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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento della Guardia di Finanza - Comando Gruppo -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’obbligo vaccinale e il ricorrente è stato sospeso dal servizio;

Giustizia amministrativa202200017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Guardia di Finanza di accertamento dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale e di sospensione dal servizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio disposta per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Ha sostenuto che avrebbe dovuto essere esentato o ottenere il differimento della vaccinazione in ragione della rilevata quantità di anticorpi Anti-IgG, superiore al valore indicato come soglia di reazione. Con memoria non notificata ha inoltre introdotto doglianze nuove e ha richiamato fatti sopravvenuti, tentando di mettere in discussione le valutazioni compiute dal legislatore. Il TAR ha ritenuto inammissibili tali nuove censure e irrilevanti le sopravvenienze ai fini della legittimità dell'atto, da valutarsi secondo il principio tempus regit actum. Nel merito, il ricorrente non ha prodotto una certificazione del medico di medicina generale, del medico vaccinatore o di altro sanitario competente attestante specifiche condizioni cliniche comportanti un pericolo per la salute; si è limitato a documentazione sanitaria interlocutoria e a proprie perplessità, senza sottoporsi agli ulteriori accertamenti prospettati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la disciplina successiva ha eliminato, dal 25 marzo 2022, la sospensione dal servizio conseguente al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ha fatto cessare l'obbligo vaccinale dal 15 giugno 2022. Il provvedimento impugnato non produceva quindi più effetti lesivi. Il Collegio ha escluso che sussistesse un interesse residuo derivante dalla mancata retribuzione, non essendo stata proposta una domanda di condanna al pagamento delle somme non percepite. Ha inoltre ritenuto privo di autonoma efficacia lesiva l'avviso secondo cui il periodo di sospensione non sarebbe stato utile ai fini previdenziali, dell'anzianità, degli scatti, dell'avanzamento e del congedo, trattandosi di un mero avviso non seguito da ulteriori atti applicativi. In via di completezza, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato nel merito: l'esenzione o il differimento richiedevano condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari ministeriali; la sola presenza di un determinato livello di anticorpi non costituiva una causa automatica di esenzione, non essendo previsto dalla legge alcun limite minimo di anticorpi. In assenza della necessaria attestazione sanitaria, la sospensione costituiva atto vincolato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; la disposizione è stata applicata perché il provvedimento di sospensione aveva cessato di produrre effetti lesivi.

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    Nella versione applicabile ratione temporis imponeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e collegava all'inadempimento la sospensione dall'attività lavorativa.

  • art. 4-ter.1 d.l. 44/2021

    A seguito della modifica introdotta dal d.l. 24/2022, ha mantenuto temporaneamente l'obbligo vaccinale eliminando la sospensione dal servizio per l'inadempimento.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

    L'esenzione o il differimento presuppongono specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico competente; non sono fondati sulla sola presenza di un determinato livello anticorpale.

  • art. 2 d.l. 172/2021, convertito dalla l. 3/2022

    Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica anche ... al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico ...

    Ha esteso l'obbligo vaccinale, tra gli altri, al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

  • art. 8 d.l. 24/2022

    Ha trasferito la disciplina dell'obbligo vaccinale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico nell'art. 4-ter.1 del d.l. 44/2021, eliminando la sospensione dal servizio per l'inadempimento.

  • art. 1 d.l. 1/2022

    Ha previsto, nel quadro normativo applicabile ratione temporis, la cessazione dell'obbligo vaccinale entro il 15 giugno 2022.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, per effetto di una disciplina sopravvenuta, un provvedimento amministrativo ha cessato di produrre effetti lesivi e il ricorrente non ha formulato domande risarcitorie o restitutorie connesse, il ricorso per annullamento deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'interesse al ricorso non può essere desunto da mere indicazioni contenute nel provvedimento circa conseguenze future o eventuali, se tali indicazioni non producono autonomi effetti giuridici in assenza di ulteriori atti applicativi.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum; le sopravvenienze non incidono retroattivamente sulla legittimità dell'atto.
  • L'esenzione o il differimento da un obbligo vaccinale per ragioni sanitarie richiedono l'accertamento di uno specifico pericolo per la salute derivante da condizioni cliniche documentate e attestato dal medico competente secondo la disciplina applicabile; la sola rilevazione di un livello anticorpale non determina automaticamente l'esenzione se la legge non stabilisce una soglia rilevante.
  • In assenza della documentazione sanitaria richiesta dalla legge per comprovare il diritto all'esenzione o al differimento, il provvedimento amministrativo applicativo dell'obbligo vaccinale e della conseguente sospensione, quando previsto dalla disciplina vigente, ha natura vincolata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEmergenza sanitariaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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