Sentenza n. 10233/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa istanza cautelare: - del provvedimento di rigetto della richiesta di visto per studio n. 2023 – 01060, emesso in data 23.08.2023 e notificata in data 27.08.2023 dall’Ambasciata italiana a Teheran;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per studio adottato dall'Ambasciata italiana a Teheran
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, deducendo i vizi articolati nel ricorso, con particolare riferimento alla supposta non genuinità della domanda presentata e al correlato rischio migratorio. Nel corso del giudizio ha rinunciato alla domanda cautelare. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio che, al momento della decisione, non sussisteva più un interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego, poiché erano ampiamente decorsi i termini per l'immatricolazione all'anno accademico 2023/2024. L'eventuale interesse a un accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori non è stato ritenuto sufficiente, in assenza di una specifica istanza formulata nei termini e nelle forme previste dall'art. 73 c.p.a.; il ricorrente aveva chiesto esclusivamente l'annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il decorso dei termini per l'immatricolazione all'anno accademico cui si riferiva il visto ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'eventuale annullamento del diniego, rendendo necessaria una nuova domanda di visto e una nuova valutazione amministrativa, con aggiornamento dell'istruttoria. Il Collegio ha inoltre precisato che non poteva mantenere l'interesse al giudizio la mera prospettazione di un possibile interesse risarcitorio, poiché mancava una specifica richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., da formulare nei termini e nelle forme dell'art. 73 c.p.a. In via meramente aggiuntiva, il TAR ha rilevato l'infondatezza nel merito delle censure concernenti la non genuinità della domanda e il rischio migratorio, senza che tale valutazione costituisse la ragione decisiva della pronuncia. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
L'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori può conservare l'interesse alla decisione, ma richiede una specifica istanza della parte; la mera eventuale prospettazione di un interesse risarcitorio non è sufficiente.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione.
art. 73 c.p.a.
La richiesta di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori deve essere formulata nei termini e nelle forme processuali previste.
Massime di principio
- Il ricorso contro il diniego di un visto per studio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per il decorso dei termini di immatricolazione all'anno accademico di riferimento, l'eventuale annullamento non può più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale e occorre presentare una nuova domanda, soggetta a rinnovata istruttoria.
- La sopravvenuta perdita dell'utilità dell'annullamento non è superata dalla mera eventualità di un'azione risarcitoria: per conservare l'interesse alla decisione è necessaria una specifica istanza di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, proposta nei termini e nelle forme processuali previste.
- Quando la domanda di accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori non è stata proposta e il ricorso contiene soltanto una domanda di annullamento, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter convertire d'ufficio l'oggetto della domanda.
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