Ordinanza n. 157/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione n. 649 del 10.6.2025: “avviso di accertamento per l’applicazione della differenza dovuta a titolo di costo di costruzione rispetto alla pratica edilizia n. 55/2012 e permesso di costruire n. 8/2013”, notificata alla parte ricorrente in data 18/06/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente e, in particolare, della Determina dirigenziale n. 1234/2024 del 2.12.2024, n. accertamento 4258/2024, avente ad oggetto: “aggiornamento del contributo relativo al costo di costruzione anno 2011-2018”, non notificata all’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di accertamento per la differenza dovuta a titolo di costo di costruzione relativo a una pratica edilizia e a un permesso di costruire, nonché atto presupposto di aggiornamento del contributo relativo al costo di costruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale notificata il 18 giugno 2025, con la quale è stato accertato un importo ulteriore dovuto a titolo di costo di costruzione rispetto alla pratica edilizia e al permesso di costruire indicati nell’atto. Ha inoltre censurato l’atto presupposto di aggiornamento del contributo relativo al costo di costruzione per gli anni 2011-2018, non notificato. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti delle determinazioni impugnate. La misura è stata adottata in considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, rilevando inoltre che le questioni poste con il ricorso necessitano di approfondimento nella sede di merito. L’ordinanza non contiene una decisione definitiva sulla legittimità degli atti né anticipa l’esito del giudizio. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti le ragioni per sospendere interinalmente gli effetti degli atti impugnati in attesa dell’approfondimento di merito.
Massime di principio
- Quando la natura del pregiudizio dedotto lo giustifica e le questioni prospettate richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione immediata, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti dell’atto impugnato, rinviando la piena valutazione della legittimità alla fase di merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare con sospensione degli effetti dell’atto non comporta una decisione definitiva sulla sua legittimità e non predetermina necessariamente l’esito del giudizio di merito.
- La fissazione della trattazione di merito e la compensazione delle spese della fase cautelare possono accompagnare l’adozione della misura cautelare sospensiva.
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