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Circolare

Circolare numero 14 del 12-04-1999 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’impatto dell’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998 sulla soppressione dei contributi per asili nido, ENAOLI e tubercolosi, con precisazione delle diverse decorrenze dal 1° gennaio 1999 e dal 1° gennaio 2000 in base al settore e all’aliquota CUAF applicata. Vengono quindi aggiornate le tabelle delle aliquote contributive ENPALS per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, distinguendo le varie categorie assicurative e contributive, con indicazione delle aliquote, delle ripartizioni tra datore di lavoro e lavoratore e dei periodi di vigenza. Sono inoltre disciplinati i contributi di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1%, con richiami ai massimali e alle fasce di reddito/retribuzione imponibile.

Soppressione del contributo asili nido e aggiornamento delle aliquote contributive ENPALS per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Soppressione dei contributi e aggiornamento delle tabelle contributive ENPALS

La circolare interviene in attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha soppresso i contributi destinati al finanziamento degli asili nido, alle finalità dell’ENAOLI e all’assicurazione contro la tubercolosi. Il documento chiarisce le diverse decorrenze della soppressione e aggiorna le tabelle contributive applicabili ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS, con particolare attenzione alla compilazione della modulistica e al corretto versamento della contribuzione.

Soppressione del contributo asili nido: decorrenze e ambito

La circolare ribadisce quanto già precisato con la circolare n. 7 del 26 febbraio 1999. Il contributo per asili nido, pari allo 0,10% a carico del datore di lavoro, non è più dovuto:

  • dal 1° gennaio 1999 per tutte le imprese del settore industria;
  • dal 1° gennaio 1999 anche per le imprese di altri settori che versano il contributo CUAF in misura non inferiore a quella prevista per l’industria (2,48%);
  • dal 1° gennaio 1999 anche per le imprese esentate dal versamento del contributo CUAF;
  • dal 1° gennaio 2000 per le imprese di settori diversi dall’industria che versano un’aliquota CUAF ridotta, inferiore a quella del settore industria (ad esempio 0,43%).

In conseguenza delle diverse decorrenze, sono state aggiornate le tabelle delle aliquote contributive. La circolare mette a disposizione un nuovo elenco delle tabelle in vigore per agevolare l’individuazione della corretta aliquota e l’utilizzo della relativa modulistica. Viene inoltre precisato che, dal 1° gennaio 2000, tutte le imprese dovranno utilizzare le tabelle che prevedono la soppressione del contributo per gli asili nido.

Lavoratori dello spettacolo: tabelle contributive

Per i lavoratori dello spettacolo la circolare elenca numerose tabelle contributive, differenziate in funzione di:

  • data di iscrizione all’ENPALS;
  • presenza o assenza di anzianità contributiva pregressa in altre gestioni obbligatorie;
  • appartenenza a categorie particolari, come tersicorei e ballerini;
  • appartenenza ai gruppi ex art. 3 del D.L.C.P.S. 708/1947;
  • tipo di contributi dovuti, tra cui IVS, asili nido, T.B.C., T.E.M. e A.N.F. ex CUAF.

Il documento riporta per ciascuna tabella:

  • il periodo di vigenza;
  • l’aliquota IVS;
  • l’eventuale quota asili nido;
  • l’aliquota totale;
  • la ripartizione tra quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del lavoratore.

Tra le tabelle richiamate figurano, a titolo esemplificativo, quelle per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva, per gli iscritti con anzianità pregressa, nonché quelle riferite ai lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995, con o senza contributi T.B.C., T.E.M. e A.N.F./CUAF.

Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo

La circolare distingue due regimi del contributo di solidarietà in relazione al permanere o meno del contributo asili nido.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo per asili nido fino al 31 dicembre 1999:

  • per i lavoratori iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il contributo si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per il 1999, lire 141.991.000 (euro 73.332,23);
  • il contributo di solidarietà è pari al 5,00%, di cui 2,50% a carico del lavoratore e 2,50% a carico del datore di lavoro;
  • si aggiunge lo 0,10% per asili nido, per un totale del 5,10%.

Per gli altri lavoratori dello spettacolo, cioè:

  • iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni obbligatorie;
  • già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995,

il contributo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente i massimali indicati in lire e in euro per ciascuna fascia, con le medesime modalità di riparto tra datore di lavoro e lavoratore. Le tabelle riportano i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile per gli scaglioni progressivi.

Per i datori di lavoro che beneficiano della soppressione del contributo asili nido dal 1° gennaio 1999, il contributo di solidarietà è invece dovuto nella misura del 5,00%, ripartito al 50% tra datore di lavoro e lavoratore, senza lo 0,10% per asili nido.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

La circolare richiama infine l’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992. Per la sua applicazione, viene confermato il rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 4 del 3 febbraio 1999.

Sportivi professionisti: tabelle contributive

Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, la circolare individua tabelle dedicate in vigore dal 3 luglio 1997. Le aliquote vengono progressivamente elevate nel tempo fino a raggiungere il 32,70% dal 1° gennaio 2005.

Per gli sportivi professionisti iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, nonché per gli sportivi già iscritti all’ENPALS al 31 dicembre 1995, sono previste tabelle diverse, anch’esse articolate per periodi di vigenza e con indicazione della ripartizione dell’aliquota tra datore di lavoro e lavoratore.

Contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti

Dal 1° gennaio 1999 il contributo di solidarietà introdotto dal D.Lgs. 166/1997 è dovuto nella misura dell’1,20%, così ripartita:

  • 0,60% a carico del lavoratore;
  • 0,60% a carico del datore di lavoro.

La base imponibile varia in funzione della posizione assicurativa:

  • per gli sportivi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il contributo si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 141.991.000 e fino a lire 1.035.306.000 (euro 534.690,93);
  • per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il contributo si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente lire 455.099 e fino a lire 3.318.288.

La circolare precisa che, per gli sportivi professionisti, resta inoltre applicabile l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, secondo quanto già chiarito con la circolare n. 4 del 3 febbraio 1999.

Punti principali

Soppressione dei contributi per asili nido, ENAOLI e TBC

L’art. 3, comma 1, della legge n. 448/1998 ha soppresso i contributi destinati al finanziamento degli asili nido, alle finalità dell’ENAOLI e all’assicurazione contro la tubercolosi. La circolare richiama la precedente n. 7 del 26 febbraio 1999 e ribadisce che la soppressione opera dal 1° gennaio 1999 per le imprese del settore industria e per quelle di altri settori che versano il contributo CUAF almeno nella misura prevista per l’industria (2,48%), nonché per le imprese esentate dal versamento del contributo CUAF. Per le imprese di altri settori con CUAF ridotta (ad esempio 0,43%), il contributo asili nido non è più dovuto dal 1° gennaio 2000.

Aggiornamento delle tabelle contributive ENPALS

In ragione della diversa decorrenza del beneficio, sono state aggiornate le tabelle delle aliquote contributive. La circolare fornisce un nuovo elenco delle tabelle in vigore per facilitare l’individuazione dell’aliquota corretta ai fini del versamento e della compilazione della modulistica. Dal 1° gennaio 2000 tutte le imprese devono utilizzare le tabelle che prevedono la soppressione del contributo asili nido, richiamando espressamente le tabelle C, R, D e altre analoghe.

Lavoratori dello spettacolo: tabelle e aliquote

Per i lavoratori dello spettacolo vengono elencate numerose tabelle, distinte in base alla data di iscrizione all’ENPALS, alla presenza o meno di anzianità contributiva pregressa e al tipo di contributi dovuti (IVS, asili nido, TBC, T.E.M., A.N.F./CUAF). La circolare riporta per ciascuna tabella il periodo di vigenza, l’aliquota totale, l’eventuale quota asili nido e la ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore. Le tabelle interessano sia gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva, sia quelli con anzianità pregressa, sia gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995, con differenze anche per le categorie di tersicorei e ballerini, per i dipendenti di imprese dell’esercizio cinematografico e per i diversi gruppi ex art. 3 D.L.C.P.S. n. 708/1947.

Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo

Per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo asili nido fino al 31 dicembre 1999, il contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione annua o giornaliera eccedente specifici massimali. Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva, l’imponibile 1999 eccedente è indicato in lire 141.991.000, pari a euro 73.332,23, con contributo di solidarietà del 5,00%, di cui 2,50% a carico del lavoratore e 2,50% a carico del datore di lavoro, oltre allo 0,10% per asili nido. Per gli altri lavoratori dello spettacolo, il contributo si applica sulla retribuzione giornaliera eccedente specifiche fasce di massimale, con aliquota complessiva del 5,10% quando resta dovuto il contributo asili nido e del 5,00% quando il contributo asili nido è soppresso.

Aliquota aggiuntiva dell’1%

La circolare conferma l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore prevista dall’art. 3-ter del D.L. 384/1992, convertito dalla legge 438/1992, rinviando ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 4 del 3 febbraio 1999.

Sportivi professionisti: nuove tabelle e decorrenze

Per gli sportivi professionisti iscritti all’ENPALS successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, la circolare prevede tabelle specifiche in vigore dal 3 luglio 1997 con aliquote progressive fino al 32,70% dal 1° gennaio 2005. Per gli sportivi con anzianità pregressa o già iscritti al 31 dicembre 1995 sono indicate tabelle diverse, con aliquote e periodi di vigenza articolati in funzione della situazione contributiva.

Contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti

Dal 1° gennaio 1999 il contributo di solidarietà introdotto dal D.Lgs. 166/1997 è dovuto nella misura complessiva dell’1,20%, ripartita al 50% tra lavoratore e datore di lavoro. Esso si applica, per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 privi di anzianità contributiva, sulla parte di retribuzione annua eccedente lire 141.991.000 fino a lire 1.035.306.000 (euro 534.690,93); per gli altri sportivi professionisti si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente lire 455.099 fino a lire 3.318.288. Resta ferma l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, con rinvio alle istruzioni della circolare n. 4 del 3 febbraio 1999.

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