Sentenza n. 84/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensiva, Del Decreto Dirigenziale n. 119 del 11/06/2024 (prot.n. 2916 del 24/06/2024), notificato alla Ponte Reale in data 04/07/2024, con il quale la Regione Campania ha ordinato alla ricorrente l’immediata sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 del DPR 380/2001 e 22 del co. 1 della L. 64/74)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di sospensione dei lavori per realizzazione di opere in zona sismica in assenza dell’autorizzazione sismica preventiva
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ordinava l’immediata sospensione dei lavori relativi all’ampliamento dello stabilimento, realizzati sulla base di un permesso di costruire e di una SCIA in variante, ma senza previa autorizzazione sismica. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della l.r. Campania n. 9/1983, sostenendo che il potere di sospensione, avente natura cautelare e urgente, non potesse essere esercitato dopo il rilascio di un’autorizzazione sismica in sanatoria, ottenuta dal Comune capofila cui erano state trasferite le funzioni del Genio civile. Sono state inoltre dedotte la violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, l’assenza di un pericolo attuale e di urgenza, il difetto di istruttoria, la motivazione perplessa e contraddittoria e l’erronea ricostruzione dei luoghi e dei Comuni interessati. La Regione ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’assenza della preventiva comunicazione delle violazioni sismiche da parte degli uffici comunali non impedisse l’esercizio dei poteri regionali di vigilanza e repressione previsti dall’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di lesività del provvedimento impugnato. Il decreto ordinava la sospensione dei lavori «qualora in corso», ma le opere risultavano pacificamente ultimate da circa due anni; pertanto non era possibile sospendere lavori già terminati e l’atto non era ab origine idoneo a produrre effetti lesivi nei confronti della società. La stessa conclusione è stata ritenuta valida indipendentemente dalla questione relativa all’efficacia dell’autorizzazione sismica in sanatoria, che non era stata prodotta in giudizio e sulla quale la Regione, quale autorità delegante, non risultava essere intervenuta. Il TAR ha comunque escluso che potesse sostenersi l’assoluta nullità dell’autorizzazione comunale, poiché la legislazione regionale contempla la possibilità di presentare una richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria. Ha inoltre ritenuto corretto il richiamo del decreto alla rilevanza penale della realizzazione di opere in assenza di autorizzazione sismica, precisando che spettano all’autorità giudiziaria penale sia la sanzione della condotta sia la valutazione sulla conservazione delle opere. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione delle incertezze giurisprudenziali sulla possibilità di ottenere un’autorizzazione sismica successivamente alla realizzazione dell’opera.
Norme richiamate
art. 97 d.P.R. n. 380/2001
«ordina la sospensione dei lavori»
Il potere di sospensione presuppone lavori ancora in corso; non può produrre effetti lesivi quando le opere siano già ultimate.
art. 95 d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione di opere in zona sismica senza autorizzazione sismica integra il reato richiamato dal provvedimento regionale.
art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
La valutazione sulla sanzione penale e sulla conservazione delle opere realizzate senza autorizzazione spetta all’autorità giudiziaria penale.
art. 6, comma 2, l.r. Campania n. 9/1983
«Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza … sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente»
La disciplina regionale contempla la possibilità di denunciare in sanatoria le violazioni sismiche, sicché non è configurabile, per ciò solo, la nullità assoluta dell’autorizzazione sismica comunale rilasciata successivamente.
art. 4-bis l.r. Campania n. 9/1983
«le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile ... sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata ...»
Le funzioni del Genio civile possono essere trasferite ai Comuni o alle forme associative indicate dalla norma, salvo le opere di altezza strutturale superiore a 10,50 metri.
artt. 3 e 7 l. n. 241/1990
Le relative censure partecipative e motivazionali non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di lesività.
Massime di principio
- L’ordine di sospensione dei lavori previsto dall’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001 è privo di efficacia lesiva nei confronti del destinatario quando, al momento della sua adozione, le opere risultino già ultimate e non vi siano lavori ancora in corso da sospendere.
- La verifica della lesività concreta e attuale dell’atto impugnato precede l’esame dei vizi di legittimità dedotti: se il provvedimento di sospensione non può incidere sulla situazione del destinatario perché i lavori sono già terminati, il ricorso impugnatorio è inammissibile.
- La disciplina regionale campana contempla la possibilità di presentare una richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria; pertanto, il successivo rilascio di tale autorizzazione non è, per ciò solo, affetto da nullità assoluta.
- La realizzazione di opere in zona sismica senza autorizzazione preventiva può rilevare penalmente ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 380/2001; la valutazione della responsabilità penale e della conservazione delle opere compete all’autorità giudiziaria penale, non al giudice amministrativo adito contro un ordine di sospensione ormai privo di effetti lesivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →