Sentenza n. 5546/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento di diniego di reingresso pratica numero prot.Nr.-OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai e notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di reingresso, deducendo la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e del giusto procedimento, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di affidamento e correttezza dell'azione amministrativa. Ha sostenuto che il superamento del termine ordinario di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno fosse giustificato da comprovati gravi motivi di salute, consistenti nel ricorso all'inseminazione artificiale e nella successiva gravidanza a rischio, nonché dai rischi connessi a un viaggio aereo intercontinentale. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della propria integrazione socio-economica in Italia, dei legami familiari, dell'attività commerciale del coniuge e della presenza di una figlia minore. L'Amministrazione ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 e il punto 12 dell'allegato A al d.m. n. 850/2011 nel senso che il visto di reingresso è concedibile, per il permesso scaduto, solo se il rinnovo è stato chiesto nei termini e se la scadenza non supera sessanta giorni, termine estensibile a sei mesi in presenza di comprovati gravi motivi di salute; l'eccezione senza limiti temporali riguarda esclusivamente l'allontanamento per obblighi militari. Poiché la domanda di reingresso era stata presentata oltre sei mesi dalla scadenza del permesso e il rinnovo non era stato chiesto nei termini, la fattispecie non rientrava comunque nell'ambito applicativo della disciplina, anche ammettendo la rilevanza dei motivi di salute dedotti. Il diniego aveva pertanto natura vincolata e rendeva irrilevanti ulteriori valutazioni sull'integrazione socio-economica della ricorrente. Il giudice ha inoltre rilevato che i motivi di salute relativi all'inseminazione artificiale e alla gravidanza a rischio non erano stati prospettati nell'istanza amministrativa, nella quale erano stati indicati soltanto generici motivi connessi al Covid-19; tali giustificazioni non potevano quindi incidere sulla legittimità dell'atto. Le ulteriori censure riferite alla valutazione dei motivi Covid-19, introdotte tardivamente in memoria, sono state qualificate come mutatio libelli inammissibile. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 394/1999
Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il termine di sessanta giorni è estensibile fino a sei mesi per comprovati gravi motivi di salute, ma resta fermo il requisito della richiesta di rinnovo del permesso nei termini; l'eccezione senza limiti temporali riguarda soltanto gli obblighi militari.
punto 12, allegato A, d.m. n. 850/2011
Il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti: a) scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; b) scaduto da oltre 60 giorni – senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari.
La disciplina individua tassativamente i presupposti per il rilascio del visto di reingresso e conferma la natura vincolata del diniego quando il documento sia scaduto oltre il termine applicabile o il rinnovo non sia stato richiesto nei termini.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non posto dal giudice a fondamento autonomo della decisione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto comunque legittimo il diniego vincolato.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente; il giudice ha deciso sulla base dei presupposti temporali del visto di reingresso.
art. 6, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente; il giudice ha deciso sulla base dei presupposti temporali del visto di reingresso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il visto di reingresso per un permesso di soggiorno scaduto può essere rilasciato, quando il rinnovo sia stato richiesto nei termini, entro sessanta giorni dalla scadenza; tale termine è estensibile fino a sei mesi soltanto in presenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, di un parente di primo grado o del coniuge.
- L'eccezione che consente il reingresso senza un limite temporale collegato ai sessanta giorni opera esclusivamente quando l'allontanamento dal territorio nazionale sia dovuto all'adempimento degli obblighi militari, alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- La mancata richiesta tempestiva di rinnovo del permesso di soggiorno o la presentazione della domanda di reingresso oltre il termine massimo applicabile esclude il rilascio del visto e rende il diniego vincolato, senza necessità di valutare ulteriori elementi quali l'integrazione socio-economica e i legami familiari.
- Motivi giustificativi non rappresentati nel procedimento amministrativo, ma dedotti per la prima volta in giudizio, non possono incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato; la tardiva introduzione di argomenti nuovi rispetto al ricorso integra una mutatio libelli inammissibile.
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