Sentenza n. 934/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, del 18 aprile 2023, prot. n. 12345, avente a oggetto l'“Apposizione di un limite temporale per modificare la prenotazione di un'operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un “centro 870"; - dell'Avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, Divisione 7 – Centro elaborazione dati, n. 5 del 19 maggio 2023, prot. n. 15534 del 19 maggio 2023, avente a oggetto “Precisazioni sui limiti temporali per modificare la prenotazione di un'operazione di revisione o collaudo presso un UMC o un “centro 870” introdotti con la circolare n. 12345 del 18.04.2023”; - dei provvedimenti di “archiviazione” e di incameramento di diritti e tariffe posti in essere in attuazione della Circolare MIT n. 12345/2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/7/2023: per l’annullamento dei medesimi atti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Circolare ministeriale e successivo avviso recanti limiti temporali alla modifica delle prenotazioni per operazioni di revisione o collaudo, nonché provvedimenti di archiviazione e incameramento di diritti e tariffe adottati in attuazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 aprile 2023, il successivo avviso del 19 maggio 2023 e i provvedimenti di archiviazione e incameramento di diritti e tariffe adottati in applicazione della circolare, deducendone l'illegittimità. Il giudizio è stato integrato da motivi aggiunti aventi a oggetto i medesimi atti. Prima della decisione, con atto depositato il 16 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione resa dalla parte, in applicazione del principio dispositivo che governa il processo amministrativo: fino a quando la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva volta all'accertamento della legittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte. Le spese sono state compensate, considerato l'esito del giudizio e la costituzione meramente formale dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame
La disposizione consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- La dichiarazione della parte relativa al sopravvenuto difetto di interesse impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva diretta ad accertare in astratto l'illegittimità degli atti amministrativi in assenza di uno specifico e attuale interesse di parte.
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