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Ordinanza

Ordinanza n. 2635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma ​della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1034/2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202604811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Calabria nelle more della definizione dell'appello, già fissato per l'udienza pubblica del 19 novembre 2026. La misura è stata concessa ritenendo sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato appellante)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria n. 1034/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge quale ragione cautelare il pregiudizio grave e irreparabile che potrebbe derivare dall'esecuzione della sentenza appellata; non sono indicati ulteriori motivi di appello né sono specificati l'atto amministrativo originariamente impugnato e le censure di legittimità dedotte in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato può sospendere l'esecutività della sentenza di primo grado quando l'esecuzione sia idonea a determinare per l'appellante un pregiudizio grave e irreparabile, nelle more della definizione dell'appello.
  • L'accoglimento della domanda cautelare in appello produce la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, senza definire il merito dell'impugnazione, che resta fissato per la successiva udienza pubblica.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice lo ritenga opportuno.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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