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Circolare

Circolare numero 84 del 12-4-1999

Il periodo di godimento dei benefici per l’assunzione ai sensi della legge n. 407/1990 e 223/1991 può essere prorogato in caso di maternità e servizio militare.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità o servizio militare, il datore di lavoro conserva il diritto a fruire dei benefici contributivi per l’intero periodo previsto dalle leggi n. 407/1990 e n. 223/1991, con conseguente differimento temporale del periodo di godimento. È invece escluso il differimento nei casi di volontario abbandono temporaneo dell’attività lavorativa, come l’aspettativa per motivi di famiglia. In ogni caso, la durata complessiva dei benefici non può superare quella stabilita dalle norme richiamate.

Benefici contributivi ex leggi 407/1990 e 223/1991: sospensione del rapporto per maternità e servizio militare

Benefici contributivi per assunzioni ai sensi delle leggi n. 407/1990 e n. 223/1991 in caso di sospensione del rapporto

La circolare interviene per chiarire il regime di fruizione dei benefici contributivi connessi alle assunzioni agevolate previste dalle leggi n. 407/1990 e n. 223/1991, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia sospeso per maternità o per servizio militare. Il documento recepisce gli orientamenti espressi dal Ministero del lavoro e ne delimita gli effetti sul periodo di godimento delle agevolazioni.

Quadro interpretativo e sospensiva precedente

Il testo richiama innanzitutto il messaggio n. 17373 del 18 luglio 1997, con il quale era stata disposta la sospensiva delle richieste di prolungamento dei benefici nelle ipotesi di maternità e servizio militare. Successivamente, il Ministero del lavoro, Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con nota prot. n. 6/PS/50004/INPS/57 del 4 gennaio 1999, ha espresso il parere secondo cui, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per maternità e servizio militare, il datore di lavoro conserva il diritto a usufruire dei benefici contributivi per l’intero periodo previsto dalla legge, potendo quindi ottenere un differimento temporale della fruizione. Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Sospensione del rapporto per maternità e servizio militare

La circolare specifica che, quando la sospensione del rapporto di lavoro deriva da maternità o servizio militare, i benefici previsti dalle norme richiamate possono essere riconosciuti per l’intero periodo stabilito dalla disciplina di riferimento. In tali casi, la sospensione non incide in senso riduttivo sulla durata del beneficio, ma ne comporta soltanto lo slittamento nel tempo.

Ipotesi escluse: abbandono temporaneo volontario del lavoro

Diversa è la situazione del volontario abbandono temporaneo dell’attività lavorativa. Con nota prot. n. 6/PS/50361/INPS/57 dell’8 marzo 1999, il Ministero del lavoro ha chiarito che, in casi come l’aspettativa per motivi di famiglia, il datore di lavoro non ha diritto al differimento del periodo di fruizione dei benefici. La circolare, dunque, distingue nettamente tra sospensioni imposte dalla tutela di eventi quali maternità e servizio militare e interruzioni volontarie dell’attività lavorativa.

Limite complessivo della spettanza

Pur riconoscendo il differimento nei casi ammessi, il documento precisa che il periodo complessivo di spettanza dei benefici non può comunque superare quello previsto dalle leggi n. 407/1990 e n. 223/1991. Ne deriva che il diritto alla fruizione resta nei limiti temporali fissati dalla normativa, senza possibilità di estensione oltre la misura massima consentita.

Punti principali

Sospensiva del 1997 e chiarimenti successivi

Con il messaggio n. 17373 del 18 luglio 1997 era stata disposta la sospensiva delle richieste di prolungamento dei benefici per l’assunzione previsti dalle leggi n. 407/1990 e n. 223/1991 nelle ipotesi di maternità e servizio militare. Successivamente il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi con note del 4 gennaio 1999 e dell’8 marzo 1999, condivise dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Maternità e servizio militare: diritto al differimento

Nei casi di sospensione del rapporto di lavoro, intesa come quiescenza del rapporto per maternità o servizio militare, il datore di lavoro ha diritto a fruire dei benefici contributivi per l’intero periodo previsto dalla normativa. La sospensione non fa venir meno il diritto, ma consente il differimento temporale del periodo di fruizione.

Esclusione per abbandono temporaneo volontario

Il Ministero ha precisato che, nel caso di volontario abbandono temporaneo dell’attività lavorativa, come ad esempio il periodo di aspettativa per motivi di famiglia, il datore di lavoro non ha diritto al differimento del periodo di godimento dei benefici.

Limite massimo di durata dei benefici

La circolare ribadisce che, pur potendo essere concessi per l’intero periodo previsto in caso di maternità e servizio militare, i benefici contributivi non possono comunque superare la durata complessivamente stabilita dalle leggi n. 407/1990 e n. 223/1991.

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