Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore agricolo, già iscritto negli elenchi del comune di Trinitapoli, era stato cancellato dall’INPS a seguito di accertamento ispettivo che aveva disconosciuto 102 giornate lavorative svolte presso un’azienda agricola. Il lavoratore aveva chiesto in giudizio la reiscrizione negli elenchi, ma sia il tribunale sia la corte d’appello avevano rigettato la domanda. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 97 Cost. e della L. n. 241 del 1990, art. 3, sostenendo che il provvedimento di cancellazione dovesse essere motivato e che dovesse essergli notificato l’esito dell’ispezione ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte valutato l’adeguatezza della motivazione della cancellazione; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte posto a suo carico l’onere di provare il rapporto di lavoro, invece di gravare l’INPS della prova delle ragioni della cancellazione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 244, 420 e 421 c.p.c., per avere la corte ritenuto non specificamente censurata in appello l’inammissibilità/irrilevanza delle prove testimoniali non ammesse in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale hanno funzione meramente ricognitiva e non sono soggetti, in quanto tali, all’obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990; ha inoltre ribadito che non vi è una posizione di interesse legittimo, ma un rapporto obbligatorio regolato dalla legge. Ha respinto il terzo motivo affermando che, una volta disconosciuto dall’INPS il rapporto di lavoro presupposto dell’iscrizione, viene meno l’agevolazione probatoria derivante dall’iscrizione negli elenchi e il lavoratore deve provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto; in caso di dubbio, opera la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c. Ha infine respinto il quarto motivo perché la mancata ammissione della prova testimoniale in primo grado doveva essere specificamente censurata con uno specifico motivo di appello, mentre tale censura non risultava proposta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di motivazione del provvedimento di cancellazione, ma ritenuto non decisivo ai fini della disciplina degli atti di gestione previdenziale richiamata dalla Corte.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Ritenuto non applicabile, nel caso degli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale, perché tali atti hanno funzione meramente ricognitiva e la motivazione è irrilevante rispetto al rapporto obbligatorio regolato dalla legge.
D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di notificare l’esito ispettivo; non accolto dalla Corte alla luce della natura ricognitiva del procedimento e dell’irrilevanza del vizio motivazionale ai fini della pretesa previdenziale.
art. 2697 c.c.
Applicato nel senso che, dopo il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’INPS, il lavoratore che chiede la reiscrizione deve provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto.
artt. 244, 420 e 421 c.p.c.
Richiamati per contestare il mancato esame delle istanze istruttorie; la Corte ha affermato che la mancata ammissione delle prove in primo grado doveva essere specificamente censurata in appello.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per la declaratoria dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 152 att. c.p.c.
Escluso nella specie perché si trattava di giudizio volto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli; ne è derivata la condanna alle spese di legittimità.
Massime di principio
- Negli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale, aventi funzione meramente ricognitiva, l’eventuale difetto di motivazione non incide di per sé sulla fondatezza della pretesa del privato, che deve comunque dimostrare i presupposti sostanziali del diritto azionato.
- L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ha efficacia agevolatrice sul piano probatorio solo finché non intervenga il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell’ente previdenziale; dopo tale disconoscimento, spetta al lavoratore provare esistenza, durata e onerosità del rapporto.
- In materia di reiscrizione negli elenchi agricoli, il giudice deve decidere sulla base dell’effettività del rapporto di lavoro dedotto, senza essere vincolato dal precedente provvedimento di iscrizione o di cancellazione, che non ha valore costitutivo ma solo conseguenziale rispetto ai presupposti di legge.
- La mancata ammissione di una prova in primo grado deve essere oggetto di uno specifico motivo di appello; non basta una censura generica della sentenza di primo grado per imporre al giudice di appello un nuovo apprezzamento istruttorio.
- Quando, all’esito della valutazione delle prove, permane il dubbio sulla sussistenza del rapporto dedotto, opera la regola di giudizio dell’art. 2697 c.c., con soccombenza della parte gravata dell’onere probatorio.
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