Circolare numero 85 del 12-4-1999
Aggiornamento aliquote contributive per: detenuti ed internati alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria; cappellani degli Istituti Penitenziari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette i prospetti delle aliquote contributive per l’anno 1999 da applicare ai detenuti e internati alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e ai cappellani dell’Amministrazione penitenziaria, distinti tra clero regolare e clero secolare. Sono indicati i minimali giornalieri, le percentuali dovute per le diverse gestioni, la quota a carico del lavoratore e alcune precisazioni sul contributo di disoccupazione e sull’aliquota aggiuntiva dell’1% su una soglia di retribuzione eccedente il limite annuo previsto dalla legge.
Aliquote contributive previdenziali e assistenziali 1999 per detenuti/internati e cappellani dell’Amministrazione penitenziaria
Aliquote contributive 1999 per detenuti, internati e cappellani penitenziari
La circolare trasmette i prospetti delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali per l’anno 1999 relative a specifiche categorie iscritte alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall’Istituto ai sensi dell’art. 15 della legge 4 marzo 1982, n. 68. I destinatari considerati sono i detenuti e internati alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e i cappellani dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero secolare o regolare.
Cappellani dell’Amministrazione penitenziaria: clero regolare
Per i cappellani dipendenti dall’Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero regolare, identificati con CSC 3.01.01 e CA 6B, 9C, il minimale giornaliero per il 1999 è fissato in L. 67.474, pari a E. 34,85. L’aliquota del Fondo pensioni è pari al 28,71% e coincide con il totale dei contributi dovuti. La quota a carico del lavoratore per il Fondo pensioni è pari all’8,54%.
La percentuale del Fondo pensioni è indicata come comprensiva del secondo incremento biennale dello 0,50% previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Cappellani dell’Amministrazione penitenziaria: clero secolare
Per i cappellani appartenenti al clero secolare, identificati con CSC 3.01.01 e CA 6A, il minimale giornaliero è anch’esso pari a L. 67.474 (E. 34,85). Le aliquote 1999 risultano così articolate:
- Fondo pensioni: 29,06%
- Disoccupazione: 1,61%
- Totale contributi: 30,67%
- Quota a carico del lavoratore per il Fondo pensioni: 8,89%
La circolare precisa che il contributo per disoccupazione non è dovuto per i sacerdoti che esercitano solo il ministero sacerdotale. L’aliquota del Fondo pensioni comprende sia lo 0,35% ex Gescal a carico del lavoratore sia il secondo incremento biennale dello 0,50% previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30 del 1997.
Detenuti e internati alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria
Per i detenuti e internati alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, classificati con CSC 3.01.03, sono indicate le aliquote 1999 per operai/impiegati:
- Fondo pensioni: 32,00%
- Disoccupazione: 1,61%
- CUAF: 2,48%
- Indennità economica di malattia: 2,22%
- Indennità economica di maternità: 0,66%
- Totale contributi: 38,97%
- Quota a carico del lavoratore per il Fondo pensioni: 8,54%
Per questa categoria la circolare afferma espressamente che i minimali di retribuzione giornaliera non vanno osservati.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente il massimale
La circolare richiama l’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, precisando che dal 1° gennaio 1999 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 65.280.000, pari a E. 33.714,30. Il limite, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.440.000, pari a E. 2.809,53.
Sintesi operativa
Il contenuto della circolare è quindi essenzialmente tabellare e operativo: individua le aliquote da applicare nel 1999 per ciascuna categoria interessata, distingue tra clero regolare e clero secolare, specifica le quote a carico del lavoratore e fornisce due precisazioni applicative di rilievo, ossia l’esclusione del minimale giornaliero per detenuti e internati e l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% oltre la soglia annua prevista dalla legge.
Punti principali
Cappellani dipendenti appartenenti al clero regolare
Per i cappellani dipendenti dall’Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero regolare (CSC 3.01.01, CA 6B e 9C) il minimale giornaliero è fissato in L. 67.474 (E. 34,85). L’aliquota per il Fondo pensioni è pari al 28,71%, coincidente con il totale contributivo. La quota a carico del lavoratore per il Fondo pensioni è pari all’8,54%. La percentuale indicata comprende il secondo incremento biennale dello 0,50% previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Cappellani dipendenti appartenenti al clero secolare
Per i cappellani dipendenti dall’Amministrazione penitenziaria appartenenti al clero secolare (CSC 3.01.01, CA 6A) il minimale giornaliero è pari a L. 67.474 (E. 34,85). Le aliquote 1999 sono: Fondo pensioni 29,06% e disoccupazione 1,61%, per un totale contributivo del 30,67%. La quota a carico del lavoratore per il Fondo pensioni è pari all’8,89%. Il contributo per disoccupazione non è dovuto per i sacerdoti che esercitano solo il ministero sacerdotale. L’aliquota del Fondo pensioni comprende lo 0,35% ex Gescal a carico lavoratore e il secondo incremento biennale dello 0,50%.
Detenuti e internati alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria
Per i detenuti e internati alle dirette dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (CSC 3.01.03) le aliquote 1999 per operai/impiegati sono: Fondo pensioni 32,00%, disoccupazione 1,61%, CUAF 2,48%, indennità economica di malattia 2,22% e indennità economica di maternità 0,66%, per un totale contributivo del 38,97%. La quota a carico del lavoratore per il Fondo pensioni è pari all’8,54%. Per questa categoria non devono essere osservati i minimali di retribuzione giornaliera.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente il limite annuo
In applicazione dell’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, dal 1° gennaio 1999 l’aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di L. 65.280.000 (E. 33.714,30). Il limite, rapportato a dodici mesi, è mensilizzato in L. 5.440.000 (E. 2.809,53).
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