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Circolare

Circolare numero 86 del 12-4-1999

Disciplina dell'assegno in favore dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità disposta dal decreto legislativo n. 468/1997. Sintesi e chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riassume la disciplina applicabile ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilite0 ai sensi del d.lgs. n. 468/1997, con particolare attenzione all'assegno mensile, ai casi di cumulabilite0 o incompatibilite0, alle assenze, alla maternità, ai riflessi sulle prestazioni pensionistiche e alle procedure di domanda e pagamento. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili per la rilevazione degli oneri e dei recuperi, con l'istituzione di specifici conti. La nuova disciplina si applica anche ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998 per gli aspetti non regolati dalle precedenti norme.

Istruzioni su assegno per LSU/LPU, cumulabilità, incompatibilità, assenze, prestazioni pensionistiche e contabilite0

Istruzioni su assegno per LSU/LPU, cumulabilit�e0, incompatibilit�e0, assenze, pensioni e contabilit�e0

La circolare riassume la disciplina operativa applicabile ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilit�e0 ai sensi del d.lgs. n. 468/1997. L'obiettivo �e8 fornire alle sedi indicazioni unitarie su utilizzo dei lavoratori, assegno mensile, cumuli e incompatibilit�e0, gestione delle assenze, effetti sulle prestazioni previdenziali e pensionistiche, nonch�e9 sulle scritture contabili connesse.

Ambito di applicazione e coordinamento normativo

La circolare richiama le istruzioni gi�e0 trasmesse con circolare n. 181 del 6 agosto 1998 e con il messaggio dell'11 agosto successivo, relative alla circolare ministeriale n. 100/98. Essa precisa che le disposizioni del d.lgs. 1�b0 dicembre 1997, n. 468, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998 ed entrato in vigore il 23 gennaio 1998, si applicano anche ai lavori di pubblica utilit�e0 di cui all'articolo 2, in quanto modalit�e0 di realizzazione dei lavori socialmente utili.

Il Ministero del lavoro ha inoltre chiarito che la nuova disciplina si applica anche ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998 per tutti gli aspetti non espressamente regolati dalle norme previgenti sui LSU, con particolare riguardo a:

  • cumulabilit�e0 del sussidio;
  • opzioni;
  • permessi;
  • maternità.

Disciplina dell'utilizzo: orario e natura dell'impiego

L'articolo 8 del decreto ribadisce che l'utilizzazione nei LSU e nei LPU non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilit�e0.

L'orario minimo e massimo di impegno �e8 fissato come segue:

  • minimo di 20 ore settimanali;
  • massimo di 8 ore giornaliere.

Per i percettori di trattamenti previdenziali indicati dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 468/1997 (indennit�e0 di mobilit�e0, trattamento speciale di disoccupazione, integrazione salariale per lavoratori sospesi a zero ore), l'orario va commisurato alla proporzione tra trattamento fruito e livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivit�e0 analoghe presso il soggetto promotore, restando comunque fermi i limiti minimi e massimi sopra indicati.

Se l'impegno supera tale orario, entro il limite del normale orario contrattuale, compete un importo integrativo a carico dell'ente utilizzatore, pari alla retribuzione oraria del livello retributivo iniziale, calcolata al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali e limitatamente ai giorni di effettiva prestazione.

Assegno per i lavori socialmente utili: importo e rivalutazione

Ai lavoratori impegnati nelle attivit�e0 e privi di trattamenti previdenziali spetta la prestazione denominata "assegno per i lavori socialmente utili".

L'importo originario �e8 pari a:

  • lire 800.000 mensili;
  • oltre all'eventuale assegno per il nucleo familiare.

Per l'assegno si applicano, per le parti non modificate dal d.lgs. n. 468/1997, le disposizioni richiamate dalle circolari emanate in relazione ai decreti-legge convertiti dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, l'importo deve essere rivalutato annualmente nella misura dell'80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per il 1999 l'importo mensile �e8 indicato in lire 811.520.

Cumulabilit�e0 dell'assegno

L'articolo 8, comma 4, stabilisce che l'assegno �e8 cumulabile con i redditi derivanti da attivit�e0 autonoma di carattere occasionale e da collaborazione coordinata e continuativa, purch�e9 tali attivit�e0 siano iniziate successivamente all'avvio del progetto e, per il singolo interessato, successivamente alla data di inizio dell'impegno nel progetto.

La circolare chiarisce che per lavoro occasionale si intendono attivit�e0:

  • svolte per un periodo massimo di quattro mesi;
  • con reddito lordo non superiore a lire 7.200.000 per dodici mesi;
  • con importo proporzionalmente ridotto nei progetti di durata inferiore.

Il lavoratore deve comunicare alla sede competente:

  • l'inizio dell'attivit�e0;
  • la durata della stessa;
  • il reddito percepito;
  • la documentazione prevista.

L'assegno �e8 cumulabile anche con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, entro il limite di lire 600.000 mensili, sempre che il rapporto sia iniziato dopo l'assegnazione al progetto e sia documentato mese per mese.

Le attivit�e0 cumulabili non devono comunque arrecare pregiudizio allo svolgimento del lavoro socialmente utile o essere incompatibili con esso; la valutazione �e8 rimessa al soggetto utilizzatore.

L'assegno �e8 inoltre interamente cumulabile con:

  • assegni e pensioni di invalidit�e0 civile;
  • pensioni privilegiate per infermit�e0 contratte a causa del servizio obbligatorio di leva.

Incompatibilit�e0 e opzioni

L'assegno non �e8 compatibile con:

  • lavoro dipendente a tempo pieno, sia a tempo indeterminato sia a termine;
  • trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidit�e0, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima assicurazione;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • trattamenti di pensionamento anticipato.

I titolari di assegno o pensione di invalidit�e0 possono optare per l'assegno LSU ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

Il comma 7 consente l'opzione anche ai lavoratori che percepiscono l'indennit�e0 ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. In mancanza di opzione, costoro possono comunque essere utilizzati per un orario settimanale proporzionato all'indennit�e0 percepita, ma non inferiore a 20 ore e non superiore a 8 giornaliere.

Obblighi assicurativi, assenze, riposi e maternità

I soggetti utilizzatori devono assicurare i lavoratori:

  • contro infortuni sul lavoro e malattie professionali connesse all'attivit�e0 svolta, presso l'INAIL;
  • per la responsabilit�e0 civile verso terzi.

Il lavoro deve essere organizzato in modo da consentire un adeguato periodo di riposo compensativo entro la durata dell'impegno; durante tale periodo l'assegno continua a spettare.

Per le assenze vale la seguente disciplina:

  • le assenze per motivi personali non recuperate comportano sospensione dell'assegno LSU e dell'ANF per i corrispondenti periodi; l'ente gestore deve comunicarle all'Istituto, salvo recupero integrale;
  • le assenze per malattia debitamente documentate non sospendono l'assegno; i soggetti utilizzatori fissano il periodo massimo compatibile con il progetto;
  • in caso di assenze ripetute o prolungate che pregiudichino il progetto, il soggetto utilizzatore pu�f2 chiedere la sostituzione del lavoratore;
  • per le lavoratrici in astensione obbligatoria per maternità, se prive di copertura assicurativa autonoma ex articolo 17 della legge n. 1204/1971, spetta un'indennit�e0 pari all'80% dell'assegno.

La circolare precisa che l'indennit�e0 di maternità spetta esclusivamente per i periodi di astensione obbligatoria e non per quella facoltativa. Inoltre, essa va corrisposta anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l'attivit�e0 progettuale a causa della maternità.

Hanno diritto all'indennit�e0 e al successivo inserimento nel progetto, al termine dell'astensione obbligatoria, anche le lavoratrici gi�e0 assegnate ma ancora in congedo all'avvio del lavoro socialmente utile o di pubblica utilit�e0. L'indennit�e0 �e8 dovuta per tutto il periodo di astensione obbligatoria, anche se questo si prolunga oltre la scadenza del progetto. Per analogia con l'articolo 17, comma 2, della legge n. 1204/1971, essa spetta anche quando l'astensione obbligatoria inizi entro 60 giorni dalla scadenza del progetto.

Gli oneri sono imputati al Fondo per l'occupazione per le lavoratrici prive di un autonomo titolo al trattamento di maternità. La liquidazione compete al settore che gestisce l'assegno LSU, previa verifica della durata dell'astensione con il settore competente in materia di indennit�e0 di maternità.

Ai lavoratori impegnati a tempo pieno spettano anche:

  • i permessi orari di cui all'articolo 10 della legge n. 1204/1971;
  • i permessi giornalieri di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992; senza riduzione o sospensione dell'assegno, con presentazione delle richieste e della documentazione al soggetto utilizzatore.

Le assenze per infortunio o malattia professionale con indennit�e0 a carico INAIL sospendono l'assegno LSU, mentre l'ANF continua secondo i criteri degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 797/1955. Per le giornate non coperte dall'INAIL l'assegno LSU �e8 corrisposto; cessata l'inabilit�e0, il lavoratore deve essere riammesso al progetto per il periodo residuo.

Le assenze per partecipazione ad assemblee sindacali non comportano sospensione o riduzione dell'assegno se ricorrono le condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

Contribuzione figurativa

L'articolo 8, comma 19, riconosce i periodi retribuiti con l'assegno come utili d'ufficio, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991, ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione. �c8 inoltre consentito il riscatto di tali periodi ai fini pensionistici secondo la normativa vigente, in particolare l'articolo 5 e seguenti del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

La circolare precisa che questa contribuzione figurativa �e8 utile solo per il perfezionamento dei requisiti assicurativi del diritto alla pensione, compresa la pensione di anzianit�e0, e non per il calcolo della pensione stessa.

Decadenza e rifiuto dell'assegnazione

Ai sensi dell'articolo 9, il rifiuto ingiustificato dell'assegnazione ai LSU/LPU da parte di chi percepisce trattamenti previdenziali comporta:

  • perdita dei trattamenti stessi;
  • cancellazione dalla lista di mobilit�e0 ex articolo 6 della legge n. 223/1991;
  • provvedimento degli uffici del lavoro.

Costituiscono giustificato motivo di rifiuto, senza perdita dei trattamenti n�e9 cancellazione dalle liste:

  • la partecipazione ad attivit�e0 di orientamento e formazione disposte dagli uffici del lavoro;
  • l'assegnazione a un progetto distante pi�f9 di 50 chilometri dalla residenza o non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea, salvo diversa determinazione della Commissione regionale per l'impiego competente.

I soggetti utilizzatori possono chiedere la cancellazione dalle liste di collocamento e la decadenza dai trattamenti previdenziali dei lavoratori che non partecipino regolarmente ai lavori socialmente utili o non rispettino le condizioni di utilizzo. La richiesta pu�f2 essere avanzata anche per soggetti che non percepiscono trattamenti previdenziali; in tali casi pu�f2 essere chiesta anche la sostituzione del lavoratore per la residua durata del progetto.

Domanda, documentazione e modalit�e0 di pagamento

Per ottenere l'assegno, i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili o di pubblica utilit�e0 devono presentare domanda alla Sede INPS territorialmente competente tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Se la domanda �e8 stata presentata con modulistica gi�e0 in uso, le sedi devono considerarla utilmente presentata e richiedere separatamente gli ulteriori dati necessari. La circolare raccomanda di verificare sempre la completa compilazione del modello da parte dei soggetti interessati, dell'ente gestore e dell'ufficio del lavoro, specie nei progetti parzialmente autofinanziati, per indicare il numero di mesi a carico dell'ente finanziatore.

Nel caso di cessazione di un lavoratore in un progetto finanziato in parte dal Fondo per l'occupazione e in parte dall'ente utilizzatore, con sostituzione da parte di altro lavoratore, l'assegno �e8 corrisposto a carico del relativo conto con riferimento alla data del subentro.

Per i progetti autofinanziati, l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 468/1997 consente all'ente gestore di corrispondere direttamente l'assegno, versando all'INPS lire 90.000 mensili per lavoratore a copertura dei benefici accessori.

Assegno per il nucleo familiare

Per l'ANF gli interessati devono presentare l'apposito modello alla Sede INPS tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego, unitamente al modello ANF/Prest. gi�e0 in uso per i percettori di prestazioni previdenziali.

Lo stesso modello vale anche per la richiesta relativa a periodi antecedenti il 22 ottobre 1997, data in cui il Ministero del lavoro ha comunicato la quantificazione dell'importo necessario a copertura dei benefici accessori.

La circolare precisa che l'ANF spetta anche se l'ente non ha ancora versato le lire 90.000, in base al principio di automatismo. Nei casi di pagamento diretto da parte dell'ente gestore, la Sede deve accertare le assenze per le quali l'ente non ha corrisposto l'assegno LSU, acquisendo preventivamente la certificazione delle giornate di assenza ai fini della sospensione dell'ANF per quei giorni.

Trattamenti pensionistici e conseguenze dell'opzione

La circolare chiarisce che lo svolgimento di LSU/LPU non impedisce il riconoscimento dei trattamenti pensionistici di anzianit�e0 o vecchiaia, purch�e9 sussistano gli altri requisiti di legge.

In materia di invalidit�e0:

  • i titolari di assegno o pensione di invalidit�e0 possono optare per l'assegno LSU;
  • in caso di opzione, la pensione o l'assegno di invalidit�e0 restano sospesi per il periodo di fruizione dell'assegno LSU;
  • continua ad applicarsi la disciplina sulla conferma e revisione delle prestazioni di invalidit�e0;
  • in caso di mancata conferma o revoca, il titolare riassume la posizione di assicurato;
  • se al titolare di assegno di invalidit�e0 viene liquidata la pensione di inabilit�e0, il diritto all'assegno LSU cessa dalla decorrenza della pensione di inabilit�e0;
  • la trasformazione dell'assegno di invalidit�e0 in pensione di vecchiaia deve avvenire con riferimento alla data di compimento dell'et�e0 pensionabile prevista dalla legge.

L'opzione per l'assegno LSU comporta anche il recupero delle somme eventualmente gi�e0 percepite a titolo di pensione o assegno di invalidit�e0 dalla data di decorrenza dell'assegno LSU. La circolare distingue il recupero:

  • al netto delle ritenute IRPEF per gli importi dell'anno in corso non ancora certificati;
  • al lordo delle ritenute IRPEF per gli importi di anni precedenti gi�e0 certificati, che vanno dedotti dall'imponibile dell'assegno LSU.

In caso di decorrenza inframensile, il recupero del rateo pensionistico del mese si determina dividendo la prestazione in trentesimi e moltiplicandola per i giorni del mese coperti dall'assegno LSU.

La pensione o l'assegno sospesi devono essere ripristinati dalla data di cessazione del diritto all'assegno LSU, con gli aumenti maturati nel periodo di sospensione. Per l'anno del ripristino, la tredicesima mensilit�e0 va calcolata tenendo conto del periodo di effettiva erogazione della prestazione nell'anno.

Restano cumulabili con l'assegno LSU gli assegni e le pensioni di invalidit�e0 civile e le pensioni privilegiate per infermit�e0 da servizio militare obbligatorio.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per esigenze conoscitive, gli oneri devono essere rilevati separatamente tra:

  • lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilit�e0;
  • progetti regionali e progetti interregionali;
  • progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori.

Sono istituiti specifici conti per gli assegni e per gli ANF connessi, tra cui:

  • GAU 30/81, 30/82, 30/83 per gli assegni LSU;
  • GAU 30/84, 30/85, 30/86 per gli assegni LPU;
  • GAT 30/91, 30/92, 30/94 per gli ANF connessi agli LSU;
  • GAT 30/95, 30/96, 30/97 per gli ANF connessi ai LPU;
  • GAU 30/88 per l'indennit�e0 di maternità;
  • GAU 24/45 per i recuperi dell'indennit�e0 di maternità;
  • GAU 24/42 e GAT 24/38, con denominazione variata, per recuperi e reintroiti;
  • GPA 10/18 per la contropartita dei pagamenti;
  • GPA 10/31 per l'evidenziazione delle somme non riscosse;
  • GAU 10/43 e GAT 10/43 per le partite da definire a fine esercizio.

Le somme non riscosse devono essere distinte con appositi codici di bilancio:

  • 56 per gli assegni;
  • 62 per gli ANF;
  • 58 per le indennit�e0 di maternità.

Le indennit�e0 di maternità sono imputate a GAU 30/88 e rimborsate dal Fondo per l'occupazione mediante rendiconto. La circolare segnala infine che la Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni ha predisposto una procedura automatizzata per la liquidazione delle prestazioni, comunicata alle sedi con messaggio n. 8104 del 30 novembre 1998.

Modelli allegati

Sono allegati:

  • il modello di domanda di assegno per LSU/LPU, con sezioni riservate al lavoratore, all'ente gestore e all'ufficio del lavoro;
  • il modello di dichiarazione per la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare nei casi di pagamento diretto da parte dell'ente gestore;
  • l'elenco delle variazioni al piano dei conti con l'istituzione e la modifica dei conti sopra indicati.

Punti principali

Ambito e coordinamento normativo

La circolare richiama l'applicazione del d.lgs. 1b0 dicembre 1997, n. 468, anche ai lavori di pubblica utilite0 ex articolo 2, e precisa che la nuova disciplina si estende ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998 per gli aspetti non coperti dalle precedenti disposizioni sui LSU, soprattutto in tema di cumulabilite0 del sussidio, opzioni, permessi e maternità.

Orario di utilizzazione e importi dell'assegno

L'utilizzo nei LSU/LPU non instaura un rapporto di lavoro e non comporta sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o mobilite0. L'impegno minimo e8 di 20 ore settimanali e il massimo di 8 ore giornaliere; per chi percepisce trattamenti previdenziali l'orario va proporzionato al trattamento fruito e alla retribuzione iniziale di riferimento. Ai soggetti privi di trattamenti previdenziali spetta l'assegno per i lavori socialmente utili, pari a lire 800.000 mensili pif9 ANF, rivalutato annualmente all'80% della variazione ISTAT; per il 1999 l'importo e8 lire 811.520.

Cumulabilite0 dell'assegno

L'assegno e8 cumulabile con redditi da lavoro autonomo occasionale e da collaborazione coordinata e continuativa iniziati dopo l'avvio del progetto, con lavoro occasionale entro quattro mesi e con reddito lordo annuo non superiore a lire 7.200.000, proporzionalmente ridotto per progetti pif9 brevi. c8 cumulabile anche con redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale entro lire 600.000 mensili, purche9 l'attivite0 sia successiva all'assegnazione al progetto. c8 inoltre interamente cumulabile con assegni e pensioni di invalidite0 civile e con pensioni privilegiate per infermite0 da servizio militare obbligatorio.

Incompatibilite0 e opzioni

L'assegno non e8 compatibile con lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo indeterminato o determinato, ne9 con i trattamenti pensionistici diretti dell'AGO, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, oltre che con i trattamenti di pensionamento anticipato. I titolari di assegno o pensione di invalidite0 possono optare per l'assegno LSU; analogamente possono optare i lavoratori che percepiscono l'indennite0 ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, fermo restando in mancanza di opzione l'impegno con orario proporzionato.

Assenze, permessi e maternità

Sono disciplinati il riposo compensativo, le assenze per motivi personali, malattia, infortunio, assemblee sindacali e maternità. Le assenze personali non recuperate sospendono assegno e ANF; la malattia documentata non sospende l'assegno, salvo limiti stabiliti dal soggetto utilizzatore; l'infortunio/malattia professionale sospende l'assegno LSU ma non l'ANF per le giornate non coperte da INAIL. In materia di maternità, le lavoratrici prive di autonoma copertura hanno diritto a un'indennite0 pari all'80% dell'assegno, anche se non hanno potuto iniziare il progetto per la gravidanza, con erogazione per tutto il periodo di astensione obbligatoria e imputazione al Fondo per l'occupazione.

Domanda, pagamento e ANF

Per ottenere l'assegno gli interessati devono presentare domanda alla Sede INPS tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego utilizzando il modello allegato. La circolare ammette anche le domande presentate con modulistica gie0 in uso, chiedendo poi le integrazioni necessarie. Per gli enti gestori autofinanziati e8 confermata la possibilite0 di pagamento diretto, con versamento all'INPS di lire 90.000 mensili per lavoratore per coprire i benefici accessori. L'ANF va richiesto con apposito modello e puf2 essere corrisposto anche in assenza del versamento delle 90.000 lire, in base al principio di automatismo.

Decadenza e conseguenze del rifiuto

Il rifiuto ingiustificato dell'assegnazione ai LSU/LPU da parte di chi percepisce trattamenti previdenziali comporta perdita dei trattamenti e cancellazione dalle liste di mobilite0. Sono considerati giustificati, tra gli altri, la partecipazione ad attivite0 di orientamento/formazione e il rifiuto di progetti troppo distanti da residenza o non raggiungibili in 60 minuti con mezzi pubblici, salvo diversa determinazione regionale. Gli enti utilizzatori possono chiedere la cancellazione dalle liste e la decadenza anche per mancata partecipazione regolare o inosservanza delle condizioni di utilizzo.

Contribuzione figurativa e pensioni

I periodi coperti dall'assegno sono riconosciuti utili d'ufficio ai soli fini del diritto alla pensione, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991, con possibilite0 di riscatto secondo la normativa vigente. Il lavoro LSU/LPU non impedisce il riconoscimento delle pensioni di anzianite0 o vecchiaia se ricorrono gli altri requisiti. La circolare detta inoltre regole di sospensione, ripristino e recupero delle pensioni o assegni di invalidite0 in caso di opzione per l'assegno LSU, nonche9 il trattamento della tredicesima e del recupero delle somme indebitamente percepite.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile degli oneri e dei recuperi sono istituiti conti distinti per LSU e LPU, per progetti regionali, interregionali e autofinanziati, nonche9 per gli ANF connessi e per le indennite0 di maternità. Sono inoltre indicati i conti per i recuperi, le somme non riscosse e le partite da definire a fine esercizio, con separata evidenza tra lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilite0. La procedura automatizzata per la liquidazione delle prestazioni e8 stata resa disponibile alle sedi con messaggio n. 8104 del 30 novembre 1998.

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