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Circolare

Circolare numero 89 del 15-4-1999

Chiarimenti in ordine alle cooperative sociali, ad oggetto plurimo, sui salari convenzionali e sull’obbligo assicurativo nei confronti dei presidenti di cooperativa. Legge dell'8.11.1991 n.381

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che è ammessa la costituzione di cooperative sociali che svolgano sia attività di tipo a) sia di tipo b) ai sensi della legge n. 381/1991, superando la precedente preclusione, purché vi sia un collegamento funzionale tra le attività e una netta separazione gestionale per le agevolazioni. Vengono poi richiamate le regole sui salari convenzionali per i soci lavoratori delle cooperative socio-assistenziali ed educative, nonché i limiti di applicazione del DPR n. 602/1970. Infine, si precisa che i presidenti di cooperativa sono soggetti agli obblighi assicurativi dei lavoratori subordinati quando la loro posizione concreta sia sostanzialmente quella di un lavoratore.

Cooperative sociali ad oggetto plurimo, salari convenzionali e obbligo assicurativo dei presidenti

Cooperative sociali ad oggetto plurimo, salari convenzionali e obbligo assicurativo dei presidenti

La circolare esamina tre profili collegati alle cooperative sociali: l’ammissibilità delle cooperative ad oggetto plurimo, la disciplina dei salari convenzionali per i soci lavoratori e l’obbligo assicurativo dei presidenti di cooperativa. Il documento richiama inoltre la legge n. 381/1991 e chiarisce alcuni effetti applicativi in materia contributiva e di iscrizione nei registri.

Cooperative sociali di tipo a) e b) e superamento del divieto di oggetto plurimo

L’art. 1 della legge n. 381/1991 individua le cooperative sociali come quelle che perseguono l’interesse generale della comunità attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La circolare ministeriale n. 153 dell’8 novembre 1996, richiamando l’evoluzione delle esigenze sociali e l’esperienza applicativa della legge, ritiene superata la preclusione alla costituzione di cooperative sociali ad oggetto plurimo già affermata dalla circolare n. 116/1992. Viene quindi ammessa la possibilità che una stessa cooperativa svolga insieme attività riconducibili sia alla lettera a) sia alla lettera b) dell’art. 1 della legge n. 381/1991, senza eliminare la distinzione tra le due tipologie.

Condizioni di ammissibilità e separazione delle gestioni

L’ammissibilità delle cooperative che svolgono entrambe le attività è subordinata a condizioni precise:

  • le tipologie di svantaggio o le aree di intervento indicate nell’oggetto sociale devono richiedere attività coordinate per il raggiungimento delle finalità della cooperativa;
  • il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve risultare chiaramente dallo statuto sociale;
  • l’organizzazione amministrativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività, così da garantire la corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa.

Ne consegue che le cooperative in esame possono essere iscritte nel registro prefettizio sia nella sezione corrispondente all’attività svolta sia nella sezione "cooperative sociali", sub a) e sub b). La stessa possibilità è prevista per gli albi regionali. La verifica delle condizioni richieste è affidata agli organi di vigilanza competenti; le Regioni possono altresì pronunciarsi sul permanere della condizione del collegamento funzionale sulla base del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/1991.

Adempimenti contributivi e organizzazione contabile

La circolare precisa che le cooperative sociali ad oggetto plurimo devono mantenere due gestioni nettamente separate anche ai fini contributivi. Per l’assolvimento degli adempimenti previdenziali devono essere attribuiti due numeri di matricola, uno per ciascuna gestione, in modo da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni spettanti alle due fattispecie.

In sostanza, la circolare consente la costituzione di un’unica cooperativa impegnata in entrambe le attività, ma impone che le stesse restino distinte sotto il profilo organizzativo e contributivo.

Salari convenzionali per i soci lavoratori delle cooperative socio-assistenziali ed educative

Il documento richiama la disciplina dei salari convenzionali prevista dall’art. 49 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall’art. 6 del D.L. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, oltre che dall’art. 35 del T.U. sugli assegni familiari, D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Tali fonti legittimano l’adozione, per determinate categorie di lavoratori, di tabelle di salari medi cui deve riferirsi la contribuzione.

Per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area socio-assistenziale ed educativa, il Ministero del Lavoro può determinare, con decreto e per provincia:

  • il salario medio giornaliero;
  • il periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi.

La circolare precisa che sono ricompresi nell’ambito di applicazione dei decreti tutti i lavoratori soci, comprese le figure professionali quali assistenti tutelari, infermieri professionali e fisioterapisti, purché svolgano all’interno di una struttura mansioni diverse ma complessivamente funzionali alla prestazione di servizi assistenziali. La condizione essenziale è che l’attività sia, allo stato della normativa, riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato.

Esclusione delle cooperative sociali di tipo a) dal DPR n. 602/1970

Viene specificato che le cooperative sociali di tipo a) non rientrano nel campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602. Di conseguenza:

  • se sono stati determinati il salario medio giornaliero e il periodo di occupazione media mensile, non è possibile effettuare gli adempimenti contributivi sulle retribuzioni effettive;
  • se i salari non sono stati fissati, non è possibile fare riferimento ai salari previsti dall’art. 4 del medesimo DPR.

Obbligo assicurativo dei presidenti di cooperativa

La circolare affronta infine la posizione dei presidenti di cooperativa. Quando la nomina comporta in concreto e sostanzialmente una posizione di "lavoratore", sia per l’attività prestata per conto della cooperativa sia per il trattamento economico e la ripartizione degli utili, le norme relative ai lavoratori subordinati si applicano anche al presidente, alle medesime condizioni e limiti.

La soggezione agli obblighi assicurativi riguarda quindi i presidenti delle società cooperative nei casi in cui essi operino in modo sostanzialmente assimilabile agli altri soci lavoratori subordinati. La circolare evidenzia che si tratta di una disciplina eccezionale rispetto a quella dei presidenti delle altre forme societarie non cooperative.

Punti principali

Ammissibilità delle cooperative sociali ad oggetto plurimo

Il Ministero del Lavoro ritiene possibile la costituzione di cooperative sociali che svolgano contemporaneamente attività di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991. La distinzione tra cooperative di tipo a) e di tipo b) non viene eliminata, ma viene superato il divieto di oggetto plurimo contenuto nella precedente circolare n. 116/1992, in considerazione dell'evoluzione dei bisogni sociali e della necessità di interventi coordinati.

Condizioni per l'iscrizione e per la separazione delle gestioni

Le cooperative ad oggetto plurimo devono essere iscritte nel registro prefettizio sia nella sezione relativa all'attività svolta sia nella sezione cooperative sociali, sub a) e sub b). Devono inoltre mantenere due gestioni nettamente separate, in modo da consentire il controllo sulla corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa e, per gli adempimenti contributivi, devono avere due numeri di matricola.

Presupposti statutari e controllo delle autorità

Per essere ammesse, le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nello statuto devono richiedere attività coordinate per il raggiungimento delle finalità sociali. Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) deve essere espressamente indicato nello statuto. La verifica dei requisiti è affidata agli organi di vigilanza competenti, mentre le Regioni possono esprimere un parere sul permanere della condizione relativa al collegamento funzionale sulla base del verbale di ispezione.

Salari convenzionali per i soci lavoratori

Per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area socio-assistenziale ed educativa, i decreti ministeriali possono determinare, per provincia, il salario medio giornaliero e il periodo di occupazione media mensile ai fini contributivi. Il riferimento normativo è costituito dall'art. 49 del R.D.L. n. 1827/1935, dall'art. 6 del D.L. n. 636/1939, come modificato dalla legge n. 218/1952, nonché dall'art. 35 del T.U. assegni familiari n. 797/1955.

Ambito soggettivo dei decreti sui salari medi

Sono ricompresi nell'ambito dei decreti ministeriali tutti i soci lavoratori, comprese le figure professionali che operano nella struttura assistenziale o educativa svolgendo mansioni diversificate ma funzionalmente collegate all'erogazione dei servizi. L'unica condizione è che l'attività sia riconducibile, allo stato della normativa, a un rapporto di lavoro subordinato.

Esclusione delle cooperative sociali di tipo a) dal DPR n. 602/1970

Le cooperative sociali di tipo a) non rientrano nel campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602. Pertanto, quando siano stati determinati il salario medio giornaliero e il periodo di occupazione media mensile, non è possibile effettuare gli adempimenti contributivi sulle retribuzioni di fatto; se i salari non sono stati fissati, non è possibile fare riferimento a quelli previsti dall'art. 4 del medesimo DPR.

Obbligo assicurativo dei presidenti di cooperativa

I presidenti di cooperative sono soggetti agli obblighi assicurativi dei lavoratori subordinati quando la loro nomina comporti concretamente una posizione di lavoratore, sia per l'attività svolta per conto della cooperativa sia per il trattamento economico e la ripartizione degli utili, che non devono differire da quelli degli altri soci lavoratori subordinati. Si tratta di una disciplina eccezionale rispetto ai presidenti delle altre forme societarie non cooperative.

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