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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM AL30B n. 29725 del 22/06/2021

CASEIFICIO MURTAS/CONTRATTI CESSIONE LATTE OVINO-CAPRINO

AGCMAL30B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha accertato che Caseificio Murtas S.r.l. non aveva concluso contratti scritti con circa 120 allevatori conferenti latte ovino e caprino durante l’annata casearia 2018/2019. Le fatture emesse dopo le consegne non sono state ritenute sostitutive del contratto, sia perché prive di elementi essenziali sia perché incompatibili con l’obbligo unionale di accordo scritto preventivo previsto dall’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. È stata irrogata una sanzione di 2.000 euro ed è stata imposta l’astensione da condotte analoghe.

Caseificio Murtas e conferenti di latte ovino-caprino: mancata stipula di contratti scritti nella campagna 2018/2019; accertata violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 e sanzione di 2.000 euro.

Caseificio Murtas: contratti di cessione del latte ovino-caprino

L’AGCM ha concluso il procedimento AL30B nei confronti di Caseificio Murtas S.r.l., accertando la violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 per la mancata stipula di contratti scritti con i propri conferenti di latte crudo ovino e caprino nell’annata casearia 2018/2019. Il procedimento si è concluso con l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 2.000 euro e con l’ordine di astenersi da condotte analoghe.

Parti e origine del procedimento

Il caseificio Murtas, con sede a Silius, opera nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, incluso il Pecorino Sardo DOP. Le segnalazioni sono state presentate dal MIPAAFT-ICQRF e dall’associazione Più Sardegna. L’istruttoria è stata avviata il 29 dicembre 2020 e si è basata, tra l’altro, sul verbale di accertamento ICQRF del 14 novembre 2019 e sulla documentazione fiscale acquisita presso lo stabilimento.

Oggetto e periodo della contestazione

La contestazione riguardava esclusivamente le cessioni effettuate durante la campagna casearia 2018/2019. In tale periodo i conferenti erano circa 120, di cui tre fornitori di latte caprino. È risultato che il caseificio non aveva concluso contratti di fornitura in forma scritta con tali allevatori.

Quadro normativo applicabile

L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 impone, per i contratti aventi a oggetto prodotti agricoli e alimentari, la forma scritta e l’indicazione preventiva di elementi quali durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e modalità di pagamento. La norma persegue finalità di trasparenza, correttezza, proporzionalità e certezza delle relazioni nella filiera agroalimentare.

Rilevano inoltre gli artt. 1 e 3 del D.M. n. 199/2012 e l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Quest’ultima disposizione, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, richiede che il contratto scritto sia stipulato prima della consegna e disciplini, tra l’altro, prezzo, volume e calendario delle consegne, durata, pagamenti, raccolta o consegna e forza maggiore. Secondo l’Autorità, tali condizioni costituiscono norme minime di tutela non derogabili dalla disciplina interna incompatibile.

Squilibrio tra caseificio e allevatori

L’AGCM ha rilevato, pur precisando che il relativo accertamento non è espressamente necessario per applicare l’art. 62, comma 1, D.L. n. 1/2012, elementi indicativi di un significativo squilibrio di potere contrattuale. Il latte crudo è altamente deperibile e deve essere collocato rapidamente; l’allevatore dispone quindi di limitate possibilità di conservazione, di modulazione dell’offerta e di sostituzione dell’acquirente. Gli allevatori operano generalmente come imprese individuali o piccole aziende e conferiscono spesso l’intera produzione a un unico trasformatore, mentre il caseificio può approvvigionarsi presso più fornitori e, per alcune produzioni, ampliare il bacino di raccolta.

Fatture e documenti di conferimento

Il caseificio ha sostenuto che le fatture e autofatture, integrate da giornaliere di conferimento, libretti latte e altra documentazione contabile, fossero idonee a sostituire il contratto scritto ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012. Tale disposizione consente, a determinate condizioni, che documenti di trasporto, consegna o fatture assolvano gli obblighi dell’art. 62, comma 1, purché contengano tutti gli elementi richiesti e la dicitura prevista dalla norma.

L’Autorità ha respinto l’argomento. Le fatture esaminate erano emesse normalmente a fine mese, dopo le consegne, e avevano funzione fiscale e riepilogativa: documentavano quantità, prezzo e avvenuta cessione, ma non assicuravano la conoscenza preventiva delle condizioni essenziali della fornitura. Le giornaliere e i libretti latte registravano soltanto i conferimenti quotidiani e non costituivano un accordo contrattuale preventivo.

Disapplicazione della disciplina interna incompatibile

L’AGCM ha ritenuto incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 la parte dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 che riconosce alle fatture di pagamento una funzione sostitutiva del contratto scritto. In applicazione del principio del primato del diritto dell’Unione, l’Autorità ha quindi disapplicato tale previsione nel caso concreto.

In ogni caso, anche ipotizzando l’applicazione della disciplina nazionale, le fatture non avrebbero soddisfatto i requisiti previsti: mancavano infatti indicazioni sulla durata del rapporto, sulle modalità di consegna e pagamento e la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1”.

Valutazione della buona fede e delle condotte successive

Il caseificio ha invocato la propria buona fede, sostenendo di essersi conformato alla normativa nazionale allora vigente. L’AGCM ha ritenuto che tale circostanza avrebbe potuto incidere sulla sanzionabilità solo se l’impresa avesse rispettato integralmente e diligentemente i requisiti della disciplina sulle fatture sostitutive. Poiché le fatture erano incomplete, la buona fede non ha escluso l’illecito, ma è stata considerata nella quantificazione della sanzione.

L’Autorità ha valorizzato anche il comportamento successivo dell’impresa. Per l’annata 2019/2020 il caseificio ha sottoscritto 100 contratti scritti, relativi a 70 forniture di latte ovino e 30 di latte caprino, su un totale di 118 conferenti, e ha manifestato disponibilità a predisporre un modello contrattuale standard.

Accertamento dell’infrazione

L’AGCM ha concluso che la mancata stipula di contratti scritti con tutti i conferenti di latte ovino e caprino nell’annata 2018/2019 integra una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012. La violazione è stata delimitata alla sola campagna casearia 2018/2019 e ai profili esaminati nel provvedimento.

Sanzione e criteri di quantificazione

Ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. n. 1/2012, la violazione degli obblighi del comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 40.000 euro, determinata in relazione al valore dei beni oggetto di cessione. L’art. 62, comma 8, attribuisce all’AGCM la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni secondo la legge n. 689/1981.

Nel determinare l’importo, l’Autorità ha applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981, considerando:

  • il valore delle relazioni non coperte da contratto, pari a circa 800.000 euro per gli allevatori in regime ordinario;
  • la durata limitata alla sola annata casearia 2018/2019;
  • il fatturato dell’impresa al 31 dicembre 2020, pari a 2.595.546 euro, e la perdita di esercizio di 14.969 euro;
  • la sottoscrizione di contratti scritti nella campagna successiva;
  • la disponibilità a collaborare alla definizione di un modello contrattuale standard;
  • l’affidamento dell’impresa sulla facoltà prevista dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012, pur in presenza di fatture incomplete.

La sanzione è stata fissata in 2.000 euro.

Misure finali e termini

Il provvedimento dispone che il caseificio Murtas si astenga dal porre in essere condotte commerciali analoghe. La sanzione deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione. Il provvedimento è soggetto a ricorso al TAR del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione, oppure a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Punti principali

Condotta accertata

Nella campagna casearia 2018/2019 il caseificio ha acquistato latte crudo ovino e caprino da circa 120 allevatori senza stipulare contratti di fornitura in forma scritta.

Inidoneità delle fatture

Le fatture e autofatture mensili, emesse dopo la consegna, sono state considerate documenti fiscali riepilogativi e non equivalenti a un contratto negoziale preventivo. Inoltre, mancavano indicazioni sulla durata, sulle modalità di consegna e pagamento e la dicitura prevista dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012.

Primato del diritto unionale

L’Autorità ha disapplicato l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 nella parte in cui attribuisce alle fatture parlanti una funzione sostitutiva del contratto, ritenendola incompatibile con l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che richiede la stipula scritta prima della consegna.

Squilibrio contrattuale

Pur non essendo necessario ai fini dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, l’AGCM ha rilevato uno squilibrio tra il caseificio e gli allevatori, dovuto alla deperibilità del latte, alla limitata possibilità degli allevatori di cambiare acquirente e alla ridotta dimensione delle aziende agricole.

Sanzione e misure

È stata irrogata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, considerando il valore delle cessioni non coperte da contratto, pari a circa 800.000 euro, la durata limitata alla sola annata 2018/2019, l’adozione successiva di contratti scritti e la buona fede attenuata dall’incompletezza delle fatture. Il caseificio deve inoltre astenersi da condotte analoghe.

Come è indicizzato

Materierelazioni commerciali nella filiera agroalimentarecontratti di cessione di prodotti agricolisettore lattiero-caseariosanzioni antitrust

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