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Circolare

Circolare numero 87 del 13-4-1999

Nei contratti di lavoro a tempo parziale, quando l'interdizione obbligatoria per maternità inizia durante la fase lavorativa (o entro i 60 giorni successivi) l'indennità di maternità è corrisposta anche per le giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa previste per pausa contrattuale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sulla indennizzabilità dell'astensione obbligatoria per maternità nelle lavoratrici con contratto a tempo parziale verticale annuo, modificando in parte quanto stabilito dalla circolare n. 82/1993 alla luce della giurisprudenza successiva. Viene chiarito quando l'indennità spetta anche durante la pausa contrattuale e quando, invece, resta limitata ai soli periodi di prevista ripresa lavorativa. Sono inoltre precisati i criteri di calcolo della retribuzione di riferimento e viene esclusa la fruizione dell'astensione facoltativa nei periodi di pausa contrattuale.

Indennità di maternità nel part time verticale annuo e precisazioni su astensione obbligatoria e facoltativa

Indennità di maternità nel part time verticale annuo

La circolare fornisce ulteriori istruzioni in materia di prestazioni di maternità per le lavoratrici con contratto a tempo parziale verticale annuo. Essa modifica parzialmente quanto stabilito dalla circolare n. 82 del 5 aprile 1993, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7839 del 9 dicembre 1997 - 10 agosto 1998 e delle indicazioni del Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Spettanza dell'indennità durante la pausa contrattuale

La disciplina viene differenziata in base al momento di inizio dell'astensione obbligatoria:

  • se l'astensione obbligatoria inizia nel corso di una fase lavorativa, l'indennità di maternità spetta per tutto il periodo di maternità, quindi anche per i giorni ricadenti nella pausa lavorativa;
  • se l'astensione obbligatoria inizia entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità è comunque erogabile per l'intero periodo di maternità, compresa la pausa contrattuale.

Ipotesi residua: inizio oltre 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato

Resta fermo il criterio già applicato dalla circolare n. 82/1993 per il caso in cui l'astensione obbligatoria inizi oltre il sessantesimo giorno dall'ultimo giorno lavorato. In tale ipotesi l'indennità di maternità spetta solo per le giornate di astensione comprese nei periodi di prevista ripresa lavorativa e non per quelle coincidenti con la pausa contrattuale. La circolare conferma espressamente questa soluzione, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 132/1991.

Retribuzione di riferimento e variazioni dell'orario

La retribuzione da prendere a base del calcolo è, in tutti i casi, quella del mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria. La circolare aggiunge però che, qualora la retribuzione media giornaliera subisca variazioni per una distribuzione non costante dell'orario di lavoro, il calcolo deve essere adattato al diverso orario effettivamente svolto:

  • per le giornate di astensione comprese nella pausa contrattuale, la retribuzione va ridimensionata in base all'orario del periodo immediatamente precedente la pausa, secondo le istruzioni della circolare n. 182 del 4 agosto 1997;
  • lo stesso criterio vale per le giornate successive alla pausa contrattuale, se prima della pausa o nel periodo di ripresa lavorativa la retribuzione media giornaliera è variata rispetto a quella del mese precedente l'inizio dell'astensione.

Astensione facoltativa

La circolare precisa infine che il diritto all'astensione facoltativa di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971 non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali, poiché esso è esercitabile soltanto nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Punti principali

Aggiornamento delle istruzioni sulla maternità nel part time verticale annuo

La circolare interviene sulle regole già dettate dalla n. 82 del 5 aprile 1993, attuativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 132 del 18-29 marzo 1991, per il caso delle lavoratrici con part time verticale annuo. L'obiettivo è adeguare la disciplina dell'indennità di maternità alle successive indicazioni della Corte di Cassazione e del Comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.

Spettanza dell'indennità di maternità durante la pausa contrattuale

Se l'astensione obbligatoria inizia durante una fase lavorativa, l'indennità spetta per tutto il periodo di maternità, compresi i giorni che cadono nella pausa contrattuale. Lo stesso vale quando l'astensione inizia entro 60 giorni dall'ultimo giorno lavorato: anche in questo caso l'indennità è riconosciuta per l'intero periodo, senza esclusioni per la pausa lavorativa.

Ipotesi in cui l'indennità resta limitata ai periodi lavorativi

Resta fermo che, se l'astensione obbligatoria inizia oltre il sessantesimo giorno dall'ultimo giorno lavorato, l'indennità di maternità spetta soltanto per le giornate di astensione comprese nei periodi di prevista ripresa lavorativa. In tale ipotesi non è dovuta per le giornate ricadenti nella pausa contrattuale, confermando quanto già previsto dalla circolare n. 82/93 e quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 132/91.

Retribuzione di riferimento per il calcolo

La retribuzione da assumere a base del calcolo, in tutti i casi, è quella del mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria. Se la retribuzione media giornaliera varia per effetto di una distribuzione non costante dell'orario di lavoro, la retribuzione va ridimensionata secondo il diverso orario svolto nel periodo immediatamente precedente la pausa contrattuale, con applicazione delle istruzioni della circolare n. 182 del 4 agosto 1997. Lo stesso criterio si applica anche alle giornate successive alla pausa contrattuale, qualora prima della pausa o nel periodo di ripresa lavorativa la retribuzione media giornaliera risulti diversa da quella del mese precedente l'inizio dell'astensione.

Esclusione dell'astensione facoltativa nelle pause contrattuali

Viene precisato che il diritto all'astensione facoltativa prevista dall'art. 7 della legge n. 1204/1971 non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali. Tale diritto è infatti esercitabile solo nei periodi in cui la lavoratrice svolge effettivamente l'attività lavorativa.

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