  • La comunicazione di sospensione di un finanziamento non integra, di per sé, una promessa unilaterale o una condizione risolutiva se dal testo non emerge un vincolo a risolvere il contratto solo al verificarsi di un unico evento futuro.
  • L’impossibilità temporanea della prestazione, quando non imputabile al debitore, sospende la responsabilità per ritardo ma non comporta automaticamente proroga del rapporto né impedisce la risoluzione se l’interesse del creditore alla prestazione è venuto meno o il termine essenziale è spirato.
  • Nei programmi di finanziamento pubblico finalizzati alla realizzazione di investimenti entro tempi predeterminati, il mancato completamento del programma entro il termine può legittimare la revoca dell’agevolazione e impedire la maturazione del diritto ai singoli SAL, se il rapporto è strutturato come unitario e condizionato all’esito complessivo dell’investimento.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione delle differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La revoca di agevolazioni pubbliche per inadempimento del beneficiario può essere letta come misura coerente con la funzione del programma e con l’esigenza di corretto impiego delle risorse pubbliche, quando il programma non sia stato realizzato nei tempi previsti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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