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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1133 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha denunciato la nullità del giudizio d'appello perché, pur essendosi regolarmente costituita ed avendo eletto domicilio presso il proprio procuratore, non aveva ricevuto l'avviso di trattazione previsto dagli artt. 31 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992. L'avviso non era stato consegnato perché il domiciliatario risultava indicato come trasferito, ma tale circostanza non era imputabile alla società, poiché il procuratore non si era trasferito. La mancata comunicazione le aveva impedito di partecipare all'udienza e di esercitare le proprie facoltà difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che, in presenza di un domicilio eletto, l'avviso di trattazione deve essere comunicato presso tale domicilio o consegnato personalmente. In mancanza di una comunicazione idonea, la trattazione si svolge in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con nullità degli atti successivi. La sentenza della CTR Lazio è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1

    La comunicazione dell'avviso di trattazione deve essere effettuata, in caso di domicilio eletto, presso quest'ultimo o mediante consegna in mani proprie.

    Il domicilio eletto dal contribuente costituisce il luogo presso il quale deve essere effettuata la comunicazione processuale. La mancata consegna dell'avviso in tale domicilio, quando non dipenda da una condotta imputabile alla parte, non consente di considerare validamente instaurato il contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61

    Prevedono la comunicazione dell'avviso di trattazione nel giudizio tributario e d'appello.

    L'avviso di trattazione è essenziale per consentire alla parte costituita di partecipare all'udienza e svolgere le attività difensive previste dal processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 34

    La mancata comunicazione dell'avviso impedisce alla parte di esercitare le facoltà difensive e partecipative previste per la trattazione della controversia.

  • Art. 101 c.p.c.

    È richiamato quale espressione del principio del contraddittorio, che impone di garantire alle parti la possibilità effettiva di partecipare al procedimento.

  • Art. 111 della Costituzione

    Rileva in relazione ai principi del giusto processo e del contraddittorio.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa, che risulta violato quando la parte non viene informata validamente dell'udienza e non può partecipare al giudizio.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    Consente alla Cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, di rinviare la causa al giudice competente per una nuova decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte regolarmente costituita è una garanzia essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Quando è stato eletto un domicilio processuale, la comunicazione deve essere effettuata presso quel domicilio o mediante consegna in mani proprie.
  • Se la comunicazione non raggiunge la parte per un errore o una circostanza non imputabile ad essa, la trattazione svolta senza la sua partecipazione è nulla.
  • La nullità può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al giudice di merito, che dovrà riesaminare il procedimento garantendo la partecipazione della parte.
  • La parte che deduce la nullità deve normalmente documentare l'elezione di domicilio, l'assenza o l'inidoneità della comunicazione e la non imputabilità del mancato recapito.

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