Circolare numero 88 del 13-4-1999
Ulteriore sblocco dei benefici accessori previsti in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà fra il 1° gennaio 1993 e il 14 giugno 1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica un ulteriore sblocco delle domande per i benefici collegati ai contratti di solidarietà, a seguito delle determinazioni del Ministero del lavoro in applicazione dei criteri di priorità del DM 25 ottobre 1994. Sono richiamate le finestre temporali già ammesse e quelle ulteriormente ammesse, nonché le istruzioni operative per l’esposizione degli importi nel mod. DM10/2 e per le regolarizzazioni contributive. Viene inoltre precisato l’aggiornamento delle codifiche aziendali da effettuare.
Ulteriore sblocco delle domande per i benefici dei contratti di solidarietà ex art. 5 L. 236/1993
Contratti di solidarietà ex art. 5 L. 236/1993: ulteriore sblocco dei benefici
La circolare interviene sui benefici accessori previsti per i contratti di solidarietà disciplinati dall’art. 5, commi 2 e 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236, richiamando anche l’art. 6, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il documento dà conto delle determinazioni del Ministero del lavoro in applicazione del criterio di priorità previsto dal DM 25 ottobre 1994 e fornisce indicazioni operative per la gestione degli importi in denuncia contributiva.
Ambito applicativo e soggetti interessati
I benefici riguardano i datori di lavoro e i lavoratori che abbiano stipulato accordi per la riduzione dell’orario di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 14 giugno 1995. La circolare precisa che, in base agli ulteriori provvedimenti ministeriali richiamati, si procede a nuovi sblocchi delle domande presentate entro determinati intervalli temporali, con riferimento alle date evidenziate nelle premesse dei singoli decreti ministeriali concessivi.
Sblocco delle domande e finestre temporali
Il testo ricostruisce la progressiva ammissione ai benefici:
- inizialmente, i benefici erano stati riconosciuti alle imprese destinatarie del trattamento che avevano presentato domanda entro il 28 febbraio 1995;
- con il telex del 1° marzo, il Ministero ha ammesso anche le aziende che avevano inoltrato istanza alle competenti Direzioni regionali del lavoro tra il 1° marzo e il 31 maggio 1995;
- nel messaggio allegato n. 20298 del 7 agosto 1997 viene inoltre confermato l’ampliamento alle aziende che avevano presentato istanza tra il 1° novembre 1994 e il 28 febbraio 1995.
La circolare richiama espressamente la circolare n. 89 del 15 aprile 1996 come base delle istruzioni operative già impartite.
Adempimenti operativi e esposizione nel mod. DM10/2
Le SAP, nel comunicare alle imprese l’ammissione ai benefici, devono informarle con precisione sulle modalità da seguire per l’esposizione degli importi nel quadro D del mod. DM10/2. Il documento richiama le disposizioni vigenti e indica i codici da usare per ciascuna tipologia di beneficio, rinviando alle circolari precedentemente emanate per il dettaglio applicativo.
Misure economiche e codici di esposizione
Per quanto riguarda i benefici spettanti, la circolare riepiloga tre distinti trattamenti.
Per la maggiorazione dell’importo del trattamento base di integrazione salariale, spetta:
- il 15% della retribuzione per le imprese ubicate nel Mezzogiorno;
- il 25% della retribuzione negli altri casi;
- il tutto al netto dell’aliquota di riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86, nella misura vigente pro tempore.
È inoltre ricordato che l’aliquota, già pari al 5,84% del trattamento di integrazione salariale, è stata elevata al 6,04% dal 1° ottobre 1995. Per questa voce deve essere utilizzato il codice G602, preceduto dalla dicitura "Magg.art.5, comma 4 L. N.236/93".
Per il contributo dovuto ai datori di lavoro, pari al 25% della retribuzione non dovuta in conseguenza della riduzione dell’orario di lavoro, va invece utilizzato il codice L700, preceduto dalla dicitura "Contr. art. 5, comma 4, L. N.236/93".
Riduzioni contributive e relativa procedura
La circolare richiama le istruzioni delle circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 192 del 23 giugno 1994 per la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali. Precisa che tali benefici spettano sino al 31 dicembre 1995 e che gli importi devono essere richiesti attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V, utilizzando i codici:
- L500 per riduzione del 25%;
- L501 per riduzione del 30%;
- L502 per riduzione del 35%;
- L503 per riduzione del 40%.
Aggiornamento delle codifiche aziendali
Per le aziende già codificate con i C.A. 5Z e 8W, la circolare dispone l’eliminazione del C.A. 8W attribuito sulla base delle istruzioni della circolare n. 310 del 24 novembre 1994.
Messaggio allegato n. 20298 del 7 agosto 1997
Il messaggio allegato ribadisce il medesimo impianto: il Ministero del lavoro, applicando il criterio di priorità del DM 25 ottobre 1994, ha disposto un ulteriore sblocco delle domande e ha ammesso all’erogazione dei benefici le aziende che abbiano presentato istanza tra il 1° novembre 1994 e il 28 febbraio 1995. Anche in questo caso viene richiamata la circolare n. 89 del 15 aprile 1996 per le istruzioni operative.
Punti principali
Oggetto e quadro normativo
La comunicazione riguarda i benefici previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di contratti di solidarietà. Il riferimento normativo comprende anche l’art. 6, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e il DM 25 ottobre 1994, che stabilisce il criterio di priorità per la concessione dei benefici accessori del trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà.
Ulteriore sblocco delle domande ammesse ai benefici
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone un ulteriore sblocco delle domande interessate ai benefici. In precedenza i benefici erano stati riconosciuti alle imprese che avevano presentato domanda entro il 28 febbraio 1995; con il telex del 1° marzo vengono ammesse anche le aziende che hanno inoltrato istanza alle competenti Direzioni regionali del lavoro tra il 1° marzo e il 31 maggio 1995. Nel messaggio allegato, il Ministero ammette inoltre le aziende che hanno presentato istanza tra il 1° novembre 1994 e il 28 febbraio 1995.
Indicazioni operative per la comunicazione alle imprese
Le SAP, nel comunicare alle imprese l’ammissione ai benefici secondo le istruzioni della circolare n. 89 del 15 aprile 1996, devono informare le aziende circa le modalità operative da seguire per l’esposizione degli importi nel quadro D del mod. DM10/2. Vengono richiamati i codici da utilizzare e le diciture da anteporre, nonché le istruzioni già contenute nelle circolari richiamate.
Benefici e codici da utilizzare nel mod. DM10/2
Per la maggiorazione del trattamento base di integrazione salariale spetta un importo pari al 15% della retribuzione per le imprese ubicate nel Mezzogiorno e al 25% negli altri casi, al netto dell’aliquota di riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/86, nella misura vigente pro tempore; l’aliquota è richiamata come elevata dal 5,84% al 6,04% dal 1° ottobre 1995. Per questa voce va utilizzato il codice G602 con la dicitura "Magg.art.5, comma 4 L. N.236/93". Per il contributo dovuto ai datori di lavoro, pari al 25% della retribuzione non dovuta in conseguenza dell’orario di lavoro, va utilizzato il codice L700 con la dicitura "Contr. art. 5, comma 4, L. N.236/93".
Riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali
Per la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali si richiamano le circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 192 del 23 giugno 1994. I benefici competono sino al 31 dicembre 1995 e gli importi delle riduzioni devono essere richiesti tramite procedura di regolarizzazione contributiva DM10/V, con l’uso dei codici L500 (riduzione 25%), L501 (riduzione 30%), L502 (riduzione 35%) e L503 (riduzione 40%).
Aggiornamento delle codifiche aziendali
Per le aziende già codificate con i C.A. 5Z e 8W, deve essere eliminato il C.A. 8W attribuito in base alle istruzioni della circolare n. 310 del 24 novembre 1994.
Messaggio allegato del 7 agosto 1997
Il messaggio n. 20298 del 7 agosto 1997 conferma un ulteriore sblocco delle domande per i benefici dei contratti di solidarietà e comunica l’ammissione all’erogazione delle aziende che hanno presentato istanza tra il 1° novembre 1994 e il 28 febbraio 1995, richiamando le istruzioni della circolare n. 89 del 15 aprile 1996.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 13 apr 1999Circolare numero 87 del 13-4-1999
- Circolare · 12 apr 1999Circolare numero 14 del 12-04-1999 enpals
- Circolare · 12 apr 1999Circolare numero 84 del 12-4-1999
- Circolare · 12 apr 1999Circolare numero 85 del 12-4-1999
- Circolare · 12 apr 1999Circolare numero 86 del 12-4-1999
- Circolare · 15 apr 1999Circolare numero 89 del 15-4-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →