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Sentenza

Sentenza n. 1114/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare Prot. -OMISSIS-, presentata, dal Sig. -OMISSIS-, residente in -OMISSIS- -OMISSIS-(MO), Via -OMISSIS-, in data 22.06.2020, ex art. 103, comma 1 Decreto Legge 34/2020, emesso in data 26.04.2022, e notificato via pec alla scrivente in data 27.04.2021.

Giustizia amministrativa202200456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione di lavoro irregolare fondata sulla mera presenza di una segnalazione Schengen nel SIS

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il provvedimento era motivato esclusivamente mediante il richiamo al parere negativo della Questura e alla segnalazione di inammissibilità nel territorio Schengen inserita da un’autorità straniera, senza indicare l’evento concreto posto a fondamento della segnalazione né svolgere una valutazione individuale della pericolosità del richiedente. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. n. 34/2020, difetto di istruttoria ed eccesso di potere; violazione dell’art. 25 della Convenzione Schengen, per la natura non automaticamente vincolante della segnalazione; violazione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e difetto di istruttoria per omessa valutazione della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione, anche in relazione all’affidamento. Nel giudizio è stato inoltre proposto reclamo contro il provvedimento della Commissione che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta infondatezza della pretesa. Il ricorrente aveva prodotto un’autocertificazione relativa all’assenza di redditi nel Paese d’origine e una richiesta di certificazione consolare inviata tramite posta elettronica ordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo fondato il primo motivo, e ha annullato il diniego di emersione con obbligo per l’Amministrazione di riesercitare il potere. La disciplina dell’art. 103, comma 10, lett. b), non consente di considerare automaticamente ostativa la mera presenza di una segnalazione Schengen. L’Amministrazione deve acquisire e valutare le informazioni relative ai fatti che hanno determinato l’iscrizione nel SIS, consultare lo Stato segnalante e svolgere una valutazione individuale circa l’effettiva minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. Nel caso concreto, sia il diniego prefettizio sia il parere questorile si fondavano invece sul solo automatismo derivante dalla segnalazione, senza un’istruttoria sulla condotta concreta e sulla pericolosità del cittadino straniero. Il TAR ha valorizzato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), nella parte in cui preclude l’accesso all’emersione per la sola segnalazione SIS dovuta alla violazione delle norme nazionali sull’ingresso e soggiorno. Il reclamo contro l’inammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato è stato respinto: per il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea è necessaria la certificazione dell’autorità consolare, sostituibile con autocertificazione solo ove sia dimostrata l’impossibilità di procurarla dopo aver compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza. La semplice e-mail ordinaria inviata al consolato non comprovava la ricezione della richiesta e non dimostrava tale impossibilità. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, cui il ricorrente aveva presentato domanda.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020

    non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri (...) che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato

    La disposizione non può essere applicata nel senso di rendere automaticamente ostativa la mera segnalazione SIS; occorre una valutazione individuale dei fatti sottesi alla segnalazione e della concreta pericolosità dello straniero.

  • art. 25 Convenzione Schengen, ratificata con l. n. 388/1993

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la portata non automaticamente vincolante della segnalazione Schengen.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    È stato invocato in relazione alla mancata valutazione della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

  • art. 32, paragrafo 1, lett. a), sub vi), regolamento (CE) n. 810/2009

    Nel diniego di visto fondato sull’obiezione di un altro Stato membro devono essere indicati lo Stato obiettante e il motivo specifico del diniego, corredato, se del caso, dalle ragioni dell’obiezione.

  • regolamento (UE) 2018/1861

    La disciplina europea del SIS impone una valutazione individuale dei casi e non considera la segnalazione, di per sé, automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino non appartenente all’Unione europea richiede la certificazione dell’autorità consolare sui redditi prodotti all’estero.

  • art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Riguarda la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La mera iscrizione di un cittadino straniero nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione non costituisce, di per sé, un motivo automaticamente ostativo all’accesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare.
  • Prima di negare l’emersione sulla base di una segnalazione SIS, l’Amministrazione deve acquisire le informazioni sui fatti concreti che hanno determinato l’iscrizione, consultare lo Stato segnalante e svolgere una valutazione individuale circa l’effettiva minaccia rappresentata dalla presenza dello straniero per l’ordine o la sicurezza pubblica.
  • Un diniego fondato esclusivamente sulla mera esistenza di una segnalazione Schengen, senza indicazione delle ragioni concrete della segnalazione e senza istruttoria sulla pericolosità individuale, è illegittimo per difetto di istruttoria e violazione dei criteri sostanziali che governano la procedura di emersione.
  • Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea deve produrre la certificazione consolare sui redditi esteri; l’autocertificazione è sostitutiva soltanto quando sia dimostrata l’impossibilità di ottenere la certificazione dopo aver compiuto ogni attività esigibile secondo correttezza e diligenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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