Sentenza del 05/07/2016 n. 155 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IVA - Credito IVA - Diritto al rimborso - Società in liquidazione - Indicazione del credito IVA nel bilancio di liquidazione - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto della società in liquidazione a ottenere il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività. L'Amministrazione aveva contestato il rimborso sostenendo, in sostanza, che il credito non fosse stato indicato nel bilancio finale di liquidazione. La questione era quindi se tale mancata esposizione nel bilancio costituisse una condizione necessaria per dimostrare o conservare il diritto al rimborso.
La decisione
È stato riconosciuto che il diritto al rimborso del credito IVA non è subordinato alla sua indicazione nel bilancio finale della società in liquidazione. L'efficacia probatoria dei libri sociali riguarda i rapporti di credito e debito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo la stessa efficacia probatoria nei rapporti civilistici, documenta il debito fiscale e consente all'Amministrazione finanziaria di verificarne l'esistenza. La mancata indicazione del credito nel bilancio di liquidazione, pertanto, non è di per sé ostativa al rimborso.
Norme richiamate
Articolo 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, compresa quella relativa all'ultimo anno di attività. Il diritto al rimborso deve essere valutato sulla base della documentazione fiscale e della contabilità IVA, senza che sia necessaria l'indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione.
Cassazione, sentenza n. 13345/2012
Principio richiamato secondo cui la mancata esposizione del credito IVA nel bilancio finale della società in liquidazione non esclude il diritto al rimborso, quando il credito risulti dalla dichiarazione e dalla contabilità IVA verificabile dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Per una società in liquidazione, il credito IVA richiesto a rimborso non dipende necessariamente dalla sua indicazione nel bilancio finale di liquidazione.
- La dichiarazione IVA e la relativa contabilità costituiscono gli elementi principali per dimostrare l'esistenza del credito fiscale; l'Amministrazione può verificarli attraverso la documentazione contabile e fiscale.
- Un'omissione nel bilancio finale non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso, purché il credito sia effettivo, correttamente indicato nella dichiarazione e adeguatamente documentato.
- La contabilità civilistica e il bilancio hanno una funzione distinta rispetto alla contabilità IVA: la prima riguarda principalmente i rapporti economici dell'impresa, mentre la seconda consente di documentare e controllare la posizione fiscale ai fini IVA.
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