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Sentenza

Sentenza n. 1342/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del decreto della Prefettura di Cosenza, Ufficio territoriale del Governo notificato al ricorrente in data 21 gennaio 2025 di diniego di nomina a guardia giurata particolare e del rilascio del porto d’arma per difesa personale; b) dei rapporti informativi di numero e data non conosciuti acquisiti rispettivamente dalla Questura di -OMISSIS- e dal Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, come richiamati nel provvedimento impugnato sub a); c) delle controdeduzioni rese dal Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, all’esito delle osservazioni predisposte dal legale del ricorrente; d) di ogni altro atto connesso, conseguente o conseguenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 marzo 2025: per l’annullamento, previa sospensiva, dei rapporti informativi acquisiti rispettivamente dalla Questura di -OMISSIS- e dal Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, come richiamati nel provvedimento impugnato sub a); segnatamente: - nota Legione Carabinieri Calabria -OMISSIS- del 5 giugno 2024; - nota Questura -OMISSIS- Comm. -OMISSIS--OMISSIS-; - nota Legione Carabinieri Calabria -OMISSIS- del 10 ottobre 2024; - nota Legione Carabinieri Calabria -OMISSIS- del 10 ottobre 2024;

Giustizia amministrativa202500252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale, nonché i rapporti informativi presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio deducendo violazione degli artt. 134 e 138 TULPS e del relativo regolamento di esecuzione, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza di attualità dei fatti considerati, contraddittorietà, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, genericità e sviamento. Con motivi aggiunti ha impugnato i rapporti informativi acquisiti dalla Questura e dai Carabinieri, deducendo gli stessi vizi e l’illegittimità derivata. Il diniego si fondava su numerosi controlli con persone gravate da precedenti di polizia, risalenti agli anni 2002-2017, e su due denunce presentate dall’ex moglie nel 2011 per minaccia e lesioni personali. Il ricorrente ha sostenuto che i controlli fossero risalenti e occasionali e che le denunce, relative a vicende familiari, fossero state seguite dall’archiviazione dei procedimenti a seguito della remissione delle querele. Ha inoltre invocato un precedente provvedimento prefettizio favorevole relativo al rinnovo dell’iscrizione in un elenco per servizi di controllo nei luoghi di intrattenimento.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Le censure sono state esaminate congiuntamente perché sostanzialmente coincidenti. Il Collegio ha ritenuto che il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e del porto d’armi costituisca materia di autorizzazioni di polizia, caratterizzata da ampia discrezionalità prefettizia e finalizzata a prevenire delitti e sinistri connessi alla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Non è necessario un giudizio di pericolosità sociale in senso stretto, essendo sufficiente una valutazione negativa della specchiatezza e dell’affidabilità del richiedente in rapporto alla funzione richiesta. Nel caso concreto non sono emersi irragionevolezza, illogicità o errori di fatto nell’istruttoria. Il ricorrente non ha contestato l’esistenza dei controlli e delle denunce, ma ne ha ridimensionato la rilevanza. Il TAR ha ritenuto che le condotte di violenza fisica e verbale nei confronti dell’ex moglie conservassero rilievo e gravità nonostante l’archiviazione conseguente alla remissione delle querele; il carattere familiare delle vicende non ne attenua la pericolosità sociale. È stato altresì escluso il rilievo del diverso provvedimento prefettizio favorevole, riguardante un’attività distinta, priva di licenza di porto d’armi e soggetta a presupposti differenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 138 TULPS

    La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

    La nomina richiede l’approvazione prefettizia e il porto d’armi può essere rilasciato solo se sussistono autonomamente i relativi presupposti; tra i requisiti della guardia particolare giurata rientra la condotta politica e morale ottima.

  • art. 134 TULPS

    È richiamato quale norma relativa agli istituti di vigilanza autorizzati e ai presupposti soggettivi e oggettivi delle autorizzazioni richieste.

  • art. 11 TULPS

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate […] a chi non può provare la sua buona condotta.

    La buona condotta costituisce requisito per il rilascio delle autorizzazioni di polizia.

  • art. 39 TULPS

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi […] alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Attribuisce al prefetto un potere preventivo fondato sulla valutazione dell’affidabilità del soggetto e del rischio di abuso delle armi.

  • art. 43 TULPS

    La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il porto d’armi può essere negato quando il richiedente non dimostri buona condotta o non offra sufficienti garanzie di uso corretto delle armi.

  • art. 138, ultimo comma, TULPS

    La qualifica di guardia particolare giurata comporta il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio, elemento che giustifica una particolare attenzione nella valutazione prefettizia.

Massime di principio

  • Il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi per difesa personale rientra nell’ambito delle autorizzazioni di polizia e implica una valutazione prefettizia ampiamente discrezionale sull’affidabilità e sulla specchiatezza del richiedente.
  • Per negare tali autorizzazioni non è necessario accertare una vera e propria pericolosità sociale dell’interessato: è sufficiente che gli elementi istruttori, valutati in rapporto alla funzione da svolgere e alla disponibilità di armi, non consentano di ritenerlo pienamente affidabile.
  • La valutazione prefettizia può fondarsi anche su fatti non costituenti precedenti penali ostativi tipici, purché siano concretamente considerati e risultino pertinenti rispetto alla buona condotta e all’affidabilità nell’uso delle armi.
  • L’archiviazione di procedimenti penali conseguente alla remissione della querela non elimina, ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità, il rilievo dei fatti materiali sottostanti, né ne esclude automaticamente la gravità.
  • Il carattere familiare delle condotte violente non ne attenua, ai fini del rilascio di autorizzazioni di polizia connesse all’uso delle armi, la rilevanza negativa quando esse esprimano prevaricazione o violenza verso altre persone.
  • Un precedente provvedimento amministrativo favorevole relativo a un’attività diversa, soggetta a presupposti differenti e non implicante il porto d’armi, non vincola il prefetto nella successiva valutazione dei requisiti per la nomina a guardia particolare giurata e il rilascio del porto d’armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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