Cassazione Penale, Sentenza n. 27175/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari applicata dal GIP di Arezzo per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Il Procuratore deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo aveva travisato le risultanze probatorie e omesso di valutare importanti elementi di prova: in particolare ripetuti contatti telefonici tra Roffo e Di Martino (anche otto tentativi di chiamata immediatamente dopo la rapina), la presenza del Di Martino presso l'abitazione del Roffo la notte della rapina e fino all'11:40 del giorno successivo, e la corretta interpretazione di conversazioni intercettate (tra Roffo e Salamandro e tra altri coimputati). Secondo il ricorrente tali elementi avrebbero costituito indizi di partecipazione o consapevolezza da parte del Roffo, non adeguatamente considerati dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il giudice del riesame ha omesso di considerare e valutare elementi probatori ulteriori rispetto alla conversazione telefonica del 4 agosto 2024 (contatti telefonici, tentativi di chiamata, presenza del Di Martino presso l'abitazione del Roffo), producendo una motivazione contraddittoria e carente. Per questo motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata per vizio di motivazione e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, che è competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.. La Corte ha anche richiamato i principi di diritto relativi alla limitazione del sindacato di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. e), precisando che il giudice di rinvio ha piena autonomia nel riesaminare il compendio probatorio e nel formarsi il proprio convincimento, purché non riproduca la stessa motivazione viziata.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - art. 606, lett. e
art. 606 cod. proc. pen., lett. e
Limita il sindacato della Corte di cassazione alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte agisce come giudice di legittimità verificando vizi motivazionali ma non riforma i fatti nel merito.
Codice di procedura penale - art. 309, comma 7
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari e costituisce il riferimento per individuare il giudice competente al quale rinviare la decisione dopo l'annullamento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul giudice di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione)
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha autonomia valutativa e può riformulare il suo convincimento (anche giungendo alla stessa conclusione) purché non riproduca la motivazione ritenuta viziata; l'annullamento per motivazione non vincola il giudice di rinvio su valutazioni di fatto, ma gli impone di evitare i medesimi errori argomentativi.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) costituisce motivo legittimo di annullamento da parte della Cassazione: se il giudice del merito omette di valutare elementi probatori rilevanti, la decisione è annullabile.
- Quando la Cassazione annulla per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può riesaminare liberamente il materiale probatorio e formarsi un nuovo convincimento, purché non riutilizzi la stessa motivazione ritenuta viziata (vincolo negativo).
- Il sindacato della Cassazione è limitato alla legalità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e): la Corte non sostituisce il giudice di merito nel valutare il fatto, ma controlla la correttezza logico-argomentativa del provvedimento impugnato.
- In procedimenti cautelari è essenziale che il giudice indichi e valuti espressamente tutti gli elementi decisivi ai fini dei gravi indizi di colpevolezza; omissioni o travisamenti di prove documentate (es. intercettazioni, contatti telefonici, presenze) possono comportare annullamento.
- Per chi impugna conviene descrivere con precisione le omissioni o le contraddizioni della motivazione del provvedimento impugnato, indicando quali specifici elementi probatori non sono stati considerati o sono stati travisati.
- Dopo l'annullamento per vizio motivazionale le parti devono prepararsi al nuovo esame: il giudice di rinvio può acquisire valutazioni aggiuntive e arrivare anche alla conferma della misura, purché segua una motivazione diversa e completa rispetto a quella censurata.
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