Ordinanza n. 8887/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2023 della Corte di Appello di Roma, Sez. 4° lavoro, pubblicata il 10/11/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello di Roma in materia di lavoro
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 10 novembre 2023. In particolare, hanno depositato calcoli relativi ai crediti ancora insoddisfatti per interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS ha contestato l’attendibilità di tali calcoli e ha rappresentato che le spettanze dovute agli eredi sarebbero state liquidate entro maggio 2026. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle ragioni della contestazione dei calcoli e rinviare la trattazione per verificare l’eventuale cessazione, almeno parziale, della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto un incombente istruttorio, imponendo all’INPS di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alle ragioni per cui i calcoli dei ricorrenti relativi agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria non sarebbero attendibili. Ha inoltre rinviato la prosecuzione della trattazione all’udienza camerale del 16 settembre 2026, al fine di verificare anche l’eventuale intervenuta cessazione, totale o parziale, della materia del contendere in conseguenza della liquidazione prospettata dall’Istituto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione contesta i conteggi del creditore e prospetta l’imminente adempimento, il giudice può disporre un’apposita relazione di chiarimenti e rinviare la trattazione per verificare sia la correttezza delle spettanze sia l’eventuale cessazione, totale o parziale, della materia del contendere.
- L’ordine istruttorio deve individuare l’oggetto dei chiarimenti richiesti e fissare un termine per il deposito della relazione da parte dell’amministrazione, quando tali elementi siano necessari per decidere sull’effettiva esecuzione del giudicato.
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