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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28732/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano l'uso in dibattimento delle dichiarazioni rese in fase di indagine, acquisite ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.). In particolare la difesa lamentava che il Tribunale avesse illegittimamente acquisito tutte le sommarie informazioni e avesse attribuito loro piena attendibilità, pur non essendo provata l'esistenza di minacce, offerte o promesse che avessero indotto i testimoni a ritrattare; la doglianza chiedeva quindi la riconsiderazione delle risultanze probatorie e la censura della motivazione di merito

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di confronto con la motivazione impugnata. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia motivato in modo chiaro e persuasivo la decisione, condividendo la valutazione di responsabilità per il capo B) e l'acquisizione delle dichiarazioni ex art. 500, comma 4, sulla base di "elementi concreti" e circostanze sintomatiche di intimidazione (mutamento radicale delle deposizioni, ritrattazioni, rapporto di dipendenza lavorativa tra testimoni e Perrucci ecc.). La Cassazione ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" (concordanza tra primo e secondo grado) e ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 500 cod. proc. pen.

    art. 500, comma 4, cod. proc. pen.; richiamato anche il comma 5

    La Corte conferma che per ammettere le dichiarazioni rese in indagine ai sensi dell'art. 500, comma 4, non è necessario provare materialmente episodi di violenza o minaccia; sono sufficienti "elementi concreti" desumibili anche da circostanze sintomatiche emerse nel dibattimento (mutamento di atteggiamento, ritrattazioni, vuoti di memoria, rapporti di dipendenza, ecc.)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    I criteri di ammissibilità del motivo di ricorso richiedono specificità e reale confronto con la motivazione impugnata; la generica evocazione di vizi non è sufficiente e determina l'inammissibilità

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di esposizione del motivo di ricorso nella parte in cui la Corte riporta il contenuto del ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'inammissibilità per mancanza di specificità delle censure dirette contro la motivazione di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa

  • art. 110, 56, 629, 628 cod. pen.

    art. 110, 56, 629, primo ed ultimo comma in relazione all'art. 628, ultimo comma, n. 1 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati oggetto del giudizio di merito, richiamate nella motivazione di condanna confermata in appello per il capo B); nella cassazione il riferimento è fattuale al contenuto della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Per ammettere e utilizzare in dibattimento le dichiarazioni rese in indagine ai sensi dell'art. 500, comma 4, non occorre dimostrare in modo diretto episodi di violenza o minaccia: è sufficiente la presenza di "elementi concreti" e circostanze sintomatiche, valutate nel loro insieme e anche sulla base della deposizione del teste in dibattimento
  • La valutazione sulla esistenza di pressioni sui testimoni è rimessa al giudice di merito e può fondarsi su elementi obiettivi come ritrattazioni, vuoti di memoria inspiegabili, deposizioni incongruenti tra loro e rapporti di dipendenza tra testimoni e imputati
  • La Corte di Cassazione è preclusa dal riesaminare i fatti e le prove per formare una diversa rivalutazione delle risultanze del merito: i ricorsi che chiedano una nuova lettura degli stessi dati processuali, senza specifico e rilevante vizio di diritto, sono inammissibili
  • Il ricorrente deve formulare motivi specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice: l'assenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata conduce all'inammissibilità ex art. 591 e 606 cod. proc. pen.
  • La presenza di una "doppia conforme" (concordanza motivazionale tra primo e secondo grado) rafforza la stabilità della decisione e rende più difficoltoso il superamento in Cassazione, a meno che non emerga un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica
  • Ricorsi giudicati manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende

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